AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.125
Data decisione, Autorità: 05.04.2023, CEF
Titolo: Spese di amministrazione dell’immobile oggetto del pegno. Premi per una nuova assicurazione stipulata dall’UE posti a carico dell’escutente dopo il ritiro dell’esecuzione
Incarto n. 15.2022.125
Lugano 5 aprile 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 14 ottobre 2022 di
RI 1 (patrocinato dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, nell’esecuzione n. __________29 in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa nei confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________29 in via di realizzazione del pegno immobiliare emesso il 23 luglio 2018 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di un credito di fr. 196'452.– oltre ad accessori garantito da una cartella ipotecaria al portatore di 2° grado gravante la particella n. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escussa.
B. Preso atto della domanda di vendita del procedente e accertato che il fondo in questione era abitato dalla stessa proprietaria, il 3 luglio 2019 l’UE ha invitato quest’ultima a produrre il contratto assicurativo dell’immobile entro il 15 luglio 2019, pena la stipulazio-ne di una nuova assicurazione con addebito dei costi a suo carico. Non avendo ricevuto alcuna risposta, il 26 agosto 2019 l’Ufficio ha concluso un contratto d’assicurazione stabili con la PI 2.
C. Tramite avviso del 3 dicembre 2021 l’organo esecutivo ha quindi fissato l’incanto del noto fondo per il 23 giugno 2022.
D. A seguito dell’accordo transattivo concluso tra le parti il 22 giugno 2022, il giorno seguente l’escutente ha comunicato all’Ufficio di ritirare l’esecuzione.
E. Annullato l’incanto, con scritto del 23 giugno 2022 l’organo esecutivo ha informato RI 1 che le spese della procedura di realizzazione ammontavano a fr. 8'000.– complessivi, invitandolo a versare entro 15 giorni il saldo di fr. 3'000.– dopo deduzione dell’anticipo di fr. 5'000.– da lui già pagato.
F. Su richiesta di RI 1, mediante e-mail dell’11 luglio 2022, l’Ufficio gli ha trasmesso una nuova richiesta di versamento del saldo di fr. 3'000.– munita del dettaglio delle spese di realizzazione e del bollettino di versamento.
G. Con scritto del 3 agosto 2022 RI 1 ha contestato i premi assicurativi di fr. 5'152.50 per il periodo dal 2019 al 2022 compresi nel conteggio delle spese di realizzazione, sostenendo che “interpellata espressamente al riguardo, la debitrice e proprietaria dello stabile oggetto della procedura esecutiva ritirata ha dichiarato di aver sempre pagato lei stessa i premi per l’assicurazione legata allo stabile”. Egli ha pertanto chiesto all’UE di restituirgli l’anticipo versato limitatamente al saldo a suo favore di fr. 2'152.50 (fr. 8'000.– ./. fr. 5'152.50 ./. fr. 5'000.–).
H. Il 16 agosto 2022 l’UE ha sollecitato RI 1 a procedere al pagamento di fr. 3'000.–. In risposta, il 5 settembre 2022 costui ha rinviato l’Ufficio alla sua contestazione del 3 agosto 2022.
I. Tramite comunicazione del 5 ottobre 2022 RI 1 ha ribadito la sua posizione, confermando la richiesta di rimborso di fr. 2'152.50 e chiedendo all’organo esecutivo, qualora fosse contrario, di trasmettergli una formale decisione impugnabile.
L. Il 6 ottobre 2022 l’Ufficio ha richiamato nuovamente RI 1 a versare il saldo di fr. 3'000.– entro dieci giorni, pena l’avvio di una procedura esecutiva a suo carico. Esso ha pure indicato di non poter dar seguito alla sua contestazione del 5 ottobre 2022 e alla richiesta di rimborso.
M. Con ricorso del 14 ottobre 2022 RI 1 si aggrava contro la predetta comunicazione, chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, che sia fatto ordine all’UE di restituirgli fr. 2'152.50. In subordine, egli formula ricorso per denegata giustizia.
N. Il 24 ottobre 2022 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda volta alla concessione dell’effetto sospensivo.
O. Tramite osservazioni del 3 gennaio 2023 l’Ufficio postula la reiezione del gravame. PI 1 è invece rimasta silente.
P. Mediante ordinanza del 6 febbraio 2023 il presidente della Camera ha assegnato al ricorrente un termine di dieci giorni per produrre la prova del tracciamento postale dello scritto 3 agosto 2022 inviato all’UE mediante Posta A Plus, ciò a cui l’insorgente ha dato seguito con comunicazione del 13 febbraio, trasmettendo in particolare il “track&trace” della Posta riferito al documento in questione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente si aggrava in via principale contro lo scritto 6 ottobre 2022, ove l’Ufficio l’ha sollecitato per la seconda volta a pagare il saldo delle spese di realizzazione, di fr. 3'000.–. A ben vedere, l’atto in questione non è una decisione nuova e indipendente, ma la conferma dei precedenti provvedimenti dell’11 luglio 2022, in cui l’UE aveva già invitato il ricorrente a versare l’importo in questione, allegando il dettaglio delle spese (ciò che invece mancava nella prima richiesta di pagamento del 23 giugno 2022) e del 16 agosto 2022, con cui l’UE ha implicitamente respinto la domanda di rimborso di fr. 2'152.50 contenuta nello scritto del 3 agosto 2022. Proprio perché si tratta di una conferma di una precedente decisione, l’atto impugnato non fa decorrere un nuovo termine di ricorso (DTF 113 III 29, consid. 1; sentenza della CEF 15.2020. 126 del 9 giugno 2021, consid. 2), sicché il gravame in via principale s’avvera manifestamente tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF) e dunque irricevibile. Per lo stesso motivo è pure inammissibile la domanda ricorsuale subordinata con cui l’insorgente si lamenta di una denegata giustizia, siccome – a suo dire – l’Ufficio non ha dato seguito al suo scritto 5 ottobre 2022, ove chiedeva l’emanazione di una decisione formale impugnabile. Come già esposto sopra, le decisioni impugnabili in materia di spese di realizzazione sono quelle dell’11 luglio e 16 agosto 2022, sicché non si è verificato alcun diniego di giustizia formale.
A favore del ricorrente va però rilevato ch’egli aveva già contestato il provvedimento dell’11 luglio 2022 con scritto del 3 agosto 2022 che, per errore, l’organo esecutivo non ha considerato quale ricorso, nonostante lo sia. Ora, il termine di dieci giorni per impugnare siffatta decisione, sospeso durante le ferie esecutive estive (dal 15 luglio al 31 luglio 2022: art. 56 n. 2 LEF), è stato prorogato sino al terzo giorno feriale successivo, ossia fino a mercoledì 3 agosto 2022 (art. 63 LEF). Interposto proprio quel giorno, come risulta dai documenti prodotti dall’insorgente con scritto del 13 febbraio 2023, il ricorso in questione è per contro in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF) e va trattato dall’autorità di vigilanza cantonale, nel Canton Ticino la CEF (art. 3 LPR).
2.1 Nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare, a partire dalla domanda di vendita, all’ufficio d’esecuzione è affidata l’amministrazione coatta ordinaria disciplinata dai combinati art. 16 e segg. e 101 cpv. 1 RFF (sentenza della CEF 15.2021.53/91 del 12 dicembre 2021, consid. 3.1). Secondo l’art. 17 RFF, l’amministrazione e la cultura del fondo pignorato comprendono tutte le misure necessarie per conservarlo nella sua sostanza e nella sua rendita e per percepirne i frutti e gli altri redditi, come in particolare la rinnovazione delle assicurazioni ordinarie. L’ufficio d’esecuzione tenuto ad amministrare un immobile deve quindi accertare ch’esso sia correttamente assicurato contro l’incendio e i danni causati dall’acqua e contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile del proprietario dell’immobile. Se è già in essere una polizza d’assicurazione, l’ufficio deve verificare presso l’assicurazione e l’assicurato che i premi siano in regola e, in caso contrario, pagarli. Se non sussiste alcun contratto o anche in caso di dubbio, l’ufficio deve invece stipularne immediatamente uno (Ochsner, Les mesures de sûreté à l’égard des actifs saisis ou séquestrés (art. 98 à 105 LP), in: SJ 2019 II 166).
2.2 Nel caso in rassegna, non è contestato che l’UE era tenuto ad amministrare il fondo al momento in cui vi ha proceduto e quindi ad accertare l’esistenza di una copertura assicurativa dell’immobile. Non avendo ricevuto alcuna risposta dalla debitrice e proprietaria del fondo alla sua richiesta del 15 luglio 2019, ed essendo dunque in legittimo dubbio sull’esistenza di una simile copertura, giacché è notorio che nel Canton Ticino i proprietari d’immobili non sono tenuti per legge a contrarre una simile polizza, l’Ufficio ha correttamente stipulato una nuova assicurazione con la PI 2.
2.3 Ora, il ricorrente non ha dimostrato che al momento in cui l’organo esecutivo ha assunto l’amministrazione coatta del fondo sussisteva già un contratto assicurativo e che la proprietaria era in regola col pagamento dei premi, ma si è limitato ad allegare che secondo le dichiarazioni (verbali) di quest’ultima ciò doveva essere il caso. Nel ricorso del 3 agosto 2022 egli non ha neppure allegato che l’UE avrebbe potuto e dovuto sapere della copertura ch’egli afferma esistente. I premi pagati dall’UE per il periodo dal 2019 al 2022 non possono quindi essere considerati come spese relative ad atti esecutivi non prescritti dalla legge, inutili o incompiuti, per cui non sussisterebbe un obbligo di pagamento a carico delle parti (sentenza della CEF 15.2022.96 del 16 gennaio 2023, consid. 2.2.3 e rinvii a Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 20 ad art. 68 LEF; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 68 LEF).
2.4 Quand’anche non abbia chiesto alcun anticipo all’escutente e non abbia potuto prelevare le spese in altro modo in assenza di versamenti del debitore o di realizzazione dell’oggetto pignorato o gravato dal pegno, l’ufficio d’esecuzione può ancora esigerne il pagamento da parte del creditore, il quale potrà a sua volta, a dipendenza delle circostanze (e di un eventuale accordo transattivo), pretenderne il rimborso da parte dell’escusso (sentenza della CEF 15.2009.88 del 22 ottobre 2009, RtiD 2010 I 808 n. 59c, consid. 1, con rinvio a: DTF 39 I 509 seg. consid. 2; 62 III 15; Emmel, op. cit., n. 12 ad art. 68; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 14 e 32-33 ad art. 68 LEF; Ruedin, op. cit., n. 16 e 24 ad art. 68). In nessun caso l’anticipo può essere prelevato presso l’escusso (DTF 37 I 345 consid. 1; Emmel, op. cit., n. 12 ad art. 68). Infatti, nei confronti dell’ufficio d’esecuzione risponde delle spese esecutive di principio solo l’escutente, non l’escusso, tenuto invece a rifonderle unicamente all’escutente (DTF 39 I 509 consid. 2). In altri termini sta al creditore sopportare il rischio che le spese esecutive non possano essere estinte se l’escusso non effettua alcun pagamento e non si giunge alla realizzazione (DTF 147 III 362 consid. 3.4.1; 37 I 344 consid. 1). Il creditore non ha d’altronde alcun diritto di pretendere che i costi posti a suo carico siano limitati all’(eventuale) anticipo spese (DTF 130 III 522 consid. 2.2). Se il rimborso delle spese esecutive non avviene volontariamente, l’ufficio deve procedere al loro incasso in via esecutiva (DTF 62 III 15). La decisione impugnata risulta pertanto corretta, sicché il ricorso va respinto, anche per quanto attiene alla domanda di rimborso di fr. 2'152.50.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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