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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2023.12
Data decisione, Autorità: 05.04.2023, CEF
Titolo: Comminatoria di fallimento. Foro esecutivo. Prosecuzione dell’esecuzione in caso di cambio di domicilio
Incarto n. 15.2023.12
Lugano 5 aprile 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sulle segnalazioni di possibile nullità sporte il 9 febbraio 2023 dalla
IS 1
in merito all’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio alla notifica delle comminatorie di fallimento emesse il 21 giugno e il 31 agosto 2022 nelle esecuzioni n. __________55 e __________40 promosse dalla
PI 1, (BL)
contro
PI 2, (AG)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che adito con due domande di fallimento presentate dall’PI 1 contro PI 2 sulla scorta delle comminatorie di fallimento appena citate, con decisioni ordinatorie del 9 febbraio 2023 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha differito le sue decisioni in virtù dell’art. 173 cpv. 2 LEF e trasmesso gl’incarti alla scrivente Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza cantonale, affinché esaminasse la validità delle comminatorie di fallimento;
che entro il termine di dieci giorni assegnato dalla Camera il 13 febbraio 2023, le parti non si sono espresse sulle segnalazioni;
che – ha rilevato il Pretore – al momento dell’avvio della prima esecuzione, il 23 febbraio 2022, l’escusso era ancora domiciliato a G__________, sicché appariva data la competenza territoriale dell’UE (estesa all’intero Cantone Ticino dal 2015, art. 1 cpv. 1 LALEF);
che invece al momento dell’emissione della comminatoria di fallimento, il 21 giugno 2022, PI 2 risultava, dal 12 aprile 2022, aver trasferito il suo domicilio a A__________ (ZH) (che avrebbe poi lasciato per K__________ [AG] il 30 novembre 2022), di modo che, secondo il Pretore, l’UE non sembrava competente;
che, in effetti, è nulla la prosecuzione dell’esecuzione da parte di un ufficio di esecuzione territorialmente incompetente (DTF 130 III 655 consid. 2.1, 105 III 61, consid. 1, con rinvii; sentenza della CEF 15.2004.120 del 25 novembre 2004 consid. 2.1; Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 5 ad art. 53 LEF), perlomeno se l’escusso è domiciliato in Svizzera (cfr. DTF 59 III 6 consid. 2; sentenze della CEF 15.2021.16 del 28 giugno 2021, RtiD 2022 I 649 n. 32c, consid. 3.1; 15.2018.50 del 3 dicembre 2018 consid. 3.2);
che al momento dell’avvio della seconda esecuzione, il 22 giugno 2022, PI 2 si era già trasferito a A__________ (ZH), ma – rileva il Pretore – l’escusso non ha presentato ricorso contro il secondo precetto esecutivo;
che tale atto rimane pertanto valido, ma non crea un foro esecutivo per il proseguimento dell’esecuzione, poiché il foro esecutivo del domicilio (art. 46 LEF) è imperativo e non ammette pertanto né proroghe (fuori dall’ipotesi dell’art. 50 cpv. 2 LEF) né accettazione tacita del foro errato per la continuazione dell’esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.189 del 2 giugno 2021 consid. 6.1.2; 15.2015.25 del 19 maggio 2015 consid. 2; Schmid, op. cit., n. 8 ad art. 46 LEF);
che anche la seconda comminatoria di fallimento risulta dunque nulla siccome al momento in cui l’UE l’ha emessa, il 31 agosto 2022, l’escusso era già domiciliato a A__________;
che deve di conseguenza essere accertata la nullità di ambedue le comminatorie di fallimento (art. 22 cpv. 1 e 173 cpv. 2 LEF);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. È accertato che la comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione n. __________55 è nulla.
È accertato che la comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione n. __________40 è nulla.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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