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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.136
Data decisione, Autorità: 28.03.2023, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di mutuo costituito di due pagine senza correlazione tra il testo dell’obbligo di rimborso sulla prima e la firma dell’escusso sulla seconda
Incarto n. 14.2022.136
Lugano 28 marzo 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell'opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 ottobre 2021 dalla
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 2, )
giudicando sul reclamo del 31 ottobre 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 10 ottobre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 aprile 2021 dalla sede di Lugano dell'Ufficio d'esecuzione, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 167.50 oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2021 (indicando quale causa del credito: “Zinsen auf Darlehen (Vertrag vom 9. Januar 2019)”) e fr. 67'000.– oltre agli interessi del 5% dal 3 aprile 2021 (per “Rückzahlung Darlehen 09.01.2019 (Kündigung vom 3. März 2021)”).
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 ottobre 2021 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all'istanza con osservazioni scritte del 23 novembre 2021. Con replica e duplica spontanee, rispettivamente, del 20 dicembre 2021 e del 7 gennaio 2022, le parti si sono riconfermate nelle rispettive, antitetiche posizioni.
C. Statuendo con decisione del 10 ottobre 2022, il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo a carico dell'istante le spese processuali di fr. 250.– e un'indennità di fr. 2'000.– a favore del convenuto.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 31 ottobre 2022 per ottenerne la riforma nel senso dell'accoglimento dell'istanza, protestate tasse, spese e ripetibili di ogni sede. Visto il prevedibile esito dell’odierna decisione, il reclamo non è stato notificato a CO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla al patrocinatore della RE 1 il 20 ottobre 2022, il termine d'impugnazione è scaduto domenica 30 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 31 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell'art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato, in primo luogo, che tutto il corpo del testo del contratto di mutuo (Loan Agreement), prodotto in copia dall’istante quale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, figura sul primo foglio, mentre sul secondo foglio si trovano solo la data e la firma di escutente ed escusso, in secondo luogo che i due fogli non sono numerati e perciò non permettono di determinare una connessione certa tra di essi, e in terzo luogo che l’istante non ha prodotto il documento fisico originale, secondo le sue stesse allegazioni inesistente, con le due firme manoscritte. In base a questi tre elementi, il Pretore ha concluso che il Loan Agreement non permette di stabilire in modo sufficientemente certo la correlazione tra il corpo del testo e la firma di CO 1, sicché esso non rappresenta un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF. Ha di conseguenza respinto l’istanza.
Nell’impugnativa, la reclamante rimprovera il Pretore per aver esaminato il solo Loan Agreement, tralasciando lo scambio d’e-mail tra le parti, con cui hanno deciso di trasmettersi reciprocamente il contratto in forma esclusivamente elettronica, previa sottoscrizio-ne manoscritta. Se ne evince inoltre che CO 1 aveva confermato di aver letto e accettato il contratto e precisato che avrebbe provveduto a trasmetterlo, sottoscritto, il giorno successivo, cosa in seguito effettivamente avvenuta “tramite foglio scansionato/fotocopiato”. La reclamante sostiene che non avrebbe avuto del resto alcuna ragione di versare i fr. 67’000.– se non avesse ricevuto il contratto sottoscritto.
Ritiene perciò che il primo giudice abbia accertato i fatti in modo manifestamente errato, negando l’esistenza di un riconoscimento di debito risultante dall’insieme dei documenti agli atti, oppure, in altri termini, misconoscendo che la “volontà delle parti” emerge non solo dal contratto di mutuo, ma anche da tutta la documentazione ancillare, in tutta evidenza importante. In conclusione, la reclamante chiede la riforma della decisione impugnata, nel senso del rigetto dell’opposizione.
5.1 Nella fattispecie, la reclamante ribadisce che il Loan Agreement costituisce un riconoscimento di debito se considerato insieme allo scambio di e-mail agli atti, dal quale risulta chiara la volontà delle parti di concludere un contratto di mutuo, ciò che sarebbe sfuggito al Pretore.
5.1.1 Non si disconosce che il riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati dall’escusso, ma solo a condizione che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF) oppure che consentano d’interpretare il senso della dichiarazione dell’escusso, in base al principio dell’affidamento, ad esclusione di elementi estrinseci all’atto, che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto (sentenza del Tribunale federale 5A_867/2018 del 4 marzo 2019 consid. 4.1.3).
5.1.2 Nel caso in esame, il Loan Agreement non rinvia allo scambio di allegati, il quale non può quindi essere preso in conto per determinare se il contratto costituisce un titolo di rigetto dell’opposizione. Le e-mail (doc. I) non sono d’altronde firmate e non possono di conseguenza assurgere in sé a titolo di rigetto.
La reclamante pare poi non rendersi conto che la questione della volontà delle parti – e pertanto della validità del contratto – non è il tema della procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, in cui il compito del giudice si deve limitare a verificare l’esistenza di un titolo di rigetto dell’opposizione, in particolare di un riconoscimento del debito posto in esecuzione firmato a mano dall’escusso o dal suo rappresentante (art. 82 cpv. 1 LEF e sopra consid. 2). Anche il versamento dei fr. 67'000.– rimane senza rilievo nella presente procedura in mancanza di un incontrovertibile impegno di rimborso scritto e firmato dall’escusso. La censura risulta quindi infondata.
5.2 Per il resto, la reclamante non si esprime sulla motivazione del Pretore, laddove questi ha reputato che il contratto prodotto dall’escutente non permette di determinare una connessione certa tra il riconoscimento di debito contenuto tutto nel primo foglio e le firme apposte solo sul secondo, poiché i fogli non sono numerati né la loro unità risulta da altri elementi (rilegatura, contenuto, ecc.). Insufficientemente motivato, il reclamo è al riguardo irricevibile.
5.3 Che le parti abbiano, secondo la reclamante, convenuto di trasmettersi reciprocamente il contratto in forma esclusivamente elettronica, previa sottoscrizione manoscritta, non muta l’esito del giudizio odierno. Con tale modalità, la RE 1 si è privata dalla possibilità di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione della controparte in un eventuale procedura sommaria (giusta gli art. 82 e 84 LEF), ferma restando per lei la facoltà di far rigettare l’opposizione in via definitiva in una causa creditoria ordinaria (art. 79 LEF e sopra consid. 2).
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 67'167.50, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà a RE 1 fr. 1’000.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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