AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2020.23
Data decisione, Autorità: 01.03.2021, TRAM
Titolo: Revisione del piano regolatore con emendamenti commissionali
Incarto n. 52.2020.23
Lugano 1° marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2020 di
RI 1
contro
la risoluzione del 20 novembre 2019 (n. 5844) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del __________ 2018 con cui il Consiglio comunale di CO 1 ha adottato il I pacchetto di varianti del piano regolatore, susseguente all'approvazione della revisione - con emendamenti - da parte del Governo del __________ 2011 (messaggio municipale n. __________ del __________ 2018);
ritenuto, in fatto
A. a. Il __________ 2011 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del Comune di CO 1, chiedendo tuttavia di apportare modifiche e completamenti di diversi aspetti pianificatori.
b. Raccolto il preavviso dipartimentale del __________ 2017 e viste le sentenze del Tribunale cantonale amministrativo del __________ 2013 e del __________ 2014, il __________ 2018 il CO 1 ha licenziato il messaggio n. __________ (ris. mun. n. __________) concernente il I pacchetto di varianti del piano regolatore comunale.
c. Il messaggio municipale è stato trasmesso alla Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione, che il __________ 2018 ha stilato il proprio rapporto. Quest'ultimo, seppure sostanzialmente favorevole, conteneva alcuni emendamenti.
d. Durante la seduta ordinaria del __________ 2018 il Consiglio comunale di CO 1 ha adottato il I pacchetto di varianti del piano regolatore, apportando però le modifiche al progetto municipale suggerite dagli emendamenti commissionali citati. In particolare per quanto concerne il punto 10.3 del messaggio n. __________ relativo all'art. 33 cpv. 8 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) - ovvero l'unico a cui l'Esecutivo non ha aderito in sede di discussione - concernente la costituzione della Commissione consultiva per valutare le opere edilizie nei nuclei storici (Commissione consultiva nucleo) la proposta commissionale ha ricevuto 19 voti favorevoli, mentre quella municipale è stata sostenuta da 5 consiglieri comunali. In sede di votazione finale, la variante commissionale è stata approvata con 21 voti favorevoli, 1 contrario e 4 astenuti (al momento del voto erano presenti 26 consiglieri su 30). L'intero progetto è stato adottato con 24 voti favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti.
e. Il presidente del Consiglio comunale di CO 1 ha disposto la pubblicazione delle risoluzioni all'albo comunale dal __________ 2018.
B. Con risoluzione del 20 novembre 2019 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa interposta da RI 1 - proprietario in comunione ereditaria del mapp. __________ di __________ - contro la decisione del Legislativo comunale del __________ 2018. Secondo il Governo, ad eccezione delle censure sollevate in merito alla procedura di votazioni eventuali per le competenze della costituenda Commissione consultiva nucleo e alla questione di sapere se gli emendamenti al messaggio municipale n. __________ proposti dalla Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione fossero sostanziali, i motivi del ricorso non riguardavano questioni di procedura ai sensi della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100), ma di merito relative ad aspetti pianificatori secondo la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), che vanno sollevati al momento della pubblicazione del piano secondo quest'ultima legge. Il Consiglio di Stato ha quindi giudicato regolare lo svolgimento delle votazioni attinenti all'emendamento commissionale in questione, considerandolo inoltre non sostanziale, motivo per cui non si sarebbe reso necessario un rinvio della trattanda al Municipio per l'elaborazione di un nuovo messaggio.
C. Con ricorso del 13 gennaio 2020, assistito da una replica, RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo avverso la decisione governativa testé descritta. Il ricorrente mette in discussione il merito delle varianti di piano regolatore adottate dal Legislativo comunale, con particolare riferimento all'inserimento nella zona nucleo di un passaggio pedonale situato su un fondo privato della località di __________, ciò che equivarrebbe a una sua soppressione foriera di conseguenze nefaste per gli (anziani, prevalentemente) abitanti. Egli sostiene inoltre che il Consiglio comunale non ha potuto decidere con sufficiente cognizione di causa, poiché fuorviato dalle informazioni errate o omesse dal Municipio. Egli ripropone pure le censure sollevate davanti al Consiglio di Stato riguardanti le modalità con cui il Legislativo comunale ha adottato le NAPR che, visto quanto deciso in merito alla costituenda Commissione consultiva nucleo, violerebbero il principio della gerarchia delle norme, poiché in contrasto con la legislazione edilizia e pianificatoria cantonale. L'insorgente ribadisce quindi la propria doglianza relativa all'emendamento commissionale adottato dal Consiglio comunale contro il parere del Municipio, definendolo sostanziale, ciò che avrebbe dovuto comportare il differimento della votazione con l'elaborazione di un nuovo messaggio.
D. Il Consiglio di Stato chiede di respingere il gravame, senza formulare osservazioni. A identica conclusione giungono anche il Municipio e il presidente del Consiglio comunale di CO 1, tramite un allegato di risposta congiunto, con argomenti che, ove necessario, saranno discussi in seguito e domandando che al ricorso sia revocato l'effetto sospensivo. La Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni dichiara di non avere particolari osservazioni, precisando di non essere stata coinvolta in precedenza.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 LOC. La legittimazione attiva del ricorrente è data (art. 209 lett. b LOC e 65 cpv. 1 lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 213 cpv. 3 LOC e 68 cpv. 1 LPAmm) è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
L'insorgente critica il fatto che il Municipio e il presidente del Consiglio comunale abbiano presentato un allegato di risposta congiunto, ciò che violerebbe il principio della separazione dei poteri. Egli spiega che il presidente del Consiglio comunale intratterrebbe un rapporto d'affari stretto e pluriennale (presidente del consiglio di amministrazione della società per anni responsabile del sito web del Comune) con il Municipio e mette in dubbio che ciò sia compatibile con i compiti di rappresentanza del presidente del Consiglio comunale, membro e già presidente della Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione. Il ricorrente ipotizza che ciò possa costituire pure un caso di collisione d'interessi.
Entrambe le tesi sono prive di fondamento. Intanto, nulla vietando agli organi comunali di concordare una presa di posizione comune, se condivisa. In secondo luogo, il semplice fatto di intrattenere rapporti commerciali con il Comune non determina un'incompatibilità funzionale per il consigliere comunale, dunque nemmeno per il suo presidente. Né è ravvisabile in cosa consisterebbe il conflitto d'interessi, non essendo dato di vedere quale vantaggio comporterebbe la decisione impugnata per le parti citate dal ricorrente.
Tale soluzione permette di evadere celermente, prima dell'esame di merito del piano regolatore, le contestazioni concernenti la procedura seguita a livello comunale per adottare questo strumento, scongiurando il rischio di un annullamento dello stesso, a distanza di anni dalla sua adozione e - talora - successivamente alla sua approvazione ed entrata in vigore, per motivi puramente formali.
3.2. Nel caso concreto, come peraltro avvenuto dinanzi al Governo, la maggior parte delle censure sollevate dall'insorgente concernono il merito della pianificazione adottata, disciplinato dalla LST. Esse sono dunque premature e non possono essere esaminate a questo stadio. A ragione il Consiglio di Stato non è entrato nel merito delle contestazioni. Sotto questo profilo il ricorso va pertanto respinto.
Il compito principale di informare l'Organo legislativo comunale incombe al Municipio, che vi provvede attraverso la presentazione di messaggi illustranti convenientemente le proposte di deliberazione (art. 33 e 56 LOC; RDAT I-1996 n. 2 consid. 3.2 con rinvii). Spetta in seguito alle Commissioni il compito di sottoporre tali proposte a una verifica critica, volta ad approfondire la conoscenza dell'oggetto (art. 33 cpv. 2 e 56 cpv. 2 LOC). L'ultimo approccio di tipo cognitivo è lasciato alla discussione che precede la deliberazione vera e propria da parte del consesso. Anche il sindaco e i municipali possono parteciparvi, allo scopo di chiarire e completare le motivazioni alla base delle proposte di deliberazione sottoposte al Legislativo (art. 28 cpv. 3 e 55 cpv. 3 LOC).
Il controllo giudiziale della congruenza, dell'adeguatezza e dell'oggettività dell'informazione dispensata dal Municipio nell'ambito dei messaggi e dalle Commissioni attraverso i relativi rapporti è in ogni caso limitato. Informazioni carenti o errate contenute nei messaggi che l'Esecutivo sottopone al Legislativo comunale possono determinare l'annullamento della decisione che ne è scaturita soltanto se il difetto è di natura tale da giustificare la conclusione che l'organo deliberante ne è stato fuorviato o non ha potuto determinarsi con la necessaria cognizione di causa (RDAT I-1999 n. 2 consid. 3.1 con rinvii; STA 52.2013.410 del 3 luglio 2014 consid. 2, 52.2009.321/351 del 15 dicembre 2009 consid. 2 e rinvii).
4.2. Giusta l'art. 186 cpv. 1 LOC il Comune disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze. Il cpv. 2 della medesima norma prevede che l'approvazione dei regolamenti deve avvenire mediante voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale. L'art. 9 del regolamento di applicazione della LOC del 30 giugno 1987 (RALOC; RL 181.110) specifica che quando vi sono più proposte si procede per votazioni eventuali (cpv. 1); queste ultime devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi, in caso di parità nelle votazioni preliminari si procede con il sorteggio (cpv. 2); la proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale, in sede di adozione o modifica di regolamenti comunali la votazione finale sui singoli articoli può essere supplita dal voto finale sul complesso (cpv. 3). In merito alle proposte di emendamento l'art. 38 cpv. 1 LOC prevede che nessuna di esse può essere esaminata dal Consiglio comunale senza il preavviso municipale. Il secondo capoverso del medesimo disposto precisa che è possibile presentare per iscritto proposte di emendamento relative ad un oggetto all'ordine del giorno; le proposte marginali possono essere decise seduta stante; quelle sostanziali, se contenute in un rapporto di una commissione del Consiglio comunale incaricata dell'esame del messaggio municipale e se condivise dal Municipio, possono essere decise seduta stante; negli altri casi, l'oggetto deve essere rinviato al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 mesi; è riservato l'art. 177 cpv. 3 LOC concernente il moltiplicatore d'imposta. Per l'art. 14a RALOC la proposta di emendamento è una proposta alternativa a quella municipale, ovvero una proposta presentata in sede di rapporto commissionale o di seduta del Legislativo, dai contenuti marcatamente o limitatamente divergenti rispetto alla proposta municipale (cpv. 1); sono proposte di modifica sostanziale quelle che mutano in modo rilevante l'impostazione della proposta municipale, sono proposte di modifica marginale quelle che non incidono o incidono limitatamente sui contenuti della proposta municipale (cpv. 2).
4.3. Questa regolamentazione è stata sostanzialmente recepita anche dal regolamento organico comunale di CO 1 del __________ 2010 (ROC; approvato dalla Sezione degli enti locali il __________ 2010), che sancisce all'art. 12 lett. b che quando vi sono più proposte sull'oggetto si procede per votazioni eventuali, che l'ordine è fissato dal presidente del Consiglio comunale, che le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero dei voti affermativi e che la proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale. La lett. d della medesima disposizione comunale prevede che le proposte aventi carattere sostanziale, se contenute in un rapporto commissionale e se sono condivise dal Municipio, possono essere decise seduta stante; negli altri casi sono rinviate all'Esecutivo, affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 mesi dalla seduta; le proposte aventi carattere marginale sono decise seduta stante. L'art. 12 lett. e ROC precisa infine che l'approvazione di regolamenti, convenzioni o contratti deve avvenire mediante voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.
5.2. Sempre in merito all'adozione di questa norma, l'insorgente sostiene inoltre che siano stati violati gli art. 38 LOC e 12 ROC, poiché quanto proposto dalla Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione avrebbe carattere sostanziale. Non avendovi il Municipio aderito, l'articolo avrebbe dovuto essere oggetto di un rinvio all'Esecutivo comunale affinché procedesse a licenziare un messaggio aggiuntivo.
5.2.1. La distinzione tra proposte di emendamento sostanziale e marginale di cui all'art. 38 cpv. 2 LOC, entrato in vigore il 1° gennaio 2000 a seguito della modifica adottata dal Gran Consiglio il 3 febbraio 1999 (BU 1999, 273), non è sempre evidente. A suo tempo il Consiglio di Stato aveva indicato che in generale possono essere considerate proposte marginali quelle che non incidono o incidono poco sui contenuti che caratterizzano la proposta municipale. Sostanziali sono per contro quelle che tendono a migliorare o a completare la proposta municipale, mutandone sensibilmente impostazione, indicazioni e crediti necessari per la realizzazione (messaggio del Consiglio di Stato n. 4671 del 27 agosto 1997 concernente la citata modifica della LOC, pag. 18); esse assumono di fatto la connotazione di una nuova proposta. Come poc'anzi rilevato questi principi sono stati ripresi nell'art. 14a cpv. 2 RALOC.
5.2.2. Con il messaggio n. __________ del __________ 2018 l'Esecutivo comunale ha proposto l'adozione dell'art. 33 cpv. 8 NAPR dal seguente tenore:
Alfine di garantire interventi coerenti con gli obiettivi della presente Norma, il Municipio istituisce una Commissione nucleo consultiva composta di 5 membri. Nei casi di trasformazione sostanziale con cambiamento della destinazione e modifica dell'identità della costruzione, di riattazione con cambiamento dell'aspetto esterno, di ampliamento e di nuova costruzione, i progetti devono essere preventivamente discussi e valutati in collaborazione con la Commissione nucleo nel rispetto del seguente iter:
incontro preliminare per una conoscenza approfondita degli obiettivi del Piano regolatore;
domanda di costruzione preliminare ai sensi dell'art. 15 LE che deve comprendere:
la descrizione dell'intervento, modalità e materiali;
disegni illustrativi sia dell'edificio sia delle sistemazioni esterne;
documentazione fotografica dell'edificio e degli edifici circostanti.
L'emendamento elaborato alla Commissione delle opere pubbliche nel rapporto del __________ 2018 prevedeva invece una diversa formulazione della prima parte della disposizione, ovvero:
Alfine di garantire interventi coerenti con gli obiettivi della presente Norma, il Municipio istituisce una Commissione nucleo consultiva, composta da 3 a 5 membri, preferibilmente professionisti della costruzione, che discute e valuta preventivamente formulando un proprio preavviso, tutti i progetti legati ai nuclei sia che prevedano la procedura di Notifica di costruzione che di Domanda di costruzione.
Per il suo funzionamento sarà allestito un Regolamento specifico.
5.2.3. Come visto, dopo avere proceduto a una discussione dalla quale è emersa la contrarietà del Municipio, il Consiglio comunale di CO 1 ha adottato la versione della disposizione con l'emendamento commissionale. Ora, quanto approvato dal Legislativo comunale non stravolge la proposta municipale, che conferma nei sui tratti e finalità essenziali. Il Consiglio comunale ha in particolare condiviso lo scopo di garantire che gli interventi edilizi nei comparti in questione siano coerenti con gli obiettivi delle NAPR. Quelle apportate dal Legislativo sono unicamente precisazioni tutto sommato di dettaglio che, comunque, s'iscrivono nel solco della proposta avanzata dal Municipio.
5.3. Priva di fondamento è pure la tesi sollevata in sede di replica secondo cui, accogliendo l'emendamento commissionale, il Consiglio comunale avrebbe inteso stralciare la seconda parte dell'art. 33 cpv. 8 NAPR (ma poi reinserito in occasione della votazione finale), adottando unicamente la prima parte. Dal verbale della seduta si evince, infatti, che l'emendamento riguardava essenzialmente la questione dell'estensione della competenza della Commissione consultiva nucleo anche alla procedura della notifica di costruzione, non le considerazioni in merito al suo funzionamento in caso di interventi edilizi sostanziali esposte nella seconda parte della disposizione. Il fatto che in occasione della votazione finale nessuno abbia sollevato obiezioni in proposito conferma la volontà del Legislativo comunale di accogliere l'art. 33 cpv. 8 NAPR così come è stato adottato con la votazione definitiva sull'intero progetto.
5.4. Il ricorrente rimprovera al Consiglio comunale di aver approvato l'art. 54 NAPR in materia di posteggi in violazione degli art. 186 cpv. 2 LOC e 12 lett. e ROC, poiché non vi sarebbe stata una votazione sul singolo articolo, modificato rispetto alla proposta municipale, ma unicamente quella finale.
5.4.1. Sul tema dei posteggi pubblici previsto all'art. 54 NAPR effettivamente la Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione ha apportato alcune modifiche al progetto municipale, dato che nel rapporto del __________ 2018 ha proposto di aggiungere 13 parcheggi sul mapp. __________, di proprietà del Comune, in località __________ e di mantenere la possibilità di edificare un posteggio coperto di 15 stalli ai mapp. __________ e __________ di __________, che il Municipio proponeva di stralciare. Dal verbale della seduta consigliare del __________ 2018 si evince però che l'Esecutivo comunale ha aderito a entrambe le proposte di emendamento, le quali non sono effettivamente state oggetto di una votazione separata, ma sono state approvate tramite la votazione finale sull'intero progetto con 24 favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti.
5.4.2. Ora, se è vero che sia l'art. 186 cpv. 2 sia l'art. 12 lett. e ROC prevedono che in materia di regolamenti il Consiglio comunale deve votare sui singoli articoli qualora vi sia una proposta di modifica rispetto alla proposta municipale, è altrettanto vero che nell'evenienza concreta vi è stato il pieno accordo dell'Esecutivo comunale rispetto a questi emendamenti. Dal verbale della seduta in questione si evince inoltre che nessuno ha sollevato obiezioni in merito. Ne discende che quand'anche vi sia stata una violazione formale delle disposizioni testé descritte, tale vizio risulta alla fin fine sanato mediante la votazione finale che ha sancito l'accoglimento del progetto conformemente a quanto previsto dall'art. 9 cpv. 3 RALOC. Per questo motivo una ripetizione dell'iter di votazioni concernente l'art. 54 NAPR si rivelerebbe un esercizio sterile, fine a sé stesso, e costituirebbe un formalismo eccessivo. Anche su questo aspetto il gravame non merita accoglimento.
Nella replica l'insorgente ha ulteriormente sviluppato le tesi esposte nel ricorso concernenti l'opacità delle informazioni fornite dal Municipio, rimproverando in particolare a quest'ultimo di non avere sufficientemente motivato il messaggio n. __________, limitandosi a rimandare al contenuto della relazione tecnica elaborata dallo studio __________ nel giugno del 2018. Ora, tuttavia, il caso non è assimilabile a quello dal citato dal ricorrente, riferito a un caso di adozione della revisione del piano da parte dell'Assembla comunale (STA 52.1999.326 del 15 marzo 2000). Intanto, il messaggio, seppur in modo estremamente succinto, spiega che si tratta di adeguare il piano alle decisioni delle autorità giudiziarie oltre ad altre varianti, così come il rinvio a successiva decisione di alcune tematiche. Inoltre, dallo stesso si evince che vi è allegata la relazione di pianificazione, della quale segue la numerazione delle proposte pianificatorie ai fini di facilitare l'assunzione di informazione. Quest'ultimo documento, a sua volta, appare sufficientemente dettagliato. Ne discende che il singolo cittadino, consigliere o membro di commissione ha potuto prendere sufficientemente conoscenza delle motivazioni e delle proposte del Municipio. Né vi è stata una carente informazione del Legislativo chiamato a deliberare. È vero che la Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione nel proprio rapporto del __________ 2018 ha segnalato le difficoltà riscontrate nell'analisi del messaggio anche a causa della complessità del tema e delle modalità con cui il citato documento è stato redatto. Dopo avere auspicato in futuro l'allestimento di messaggi municipali più chiari e di lettura più agevole, essa ha nondimeno specificato di avere potuto approfondire il tema e proporre modifiche all'indirizzo del plenum, grazie anche all'intervento del pianificatore e del municipale a capo del Dicastero territorio, piano regolatore e pianificazione. Si può quindi considerare che tutto sommato il Consiglio comunale ha potuto deliberare con sufficiente cognizione di causa sulla base del rapporto commissionale e della discussione avvenuta durante la seduta del __________ 2018, a cui hanno preso parte anche il sindaco e un municipale. Anche quest'ultima censura va dunque respinta.
In esito alle pregresse considerazioni, il ricorso dev'essere respinto. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto l'istanza di revoca dell'effetto sospensivo formulata dal Municipio e dal presidente del Consiglio comunale.
La tassa di giustizia è posta in capo al ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già anticipati dal ricorrente, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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