AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2022.34
Data decisione, Autorità: 17.01.2023, CCR
Titolo: Reclamo per denegata giustizia diventato privo d'oggetto
Incarto n. 16.2022.34
Lugano 17 gennaio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo per denegata giustizia del 15 settembre 2022 presentato da
RE 1 (rappresentato dal PA 1 )
nei confronti del
Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest
nell'ambito della domanda introdotta il 27 novembre 2019 da RE 1 per ottenere la revisione della decisione emessa il 22 gennaio 2019 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa n. 75C18PE (mutuo) promossa nei suoi confronti con istanza 25 settembre 2019 da
CO 1 ,
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 22 gennaio 2019 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha condannato RE 1 a versare a CO 1 fr. 4000.– oltre interessi al 5% dal 29 novembre 2017 a titolo di restituzione di un mutuo. Un reclamo introdotto da RE 1 il 28 febbraio 2019 è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 16 maggio 2019 (inc. 16.2019.17).
B. Il 27 novembre 2019 RE 1 ha presentato al Giudice di pace una domanda di revisione in cui fa valere, sostanzialmente, la nullità dell'autorizzazione ad agire per incompetenza territoriale dell'autorità di conciliazione che l'aveva rilasciata, la nullità di alcune disposizioni ordinatorie processuali emanate durante la procedura, la mancata considerazione di prove addotte durante la procedura e la valutazione delle prove effettuata dal Giudice di pace. Non consta che il Giudice di pace abbia notificato la domanda a CO 1.
C. Dopo vari solleciti volti a ottenere dal Giudice di pace una decisione, il 15 settembre 2022 RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo per ritardata giustizia in cui chiede di accogliere la domanda di revisione o, in via subordinata, di ordinare al Giudice di pace di emanare la decisione. Nelle sue osservazioni del 20 ottobre 2022 il Giudice di pace, dopo avere giustificato la remora, ha comunicando di avere emanato quello stesso giorno la decisione in questione. In una replica spontanea del 29 novembre 2022 il reclamante conferma il reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Nel reclamo RE 1 precisa anzitutto che il lic. iur. PA 1, firmatario dal rimedio giuridico, è legittimato a rappresentarlo nella procedura in esame, specificando che egli agisce gratuitamente sulla scorta di una procura da lui personalmente conferitagli. Premesso che il lic. iur. PA 1 non consta, né pretende, essere un rappresentante legale o di essere iscritto in un registro cantonale degli avvocati, ci si può chiedere se il fatto di agire a titolo gratuito sia sufficiente per ritenere una valida rappresentanza in deroga all'art. 68 cpv. 2 CPC, un rappresentante agendo professionalmente in giudizio già quando è disposto ad intervenire in un numero indeterminato di casi (DTF 140 III 557 consid. 2.3). Resta il fatto che, in concreto, RE 1 ha firmato anch'egli il reclamo sicché al proposito non occorre attardarsi.
Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto reclamo all'autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). L'art. 321 cpv. 4 CPC consente di introdurre reclamo per ritardata giustizia in ogni tempo, a meno che la remora sia dovuta a una decisione formale, nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.55 del 27 maggio 2022 consid. 1 con rinvii). E un reclamo per ritardata giustizia in una causa con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– rientra nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. d n. 2 LOG).
Nella misura in cui RE 1 chiede a questa Camera di accogliere la sua domanda di revisione, il reclamante formula una richiesta improponibile. Egli trascura in effetti che foss'anche accertato un diniego di giustizia ciò non comporta eo ipso l'accoglimento della domanda di merito, ma semmai l'ordine all'autorità giudiziaria inferiore di trattare la causa (art. 327 cpv. 4 CPC: cfr. Freiburghaus/Afheldt in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 15 ad art. 327; Jeandin in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 7 ad art. 327). Al riguardo non occorre dilungarsi.
Come si è detto, il 20 ottobre 2022 il Giudice di pace ha emanato la decisione sulla domanda di revisione e questa è stata notificata al richiedente il 30 dicembre 2022. In tali circostanze il reclamo è diventato privo d'oggetto e va tolto dai ruoli (art. 242 CPC). Rimane da esaminare la questione delle spese processuali e le ripetibili dello stralcio. Ora, l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC applicabile alle procedure divenute senza oggetto prevede che quando una lite diventi caduca il giudice “può prescindere dai principi di ripartizione” secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. A tal fine egli considera, segnatamente, “quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe stato il presumibile esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto” (RtiD II-2021 pag. 717 n. 26c).
In concreto ci si può esimere da tale analisi. Quand'anche si fosse accertata una remora del Giudice di pace, la particolarità della fattispecie giustifica di rinunciare alla riscossione di oneri processuali a carico dello Stato, che è parte in tale procedimento. Quanto all'indennità d'inconvenienza cui il reclamante, che non si è avvalso di un legale, avrebbe avuto diritto (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per sue stesse ammissioni la procedura non gli ha causato costi rilevanti, l'intervento del suo rappresentante essendo avvenuto a titolo gratuito. Non soccorrono dunque i presupposti per l'assegnazione di un simile indennizzo.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
Non si riscuotono spese processuali né si assegnano indennità d'inconvenienza.
Notificazione a:
– , ; – Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest.
Comunicazione a .
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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