AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2021.51
Data decisione, Autorità: 23.12.2022, CCR
Titolo: Ripristino accesso veicolare su fondo altrui: in virtù di un diritto reale, di un diritto di natura obbligatoria o a titolo precario?
Incarto n. 16.2021.51
Lugano 23 dicembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo (“ricorso”) del 9 dicembre 2021 presentato da
RE 1 (patrocinata dall' PA 1 )
contro la decisione emessa il 5 novembre 2021 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa SE.2019.112 (passo) promossa con petizione del 27 marzo 2019 nei confronti di
CO 1 (patrocinata dall' PA 2 ),
Ritenuto
in fatto: A. Il 17 ottobre 1979 V__________ B__________, a quel tempo proprietaria della particella 301 RFP di __________ (oggi n. __________60 RFD), ha autorizzato RE 1, proprietaria del fondo vicino n. 300 RFP (oggi n. __________59 RFD) a “eseguire delle aperture di finestre per la riattazione” dell'immobile posto sulla di lei proprietà. Nel contempo le ha comunicato, nell'ottica di “stabilire dei buoni rapporti di vicinato”, di avere arretrato di qualche metro dal confine della strada comunale che corre tra i due fondi un muro di sostegno “per permettervi un più facile accesso alla vostra proprietà”. Con atto pubblico del 27 luglio 1982 è poi stata costituita una servitù di apertura di finestre a favore della particella n. 300 RFP e a carico della n. 301, che è stata iscritta nel registro fondiario il giorno successivo.
B. Il 30 dicembre 1986 V__________ B__________ ha venduto la particella n. 60 RFD a CO 1. L'accesso veicolare a questo fondo avviene tramite una rampa che dalla via pubblica (: particella n. __________48 RFD) conduce a uno spiazzo leggermente sopraelevato, adibito a parcheggio scoperto per due automobili, sorretto da un muretto eretto sul confine. Tale rampa è stata modificata nel 2012 con la posa di una nuova pavimentazione in calcestruzzo, che, raccordando gradualmente la quota dello spiazzo di posteggio a quella inferiore della strada, lungo il confine ovest funge (anche) da prolungamento del muro di sostegno esistente. Il Comune ha rilasciato la licenza edilizia il 9 maggio 2017, respingendo un'opposizione inoltrata da RE 1. Un ricorso presentato da quest'ultima contro il rilascio del permesso di costruzione è stato respinto dal Consiglio di Stato il 30 aprile 2019. Un ricorso inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo ha seguito identica sorte il 26 aprile 2021 (inc. 52.2019.287). Tale decisione è passata in giudicato.
C. Nel frattempo, il 10 giugno 2013, RE 1 si è rivolta al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per un tentativo di conciliazione volto a ottenere la demolizione o modifica della rampa edificata sul fondo di CO 1 in modo da consentire “nuovamente e in misura equivalente” l'accesso veicolare alla sua proprietà. Dopo varie sospensioni della procedura, il Segretario assessore, constata l'impossibilità di conciliare le parti, ha rilasciato il 18 dicembre 2018 ad RE 1 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2013.351). Frattanto, sulla particella n. 460 è sorta una casa plurifamiliare.
D. Il 27 marzo 2019 RE 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 16 maggio 2019 CO 1 ha proposto di respingere la petizione. In una replica del 18 giugno 2019 l'attrice ha riaffermato il suo punto di vista. Alle prime arringhe del 13 settembre 2019 la convenuta ha duplicato, confermando la sua posizione, e le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è stata chiusa il 4 giugno 2020 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro rispettivi memoriali del 26 agosto e del 14 ottobre 2020 esse hanno mantenuto le rispettive domande. Statuendo con decisione del 5 novembre 2021 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione. Le spese processuali di complessivi fr. 700.–, oltre a fr. 300.– della procedura di conciliazione, sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 4500.– per ripetibili.
E. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo (“ricorso”) del 9 dicembre 2021 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione e di ridurre a fr. 1500.– l'indennità per ripetibili riconosciute alla parte vincente. Nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2022 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo. In una replica spontanea dell'11 febbraio 2022 RE 1 ha ribadito il proprio punto di vista. CO 1 non ha duplicato.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili, a questa Camera, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'attrice l'8 novembre 2021 (cfr. tracciamento dell'invio postale n. __________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine d'impugnazione sarebbe così scaduto l'8 dicembre 2021(Immacolata), salvo prorogarsi al giorno successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC e dell'art. 1 della legge cantonale concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino (RL 843.200). Consegnato alla cancelleria del Tribunale di appello il 9 dicembre 2021, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha accertato innanzitutto che l'attrice non beneficia di alcun diritto di passo veicolare sul fondo della convenuta, né sotto forma di servitù prediale né di servitù personale. Egli ha appurato altresì che anche dopo la modifica della rampa d'accesso ai posteggi situati sulla particella n. 60 l'accessibilità veicolare al fondo dell'attrice è garantito tramite la strada comunale () “seppure in modo meno agevole”. Premesso ciò il primo giudice ha ritenuto che la decisione di mantenere arretrato il muretto lungo il confine ovest per facilitare l'accesso alla particella n. __________59, oggetto della lettera del 17 ottobre 1979 della precedente proprietaria della particella n. __________60, poteva essere avvenuta o a titolo precario o quale semplice diritto obbligatorio. A suo avviso, nel primo caso, l'attrice non potrebbe tuttavia “basarsi sulla mera autorizzazione di benevolenza dei precedenti proprietari per accampare un diritto, poiché la proprietaria successiva non è vincolata da tale condotta”, tanto più che un'autorizzazione precaria può essere revocata in ogni momento senza alcuna condizione preliminare. Nel secondo caso, per il primo giudice, l'attrice non ha dimostrare che tale accordo era stato ripreso dalla convenuta diventandone a sua volta vincolata. Per il Pretore aggiunto, inoltre, l'eventuale conoscenza dell'accordo da parte della convenuta, per altro non provato, non sarebbe ad ogni modo sufficiente per ammettere il subingresso nell'obbligazione assunta dalla precedente proprietaria, “la semplice tolleranza pluriennale tenuta da CO 1 dal 1987… al 2012 … non basta a ritenere il subentro per atti concludenti dell'obbligazione originaria e a conferire ad RE 1 dei diritti acquisiti”. Donde, in definitiva, la reiezione della petizione.
Nel suo reclamo RE 1 ribadisce di aver concluso nel 1979 con V__________ B__________ un accordo, dimostrato appunto dalla lettera inviata dal marito di quest'ultima al proprio il 17 ottobre 1979, in virtù del quale in cambio della corresponsione di un onere la vicina si era obbligata a concederle l'accesso veicolare su un triangolo di terreno posto all'estremità nord-ovest del suo fondo per permetterle di raggiungere il proprio. A suo avviso, l'obbligazione assunta da V__________ B__________ è poi stata ripresa da CO 1 con l'acquisto della particella n. __________60 RFD.
a) Nella fattispecie è pacifico che tra le parti non è stata costituita alcuna servitù o alcun altro diritto reale limitato avente per oggetto l'accesso veicolare alla particella n. __________59 RFD, nulla desumendosi al proposito dal registro fondiario (art. 731 cpv. 1 CC). Come ricordato dal Pretore aggiunto, il passaggio su fondi altrui può avvenire anche a titolo meramente precario o in virtù di un semplice diritto di natura obbligatoria. In entrambi i casi, qualora il fondo “serviente” è venduto l'acquirente non è di principio tenuto ad assumersi gli obblighi verso il terzo. Premesso ciò, in concreto, spettava pertanto all'attrice, la quale pretende di poter transitare sulla particella n. __________60 RFD, dimostrare l'esistenza di un accordo di carattere vincolante con la proprietaria di tale fondo.
b) Per quanto riguarda i fatti, la reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di non avere accertato che l'accordo concluso tra lei e V__________ B__________ “fu di carattere oneroso”. A suo dire, questa circostanza è stata confermata da suo figlio, nonché suo patrocinatore, nel corso della deposizione testimoniale da lui resa il 20 novembre 2019, quantunque nulla di tutto ciò risulti dal relativo verbale. Ora, come si è detto, in una lettera del 17 ottobre 1979 il marito di V__________ B__________ ha comunicato al marito dell'attrice di autorizzare l'esecuzione di determinate finestre per poi precisare quanto segue:
...“L'arretramento a monte, come avrete già potuto notare che il muro di sostegno è stato eseguito 3 + 4 metri dal confine strada onde permettervi un più facile accesso alla vostra proprietà. Questa mia offerta mira a stabilire dei buoni rapporti di vicinato”… (doc. E).
Ammesso che ciò costituisca un accordo, nulla è dato di sapere quale fosse la volontà dell'altra parte, come rileva la reclamante medesima il fatto che essa abbia fornito una controprestazione di carattere oneroso, su cui tuttavia tutto si ignora, “poco muta al tenore dell'accordo”. Ad ogni modo, ove avesse riscontrato manchevolezze nella verbalizzazione, della propria deposizione una parte, a maggior ragione se un avvocato, conformemente al principio della buona fede processuale (art. 52 CPC), avrebbe dovuto segnalarle al primo giudice anziché firmare il verbale senza riserve. Il contenuto di un verbale d'udienza, in effetti, si presume esatto finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 16 ad art. 235; Heinzmann/ Pasquier in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 14 e 16 ad art. 235). Eccepita soltanto in questa sede, la pretesa irregolarità si sarebbe di conseguenza rilevata tardiva e come tale inammissibile.
c) La reclamante contesta altresì l'accertamento del Pretore aggiunto secondo cui la convenuta non fosse a conoscenza del noto accordo giacché il contrario risulta dalla testimonianza di suo figlio. Premesso che l'apprezzamento delle prove risulta arbitrario se il giudice ha manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, se ha omesso senza una ragione oggettiva di considerare un mezzo di prova rilevante e importante per l'esito della causa o ancora se sulla base degli elementi raccolti procede a deduzioni insostenibili, questioni alle quale la reclamante nemmeno accenna, per l'art. 157 CPC il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove. Ciò detto, non può seriamente essere messo in discussione il fatto le dichiarazioni di testi vicini a una delle parti, dettata dalla parentela o dall'essere patrocinatore di una di loro, pur non pregiudicando a priori la loro rilevanza vanno apprezzate con prudenza e circospezione (Trezzini, op. cit., Vol. 1, 2ª edizione, n. 96 ad art. 157). Premesso ciò, come ricordato dal Pretore aggiunto, la testimonianza di PA 1 non è per finire rilevante ai fini del giudizio poiché, come si vedrà in appresso, la conclusione del primo giudice secondo cui l'attrice non ha dimostrato che la convenuta, foss'anche stata al corrente dell'accordo, si sia assunta l'obbligazione dalla precedente proprietaria resiste alla critica.
d) La reclamante censura la conclusione del Pretore aggiunto di ritenere che la facoltà concessale da V__________ B__________ di transitare su una parte del proprio fondo sia avvenuta a titolo precario. Essa ribadisce di avere concluso con la precedente vicina un accordo a carattere obbligatorio che è stato ripreso dalla convenuta, tanto più che dall'atto di compravendita del 30 dicembre 1986 risulta che essa “ha acquistato i beni nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, noti alle parti”. Quest'argomentazione sfiora il pretesto ove si pensi che con tale locuzione l'acquirente prende atto, in particolare, delle iscrizioni risultanti dai pubblici registri. E in concreto nel registro fondiario non risulta essere iscritta alcuna servitù di passo. Da tale frase, poi, non si può ad ogni modo concludere che la venditrice abbia informato l'acquirente di avere concesso un accesso veicolare ad RE 1 né tantomeno che l'acquirente si sia impegnata a continuare a garantire questa concessione alla vicina. E una convenzione con portata obbligatoria esplica effetti esclusivamente fra le parti, rispettivamente fra i loro successori a titolo universale, e non per i terzi acquirenti. Né l'accordo invocato dalla reclamante accenna alla volontà dell'allora proprietaria della particella n. 60 RFD di concedere un diritto reale, contrariamente alla questione delle aperture finalizzata poi nella costituzione di una servitù prediale. Nelle circostanze descritte, la conclusione del primo giudice di ritenere che la volontà di V B__________ di concedere alla vicina l'accesso veicolare su un triangolo di terreno posto all'estremità nord-ovest del proprio fondo non poteva che essere avvenuta a titolo precario o in virtù di un semplice diritto di natura obbligatoria non può dirsi errata. Anche al riguardo il reclamo manca pertanto di consistenza.
Per tacere del fatto che la reclamante mai ha preteso che la convenuta abbia tenuto un comportamento tale da destarle un'aspettativa degna di protezione, una semplice tolleranza configura da sé sola mera compiacenza e non conferisce alla controparte diritti acquisiti. Né una tolleranza equivale ad accettazione, la mera passività di una parte nei rapporti di vicinato potendosi anche intendere come semplice permesso precario. Quanto al fatto che il Pretore aggiunto avrebbe dovuto esaminare, d'ufficio, la possibilità di un'acquisizione della servitù per prescrizione, la reclamante equivoca. In prima sede, essa ha chiesto la demolizione di una rampa facendo valere il rispetto di un accordo tra proprietari, mai essa ha chiesto di riconoscerle il diritto a una servitù. Ad ogni modo, un diritto reale può essere acquisita per prescrizione solo alle condizioni degli art. 661 a 663 CC, applicabili in virtù dell'art. 731 cpv. 2 CC. Ora, un'eventuale acquisizione tabulare della servitù (art. 661 CC) è manifestamente esclusa, nessuna indebita iscrizione figurando nel registro fondiario, mentre un'acquisizione per prescrizione extratabulare (art. 662 CC) è ormai inammissibile dopo il 1912 (cfr. I CCA sentenza inc. 11.2010.81 del 13 gennaio 2012 consid. 6 con rinvii; v. anche Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 445 segg. n. 3358 segg.). Né, per avventura, si ravvisa una servitù acquisita per stato di fatto immemorabile, ovvero un esercizio ininterrotto e pacifico per 80 anni. In definitiva, da qualunque parte la si guardi, non è dato di vedere quale motivo potesse giustificare l'accoglimento dell'azione. Il reclamo, infondato su questo punto, deve pertanto essere respinto.
a) Dandosi una causa dal valore litigioso determinato o determinabile, l'indennità per ripetibili è commisurata al valore stesso (art. 11 cpv. 1 del citato regolamento). Per una causa ordinaria dal valore litigioso fino a fr. 20 000.–, l'art. 11 cpv. 1 del regolamento del Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) prevede ripetibili varianti dal 15 al 25% del valore medesimo. Dandosi un valore litigioso di fr. 9999.–, come indicato dalla reclamante, di conseguenza, l'ammontare minimo per ripetibili (piene) sarebbe di fr. 1777.– e quello massimo di fr. 2955.–. Tra il minimo e il massimo l'indennità va poi fissata in base alle circostanze concrete, “secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5). L'art. 13 cpv. 1 del regolamento dispone inoltre che “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”.
b) Nella fattispecie, è vero che l'indennità riconosciuta dal Pretore aggiunto supera il limite massimo previsto dalla tariffa. Se non che, all'atto pratico questo remunera una decina di ore di lavoro alla tariffa di fr. 280.– l'una (art. 12 del citato regolamento), che non appare tuttavia adeguato all'impegno profuso dalla legale della convenuta nella conduzione del patrocinio, ove si consideri che la procedura ha implicato la redazione di tre memoriali (osservazioni del 16 maggio 2019, la duplica del 12 settembre 2019, le conclusioni del 26 agosto 2020), la partecipazione a due udienze e a un sopralluogo a __________, senza scordare le relazioni personali ed epistolari con la cliente così come la partecipazione alla procedura di conciliazione. Tutto ponderato, l'importo di fr. 4500.– riconosciuto dal Pretore aggiunto.–, già comprensivo delle spese e dell'IVA, pari alla retribuzione di circa tredici ore di lavoro, rispetta le particolarità del caso e non denota né eccesso né abuso del potere d'apprezzamento. Ne segue in definitiva che il reclamo vede la sua sorte segnata.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto
Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico della reclamante che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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