AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2023.1
Data decisione, Autorità: 29.03.2023, CEF
Titolo: Minimo di esistenza. Aumento in base al costo della vita
Incarto n. 15.2023.1
Lugano 29 marzo 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 30 dicembre 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la decisione di revisione del pignoramento di salario emessa il 21 dicembre 2022 a favore delle esecuzioni n. __________, __________ e __________ (gruppo n. 5) promosse nei confronti del ricorrente da
Confederazione Svizzera, Berna Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) PI 3, __________ (rappresentato dall’RA 2, __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nelle esecuzioni appena menzionate dirette contro RI 1, il 28 luglio 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato presso la datrice di lavoro dell’escusso, la __________, la quota del suo salario eccedente il suo minimo esistenziale, determinato in fr. 2'711.70 mensili;
che con scritto del 18 dicembre 2022 RI 1 ha chiesto all’UE, nella persona della cursore PI 1, di adeguare il suo minimo esistenziale all’aumento del premio della cassa malati e all’aumento del costo della vita in Svizzera;
che con decisione del 21 dicembre 2022 l’Ufficio ha modificato il pignoramento, limitandolo all’importo eccedente il minimo vitale aumentato a fr. 2'828.45 (tenuto conto dell’aumento del premio della __________ da fr. 470.25 a fr. 537.– e di un supplemento per vestiario professionale di fr. 50.–);
che con il ricorso in esame, del 30 dicembre 2022, RI 1 si duole che l’UE non ha dato seguito alla sua richiesta di adattamento del suo minimo esistenziale all’aumento del costo della vita in Svizzera, recentemente comunicato dalla Banca nazionale svizzera, né gli ha fatto pervenire alcuna comunicazione specifica in merito;
che nel frattempo l’UE ha saldato le tre esecuzioni del gruppo con le trattenute incassate fino a dicembre del 2022, sicché il ricorso pare essere diventato senza oggetto;
che ad ogni modo la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata alla Circolare CEF n. 35/ 2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009), in base alla quale l’UE ha calcolato il minimo vitale del ricorrente, si fonda – come esplicitamente indicato sulla prima pagina – sull’indice nazionale (indice totale) dei prezzi al consumo (base dicembre 2005 = 100 punti), di fine dicembre 2008 con un indice di 103.4 punti e tiene già conto dei prossimi aumenti dell’indice dei prezzi al consumo fino a un indice di 110 punti, un adeguamento dei criteri numerici essendo previsto al superamento dell’indice di 115 punti o a una riduzione dell’indice sotto 95 punti;
che, orbene, secondo i dati forniti dall’Ufficio federale di statistica (https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/24405707/ master) l’indice totale di dicembre 2022 era di 106.8 punti e quello di febbraio 2023 di 108.2 punti (base dicembre 2005 = 100 punti);
che non si giustifica pertanto ancora alcun adeguamento dei criteri numerici contenuti nella tabella;
che in merito alla richiesta di adozione di un provvedimento disciplinare appropriato nei confronti della cursore PI 1, si ricorda un’altra volta (v. sentenza della CEF 15.2022.33 del 20 luglio 2022 consid. 5.2) che il denunciante non ha qualità di parte (art. 11 cpv. 4 LALEF [RL 280.100]) né alcuna pretesa giuridica alla pronuncia di sanzioni disciplinari (DTF 91 III 46 consid. 6; sentenza della CEF 15.2021.98 del 22 ottobre 2021), per tacere del fatto che nel caso in esame non risulta alcun errore da parte della funzionaria incriminata;
che stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alle controparti né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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