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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2023.13
Data decisione, Autorità: 28.03.2023, CEF
Titolo: Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento di tutti i crediti dell’istante e ritiro della domanda di fallimento. Solvibilità
Incarto n. 14.2023.13
Lugano 28 marzo 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.330 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 8 dicembre 2022 dalla
CO 1
contro
RE 1 (patrocinata dalla PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 13 febbraio 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 1° febbraio 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza dell’8 dicembre 2022, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Leventina di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 95'542.05 oltre a spese e interessi.
B. All’udienza di discussione del 30 gennaio 2023 si è presentata solo la convenuta, che ha informato il Pretore che la proposta con-tenuta nel suo scritto 10 gennaio 2023 non era stata accettata dall’istante, ma ha nondimeno chiesto la reiezione dell’istanza e la concessione di più tempo per pagare il dovuto.
C. Statuendo con decisione del 1° febbraio 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 250.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 febbraio 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento. Il 15 febbraio 2023 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito e al ritiro della domanda di fallimento.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 2 febbraio 2023, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 12 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 13 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve spe-ciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova).
2.1 Nel caso specifico, la reclamante ha prodotto con il ricorso la prova del pagamento di tutte le pretese dell’istante (doc. G e H), la quale ha del resto ritirato la domanda di fallimento il 13 febbraio 2023 (doc. H, secondo foglio). I presupposti dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 e 3 LEF (per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF) risultano di conseguenza adempiuti.
2.2 Essendo il pagamento successivo alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
2.2.1 Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2.2 Nel caso in esame, la Camera ha appurato in sede di concessione dell’effetto sospensivo che la reclamante ha dimostrato di aver ottenuto un prestito bancario di fr. 190'000.–, con cui ha pagato il credito dell’istante, lasciando circa fr. 94'000.– nella sua disposizione, depositati sul conto del suo patrocinatore, con cui intende far fronte a parte delle esecuzioni in corso nei suoi confronti, da essa quantificati in fr. 41'075.35, e dei 43 attestati di carenza di beni, ammontanti a fr. 176'827.65. La reclamante ha inoltre affermato di stare concretamente pianificando un risanamento globale della società, tramite eventualmente un ulteriore mutuo bancario e un aumento del capitale sociale, di aver sempre pagato i propri dipendenti, di aver conseguito utili negli ultimi esercizi e di essere in procinto di fatturare lavori eseguiti su quattro cantieri giunti a conclusione. La Camera ha poi accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che nel frattempo la reclamante ha estinto tutti gli attestati di carenza di beni e le esecuzioni ancora in corso, tranne due sospese da opposizione per meno di fr. 2'000.– complessivi.
Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 1° febbraio 2023 dalla Pretura del Distretto di Leventina nei confronti della RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 250.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Faido; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Leventina, Faido.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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