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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2022.74
Data decisione, Autorità: 11.01.2023, IIICC
Titolo: Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale. Pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile. La procedura applicabile va determinata in base ai principi del CPC
Incarto n. 13.2022.63 13.2022.74
Lugano 11 gennaio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2022.27 della Pretura del Distretto di Bellinzona (azione di disconoscimento del debito) promossa con petizione 2 maggio 2022 da
IS 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 8 settembre 2022 di IS 1 contro le decisioni 30 giugno 2022, rispettivamente 30 agosto 2022 del Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione 12 aprile 2021 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto l’istanza di sequestro di CO 1 e ha ordinato il sequestro della rendita mensile LAINF erogata a favore di IS 1 sino a concorrenza dell’importo di fr. 8'951.55 oltre interessi.
Con istanza 3 maggio 2021 IS 1 si è opposta all’istanza di sequestro. Con decisione 10 gennaio 2022 il Pretore ha respinto l’istanza di opposizione al sequestro e con sentenza 16 marzo 2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha dichiarato inammissibile il reclamo di IS 1 contro la predetta sentenza.
B. Con petizione 2 maggio 2022 IS 1 ha chiesto il disconoscimento del debito di cui trattasi, postulando in via cautelare la concessione dell’effetto sospensivo. Con ordinanza 5 maggio 2022 il Pretore ha assegnato alla parte convenuta un termine per presentare le proprie osservazioni e con atto 17 maggio 2022 questa ha chiesto la reiezione della petizione.
Con decisione 30 giugno 2022 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di sospensione della procedura di IS 1 e, nel contempo, ha citato le parti per il dibattimento.
Con scritto 29 agosto 2022 IS 1 ha chiesto l’assegnazione di un termine di 30 giorni per replicare alla risposta di controparte. La richiesta è stata respinta con ordinanza 30 agosto 2022 dal Pretore il quale ha rilevato che la causa è trattata con la procedura semplificata, sicché non assegnava alcun termine per la replica, salva rimanendo comunque la facoltà dell’attrice di presentare una replica scritta in occasione dell’udienza.
C. Con “appello e reclamo” 8 settembre 2022 IS 1 chiede che sia accolta “l’eccezione di difetto e vizio di notifica del PE”, che la decisione 30 agosto sia annullata e che sia fatto ordine alla Pretura di trattare l’azione “con procedimento ordinario ex art 219 segg. CPC”.
D. Ricevuta la richiesta di anticipo delle spese per la procedura di reclamo, con istanza 14 settembre 2002 IS 1 ha postulato di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio nel senso di essere esentata dal pagamento delle spese processuali.
L’atto non è stato notificato alle parti.
Considerando
in diritto: 1. La decisione 30 agosto 2022 è una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC, impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 7 settembre 2022. Rimesso alla posta l’8 settembre 2022 il gravame è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
Il CPC non prevede esplicitamente l’impugnabilità della decisione in oggetto, di modo che l’ammissibilità del gravame in esame esige anzitutto di rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
Nel caso concreto la reclamante neppure sostiene che l’applicazione della procedura semplificata da parte del primo giudice le causerebbe un pregiudizio difficilmente riparabile. Siffatto pregiudizio neppure appare poi evidente, considerato che la procedura semplificata non stravolge i meccanismi della procedura ordinaria, di cui è una variante semplificata. In mancanza di un presupposto inderogabile del reclamo, il gravame è inammissibile.
Comunque sia, anche nel merito il reclamo sarebbe da respingere, ritenuto che, come giustamente rilevato dal primo giudice, la procedura applicabile va determinata in base ai principi del CPC, tenendo conto anche del valore litigioso. Non si può quindi imputare al primo giudice un’applicazione errata del diritto o un accertamento manifestamente errato dei fatti per aver applicato la procedura semplificata nel caso concreto, il valore litigioso essendo manifestamente inferiore alla soglia minima per l’applicazione della procedura ordinaria (art. 243 CPC). Per quanto concerne invece la richiesta “che l’eccezione di difetto e vizio di notifica del PE è accolta”, la stessa non è ammissibile, mancando una decisione del primo giudice sulla medesima.
Nella misura in cui la reclamante impugna la decisione 30 giugno 2022, pervenutale l’8 luglio 2022 il gravame, rimesso alla posta l’8 settembre 2022 è invece manifestamente tardivo e quindi pure inammissibile.
La domanda di gratuito patrocinio in sede di reclamo va respinta poiché il gravame non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Pronuncia: 1. Il reclamo 8 settembre 2022 di IS 1 è inammissibile.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.
L’istanza di gratuito patrocinio è respinta.
Notificazione (unitamente al reclamo 8 settembre 2022 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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