AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2022.59
Data decisione, Autorità: 12.01.2023, IIICC
Titolo: Cauzione per spese ripetibili. Attore di ignota dimora: assenza di prove di domicilio in CH e in un paese a beneficio di un trattato che ne prevede l'esonero
Incarto n. 13.2022.59
Lugano 12 gennaio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2019.182 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 20 settembre 2019 da
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 24 agosto 2022 di RE 1 contro la decisione 19 luglio 2022 con cui il Pretore gli ha fatto obbligo di prestare una cauzione per spese ripetibili di fr. 22'000.-;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 20 settembre 2019 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di Euro 295'000.- oltre accessori quale restituzione di un mutuo.
Con risposta 22 gennaio 2020 il convenuto si è opposto alla petizione. Con gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande.
B. Con istanza 29 settembre 2021 CO 1 ha chiesto che l’attore sia tenuto a prestare una cauzione di fr. 25'000.- a garanzia di spese ripetibili. A mente del richiedente, nei confronti dell’attore, di ignota dimora, sarebbero in corso una serie di procedure esecutive per oltre fr. 40'000.- e di conseguenza sarebbero adempiuti i presupposti di legge per chiedere la garanzia.
Con osservazioni 6 dicembre 2021 l’attore si è opposto all’istanza.
C. Con decisione 19 luglio 2022 il Pretore ha imposto a RE 1 una cauzione per spese ripetibili di fr. 22.000.-.
D. Con reclamo 24 agosto 2022 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la decisione impugnata sia annullata.
Con decisione 29 agosto 2022 è stato concesso effetto sospensivo al gravame.
La controparte non è stata invitata a formulare osservazioni.
Considerando
in diritto:
Il giudizio impugnato è pervenuto al reclamante il 28 luglio 2022. Trattandosi di procedura ordinaria, poste le ferie giudiziarie estive tra il 15 luglio e il 15 agosto incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), il gravame rimesso alla posta il 24 agosto 2022 risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
Per l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Giusta l’art. 326 CPC in sede di reclamo non sono ammesse nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Ne discende che, nella misura in cui RE 1 sostiene, per la prima volta in questa sede, di essere domiciliato in Italia, trattasi di un’allegazione nuova e come tale è inammissibile. Altrettanto vale per il certificato di residenza doc. 2, che non può essere preso in considerazione.
Giusta l’art. 99 CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).
4.1 Scopo della cauzione è quello di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF 141 III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad art. 99; Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini, op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad art. 99; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, § 16, n. 28).
A mente del reclamante l’esistenza delle procedure esecutive nei suoi confronti non è sufficiente per dimostrarne l’insolvenza. Inoltre egli sarebbe domiciliato in Italia dal 6 novembre 2021 sicché era ancora domiciliato in Svizzera al momento dell’inoltro dell’istanza di cauzione che quindi non poteva essergli imposta.
6.1 La cauzione è disciplinata in particolare dalla Convenzione dell’Aja relativa alla procedura civile del 1° marzo 1954 (RS 0.274.12, sezione III. Cauzione «judicatum solvi»), il cui art. 17 dispone quanto segue:
Nessuna cauzione e nessun deposito, sotto qualsivoglia denominazione, possono essere imposti, a causa sia della loro qualità di stranieri, sia della mancanza di domicilio o di residenza nel paese, ai cittadini d’uno degli Stati contraenti, aventi il loro domicilio in uno di questi Stati, che siano attori o intervenienti davanti ai tribunali di un altro di questi Stati.
La stessa regola è applicabile al versamento che fosse chiesto dagli attori o intervenienti per garantire le spese giudiziarie.
Le convenzioni, con le quali gli Stati contraenti avessero stipulato per i loro cittadini la dispensa dalla cauzione judicatum solvi o dal versamento delle spese giudiziarie senza condizione di domicilio, continuano a essere applicate.
Per quanto concerne l’Italia, è poi anche applicabile il Trattato di domicilio consolare del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), in virtù del quale per poter comparire in giudizio, i cittadini de due Stati non saranno tenuti che a quelle cauzioni e formalità che sono prescritte pei nazionali medesimi.
6.2 RE 1 sostiene che in virtù della LDIP e della menzionata Convenzione dell’Aja la cauzione non gli può essere imposta. Incombeva tuttavia a lui dimostrare i presupposti per l’applicazione di tali normative. Egli avrebbe perlomeno dovuto prima sostenere e poi provare che sono dati i presupposti per l’applicazione di tali normative per il fatto di essere domiciliato in un paese convenzionato. Se non che, nelle sue osservazioni 6 dicembre 2021 all’istanza di cauzione egli non solo non ha contestato di essere d’ignota dimora, ma neppure ha ritenuto di indicare dove fosse il suo domicilio. In siffatta situazione, nella misura in cui in assenza di qualsivoglia indicazione al riguardo il primo giudice ha accertato che il domicilio di RE 1 era sconosciuto egli non ha accertato in modo manifestamente errato i fatti. Concludendo poi che in siffatta situazione non potevano tornare applicabili i trattati internazionali non ha applicato in modo errato il diritto.
6.3 Comunque sia, se, come sostiene per la prima volta in questa sede, fino al suo rientro in Italia il 6 novembre 2021 egli risiedeva in Svizzera, non si comprende, né egli lo spiega, per quale motivo si sia dovuto ricorrere alla pubblicazione sul FUSC del decreto e del verbale di sequestro nei suoi confronti. Inoltre, dal fatto che si è annunciato alle autorità italiane il 6 novembre 2021 non è possibile dedurre che fino a quel momento era domiciliato in Svizzera, dovendosi invero verificare quando ha annunciato la sua partenza al comune svizzero dov’era domiciliato.
Già per questo motivo il reclamo è da respingere, sicché non è necessario esaminare se dalla situazione economica del reclamante si possa evincere un rischio fondato d’irrecuperabilità delle spese ripetibili per la controparte, rilevato comunque che le motivazioni del primo giudice al riguardo non paiono certo prive di pertinenza.
Le spese processuali per la presente procedura, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
Il presente reclamo, che non pone questioni di principio o di rilevante importanza, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia:
Il reclamo 24 agosto 2022 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico di RE 1.
Notificazione (unitamente al reclamo 24 agosto 2022 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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