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Numero d'incarto: 15.2022.154
Data decisione, Autorità: 22.03.2023, CEF
Titolo: Determinazione del modo di realizzazione dei diritti ereditari di un figlio nella successione del padre
Incarto n. 15.2022.154
Lugano 22 marzo 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura avviata con istanza 18 novembre 2022 dall’Ufficio di esecuzione (UE), agenzia di Faido, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a
PI 1,
nella comunione ereditaria del padre fu PI 2 (†1974), composta, oltreché dall’escusso, anche di
PI 6,
nelle 7 esecuzioni dei gruppi n. 5 e 6 promosse contro PI 1 da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) Comune di __________, (rappresentato dalla , )
ritenuto
in fatto: A. Nelle 7 esecuzioni in via di pignoramento promosse nel 2021 e nel 2022 dal Cantone Ticino, dalla Confederazione Svizzera e dal Comune di __________ nei confronti di PI 1 per quasi fr. 7'600.– (formanti i gruppi n. 5 e 6), il 27 settembre 2021 e l’11 ottobre 2022 l’UE ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria del padre PI 2, deceduto nel 1974. In entrambi i verbali, quali beni appartenenti alla comunione l’Ufficio ha elencato il solo fondo n. __________ RFD di -, di cui ha stimato il valore in fr. 56'068.–.
B. Avendo i creditori dei gruppi 5 e 6 chiesto la realizzazione della quota pignorata, l’UE li ha convocati a un’udienza tenutasi il 3 novembre 2022 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, essendo presente solo l’escusso.
C. Il giorno stesso l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria pignorata. Nel termine impartito non è pervenuta all’UE alcuna proposta.
D. Il 17 novembre 2022 l’avv. __________ ha comunicato all’UE che il fratello dell’escusso, PI 6, è sottoposto a una curatela generale ordinata dall’autorità di protezione degli adulti del Canton Ginevra e che i suoi curatori gli hanno dato mandato di chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria.
E. Il 18 novembre 2022 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione della quota ereditaria di PI 1. Ha precisato che la comunione è composta dell’escusso e del fratello PI 6. Ha precisato inoltre che la sostanza ereditaria è composta di una quota di comproprietà di ¼ del fondo n. __________ e del(l’intero) fondo n. __________ RFD di -, come pure del fondo n. __________, di una quota di comproprietà di ½ del fondo n. __________, dei fondi n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, di una quota di comproprietà di ½ del fondo n. __________ e del fondo n. __________ RFD di -; ha quindi stimato in fr. 142'373.45 il valore dell’intera sostanza ereditaria, e in fr. 71'186.70 quello della quota pignorata.
F. Frattanto, nelle due esecuzioni promosse nel 2023 contro PI 1 sempre in via di pignoramento dal Cantone Ticino e dall’PI 7 (formanti il gruppo 7) per quasi fr. 1'300.– in totale, l’8 marzo 2023 l’Ufficio ha nuovamente pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria.
G. Con email dell’8 marzo 2023, l’avv. __________ ha risposto alla Camera di non essere in possesso di un certificato ereditario e di aver rilevato dai propri appunti che sono deceduti anche la vedova e il terzo figlio, per il che, ad oggi, i due fratelli superstiti risultano essere gli unici membri della comunione ereditaria.
Considerando
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).
Nei casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, consid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2022.112 del 30 novembre 2022, consid. 1).
Nel caso in esame, il pignoramento a favore del gruppo n. 7 è stato eseguito l’8 marzo 2023 (sopra ad G), vale a dire dopo l’udienza di conciliazione tenutasi il 3 novembre 2022 (sopra ad D). I creditori partecipanti a questo gruppo non dovevano (e non potevano) partecipare all’esperimento di conciliazione. Non sarebbe stato neppure possibile invitarli, quello stesso giorno, a proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC) (sopra ad E). Si sarebbe forse potuto sentirli nella presente procedura in virtù dell’art. 132 cpv. 3 LEF (questione lasciata aperta nelle citate 15.2022.115 consid. 2 e 15.2022.113/114, consid. 2.5). Tuttavia, visto che l’UE dovrà comunque comunicare il modo di realizzazione stabilito da questa Camera anche ai creditori che nel frattempo hanno acquisito il diritto di partecipare alla realizzazione dei diritti ereditari pignorati, notificando loro una copia della decisione odierna (sotto dispositivo n. 3), essi avranno la possibilità di proporre di acquistare la quota ereditaria dell’escusso a un prezzo suscettibile di riscontrare l’adesione degli altri creditori interessati e degli altri eredi, ipotesi – invero improbabile – in cui l’UE potrà sempre, trattandosi di una circostanza nuova, indire una consultazione e in caso di accettazione unanime della proposta chiedere alla Camera di modificare il modo di realizzazione delle quote (nello stesso senso: citata 15.2022.115 consid. 2).
Come visto, l’UE ha implicitamente stabilito che l’interessenza dell’escusso nella comunione ereditaria è di ½ stimandone il valore nella metà di quello dei beni appartenenti alla comunione. Non risulta invero accertato in modo certo, neppure ufficialmente attraverso un certificato ereditario, che gli unici eredi superstiti di PI 2 siano i suoi figli PI 1 e PI 6. Non è tuttavia d’intralcio nella procedura in esame, poiché l’esatta composizione della comunione potrà essere appurata nella procedura di scioglimento della stessa che chiederà l’Ufficiale di esecuzione (v. sotto consid. 4.2 e 5). Circa l’asse successorio, valgono i dati rettificati indicati nell’istanza e nell’ultimo verbale (interno) di pignoramento, ossia tutti i fondi (in proprietà o comproprietà) ivi menzionati per il valore complessivo di fr. 142'373.45, di cui la metà (fr. 71'186.70) rappresenta il valore della quota ereditaria dell’escusso (sopra ad E e F). Siccome tali dati sono rimasti incontestati, non c’è motivo di discostarsene.
Poiché il valore dell’interessenza pignorata è sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quale modo di realizzazione entrano in considerazione sia lo scioglimento della comunione ereditaria, sia la vendita all’asta della relativa quota ereditaria dell’escusso.
4.1 Nella fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all’asta della quota ereditaria – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è stato ottenuto il pignoramento dell’interessenza, di circa fr. 8'900.– (sopra ad A e F), è nettamente inferiore al valore della quota ereditaria spettante all’escusso nella comunione ereditaria, di oltre fr. 71'000.– (sopra consid. 3), sicché, con la licitazione della quota, si rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra consid. 1).
4.2 Va dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimento della comunione ereditaria. A favore di questo modo depongono inoltre sia l’incertezza sulla composizione della comunione ereditaria, e dunque l’incertezza circa il valore dell’interessenza dell’escusso, sia il mandato dato all’avv. __________ di chiedere, appunto, la divisione della comunione (sopra ad B). La soluzione alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore dell’interessenza, le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; decisione della CEF 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per il fratello dell’escusso (e di eventuali altri interessati) di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota di PI 1 è stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart, op. cit., n. 15 ad art. 132).
5.1 Incomberà quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità – ipotesi qui solo virtuale – qualora il coerede dovesse opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta anche di rappresentare l’escusso nella procedura (decisione della CEF 15.2021.105 del 26 gennaio 2022, consid. 3.1). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore.
5.2 Nei limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la domanda di realizzazione prima del riparto (v. sopra consid. 2).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di sostituirsi a PI 1 nella comunione ereditaria fu PI 2, di chiederne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione di quanto attribuito all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni dei considerandi 5.1 e 5.2, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo ai considerandi 2 e 4.2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, agenzia di Faido, e, per il suo tramite, all’escusso, all’altro membro della comunione ereditaria e a tutti i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata presentata la domanda di realizzazione.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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