AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.63
Data decisione, Autorità: 14.03.2023, ICCA
Titolo: Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie sulla base del dispendio effettivo
Incarti n. 11.2021.63 11.2021.65
Lugano 14 marzo 2023/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A, Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2019.4805 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 7 ottobre 2019 da
AO 1 (patrocinato dall' PA 1 )
contro
AP 1 (ora patrocinata dagli avvocati , ),
giudicando sull'appello del 7 maggio 2021 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa dal Pretore il 28 aprile 2021 (inc. 11.2021.63)
e sull'appello del 12 maggio 2021 presentato da AO 1 contro la medesima
sentenza (inc. 11.2021.65);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1967), cittadino italiano, e AP 1 (1969), cittadina statunitense e italiana, si sono sposati a __________ (Michigan, USA) il 13 maggio 2001. Dal matrimonio sono nati A__________, il 20 novembre 2001, e L__________, il 28 novembre 2003, ora maggiorenni. Entrambi i figli studiano a . Il marito è chief executive officer (CEO) della T I__________ G__________ __________, __________, mentre la moglie, di formazione parrucchiera, non svolge alcuna attività lucrativa. I coniugi vivono separati dal 28 agosto 2019, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per piani n. 30 __________ e 30 __________ della particella n. 757 RFD di __________, oggi di sua pertinenza) per trasferirsi in un appartamento nel medesimo Comune. Nell'agosto del 2020 egli ha traslocato in un appartamento più piccolo, sempre a __________.
B. Il 7 ottobre 2019 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separato dal 28 agosto 2019, l'attribuzione alla moglie dell'alloggio coniugale, la custodia alternata di L__________ e la soppressione della rappresentanza dell'unione coniugale da parte della moglie per le spese correnti. A quest'ultima egli ha offerto un contributo alimentare di fr. 13 020.– mensili dal novembre del 2019 fino alla fine del 2021 e uno di fr. 11 020.– mensili in seguito (rispettivamente fr. 6820.– e fr. 4820.– mensili nel caso in cui egli copra direttamente le spese dell'abitazione coniugale).
C. Al dibattimento del 4 dicembre 2019 il Pretore ha omologato seduta stante un accordo cautelare in virtù del quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati dal 28 agosto 2019, l'abitazione coniugale (con mobili e suppellettili) è stata attribuita in uso alla moglie, L__________ è stato affidato congiuntamente a entrambi i genitori e il padre si è impegnato a garantire il finanziamento di tutte le spese dovute ai figli. Il Pretore ha poi sequestrato una carta d'identità belga contraffatta di L__________ (in possesso alla madre), ha ordinato ai coniugi di consegnare in tribunale tutti i documenti falsi eventualmente ancora in possesso del figlio e di adottare i provvedimenti necessari affinché questi non faccia uso di documenti fittizi. In coda al dibattimento il Pretore ha omologato anche un accordo cautelare sul contributo alimentare per la moglie (fr. 15 000.– mensili dal dicembre del 2019 con facoltà del marito di compensare, pagandoli direttamente, la pigione e gli acconti sulle spese accessorie di complessivi fr. 6200.– mensili), sulle spese di miglioria dell'abitazione coniugale, sull'assegnazione in uso di un'abitazione secondaria a P__________ e su una provisio ad litem.
D. Un appello presentato il 25 giugno 2020 da AP 1 contro un decreto cautelare del 12 giugno 2020, mediante il quale il Pretore ha respinto per incompetenza una richiesta della moglie del 10 giugno precedente perché ordinasse in via cautelare al marito di permetterle l'uso dell'abitazione a __________, è stato parzialmente accolto da questa Camera, che ha annullato il decreto cautelare e ha rinviato gli atti al Pretore (inc. 11.2020.81). Con un nuovo decreto cautelare del 27 ottobre 2020 il Pretore ha respinto l'istanza della moglie.
E. L'istruttoria si è chiusa il 29 dicembre 2020. Al dibattimento finale del 1° aprile 2021 AO 1 ha offerto un contributo alimentare per la moglie di fr. 14 094.– mensili dal 1° dicembre 2019 al 31 maggio 2021, chiedendo di essere autorizzato a compensare la pigione e l'acconto sulle spese accessorie di fr. 6200.– pagandoli direttamente, e uno di fr. 12 094.– dal 1° giugno 2021 in poi. Qualora egli fosse divenuto proprietario dell'abitazione coniugale in seguito all'esercizio di un diritto di compera a lui concesso e la moglie continuasse a risiedere in quell'appartamento (com'è poi avvenuto), il contributo alimentare sarebbe stato di fr. 7894.– mensili (oltre al pagamento diretto degli oneri ipotecari e delle spese accessorie dell'abitazione). Il marito ha postulato infine l'assegnazione in uso esclusivo dell'abitazione a P__________, proponendo di respingere la provvigione ad litem postulata dalla moglie.
AP 1 ha chiesto da parte sua di poter soggiornare nell'abitazione di P__________ per almeno tre settimane l'anno, l'assunzione da parte del marito delle spese per i lavori da eseguire nell'abitazione coniugale, un contributo alimentare per sé di fr. 36 000.– mensili dal settembre del 2019 e una provvigione ad litem di fr. 15 000.–, producendo ulteriore documentazione. In replica AO 1 ha ribadito le proprie pretese, opponendosi alla produzione dei nuovi documenti e alla modifica delle richieste di giudizio. In duplica la moglie ha avversato le pretese e le nuove contestazioni dell'istante.
F. Statuendo con sentenza del 28 aprile 2021, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 28 agosto 2019, ha attribuito l'uso dell'abitazione coniugale alla moglie (con mobili e suppellettili), ha affidato L__________ congiuntamente a entrambi i genitori con domicilio presso la madre, ha stabilito che il padre continuerà a garantire la copertura di tutte le spese dovute al figlio e ha condannato AO 1 a versare i seguenti contributi alimentari per la moglie:
– fr. 9410.– mensili dal 1° settembre al 30 novembre 2019;
– fr. 19 235.– mensili dal 1° dicembre 2019 al 31 maggio 2021, il marito essendo autorizzato a dedurre la pigione e le spese ac-cessorie dell'abitazione coniugale, di complessivi fr. 6200.– mensili, se da lui assunte direttamente;
– fr. 17 235.– mensili dal 1° giugno 2021 in poi ove il marito non avesse esercitato il diritto di compera sull'abitazione coniugale e
– fr. 13 035.– mensili oltre i costi ipotecari e le spese accessorie dell'abitazione in cui vive la moglie qualora il marito avesse esercitato il diritto di compera.
Il Pretore ha respinto invece le richieste di AP 1 intese a condannare il marito a coprire le spese dei lavori da eseguire nell'abitazione coniugale, a ottenere il diritto di soggiornare nell'abitazione di P__________ e il versamento di una provvigione ad litem di fr. 15 000.–. Infine il Pretore ha stralciato dal ruolo per desistenza la richiesta di AO 1 volta a revocare alla moglie il potere di rappresentare l'unione coniugale. Le spese processuali di fr. 7500.– sono state poste per un terzo a carico del marito e per il resto a carico della moglie, tenuta a rifondere all'istante fr. 3700.– per ripetibili ridotte.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 7 maggio 2021 per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di vedersi riconoscere un contributo alimentare di fr. 11 908.80 mensili dal 1° settembre al 30 novembre 2019 e uno di fr. 21 735.– mensili dal 1° dicembre 2019 in poi. Nelle proprie osservazioni del 25 giugno 2021 AO 1 propone di respingere l'appello.
H. Il 12 maggio 2021 anche AO 1 ha appellato la sentenza del Pretore, chiedendo di ridurre il contributo alimentare per la moglie nel seguente modo:
– fr. 6535.– mensili dal 1° settembre al 30 novembre 2019;
– fr. 16 360.– mensili dal 1° dicembre 2019 al 31 maggio 2021, essendo egli autorizzato a dedurre la pigione e le spese accessorie dell'abitazione coniugale, di complessivi fr. 6200.– mensili, se da lui assunte direttamente;
– fr. 14 360.– mensili dal 1° giugno 2021 in poi qualora egli non avesse esercitato il diritto di compera sull'abitazione coniugale e
– fr. 10 160.– mensili oltre i costi ipotecari e le spese accessorie dell'abitazione in cui vive ora la moglie, qualora egli esercitasse il diritto di compera;
In subordine l'appellante prospetta i seguenti contributi alimentari:
– fr. 8130.– mensili dal 1° settembre al 30 novembre 2019;
– fr. 17 955.– mensili dal 1° dicembre 2019 al 31 maggio 2021, essendo egli autorizzato a dedurre la pigione e le spese accessorie dell'abitazione coniugale, di complessivi fr. 6200.– mensili, se da lui assunte direttamente;
– fr. 15 955.– mensili dal 1° giugno 2021 in poi qualora egli non esercitasse il diritto di compera sull'abitazione coniugale e
– fr. 11 755.– mensili oltre i costi ipotecari e le spese accessorie dell'abitazione in cui vive ora la moglie, qualora egli esercitasse il diritto di compera.
Nelle sue osservazioni del 28 giugno 2021 AP 1 propone di respingere l'appello.
I. Il 27 maggio 2021 AO 1 è diventato proprietario dell'abitazione coniugale mediante esercizio del suo diritto di compera sulle proprietà per piani n. 30 __________ e n. 30 __________ della particella n. 757 RFD di __________.
Considerando
in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e si fondano sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico presentato da AP 1, la sentenza impugnata è pervenuta all'ex legale della convenuta il 29 aprile 2021 (traccia dell'invio n. 98., agli atti). Il termine di ricorso sarebbe scaduto così domenica 9 maggio 2021, salvo protrarsi a lunedì 10 maggio 2021 in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 7 maggio 2021, l'appello della moglie è pertanto ricevibile. Quanto alla tempestività del ricorso inoltrato da AO 1, la sentenza impugnata è pervenuta al legale dell'istante il 3 maggio 2021 (traccia dell'invio n. 98., agli atti). Introdotto il 12 maggio 2021, anche tale appello è quindi ricevibile.
Alle osservazioni all'appello AO 1 acclude due estratti del registro fondiario delle proprietà per piani n. 30 __________ e 30 __________ della particella n. 757 RFD di __________ (doc. 1 e 2) del 17 giugno 2021, dai quali risulta che il 27 maggio 2021 egli ha esercitato un diritto di compera concessogli, diventando proprietario di tali fondi. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La regola vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”) che informa le procedure sommarie (art. 272 CPC). I documenti menzionati, e in particolare quelli inerenti all'esercizio del diritto di compera, sono posteriori all'emanazione del giudizio impugnato e sono stati inoltrati sollecitamente. Risultano di conseguenza ricevibili e di essi si terrà conto ove dovessero risultare utili ai fini del giudizio.
Controverso rimane in questa sede il contributo alimentare per la moglie, anche se non il suo metodo di calcolo. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato anzitutto che in concreto si giustifica l'applicazione del metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo, la situazione finanziaria della famiglia essendo particolarmente favorevole, entrambi i coniugi avendo sempre fatto riferimento a tale metodo di calcolo, mentre per quanto riguarda i figli i genitori hanno deciso di stabilire unicamente il principio della copertura delle spese da parte del padre (sentenza impugnata, pag. 6 seg.).
Ciò posto, il primo giudice ha calcolato il fabbisogno effettivo della moglie in base a un resoconto delle spese effettuate mediante carte di credito dalla famiglia nel 2018 (allestito dal commercialista italiano del marito: doc. 2) in fr. 19 235.– mensili fino al 31 maggio 2021 (vitto fr. 500.–, alloggio fr. 6200.–, premio della cassa malati fr. 539.35, assicurazione dell'automobile fr. 251.25, imposta di circolazione fr. 173.40, spese d'automobile fr. 615.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 149.50, assicurazione oggetti di valore fr. 248.75, vacanze fr. 1200.–, ristoranti fr. 1000.–, aiuto domestico fr. 750.–, estetista fr. 300.–, abbigliamento fr. 1675.–, spese mediche fr. 300.–, telefonia fr. 100.–, manutenzione ordinaria dell'abitazione coniugale fr. 345.–, svago fr. 250.–, spese varie fr. 270.–, contributi AVS fr. 1365.–, onere fiscale fr. 3000.–) e in fr. 17 235.– mensili dal 1° giugno 2021 in poi qualora il marito non dovesse esercitare il diritto di compera sull'abitazione coniugale (riduzione dell'alloggio a fr. 4200.–), ridotti a fr. 13 035.– mensili dal 1° giugno 2021 in poi qualora il marito avesse esercitato tale diritto. In quest'ultimo caso il marito, oltre al contributo alimentare di fr. 13 035.– mensili, avrebbe dovuto far fronte agli oneri ipotecari e alle spese accessorie, “come proposto dal marito stesso nelle sue conclusioni" (sentenza impugnata, pag. 7 a 10).
Relativamente alla decorrenza del contributo alimentare, il Pretore, accertato che tra settembre e dicembre del 2019 la moglie aveva “continuato a utilizzare le carte di credito correlate ai conti bancari intestati al marito per transazioni complessive di fr. 29 478.63, pari a fr. 9826.20 mensili”, ha deciso che per tale periodo si giustifica dedurre dal contributo alimentare l'importo appena indicato. Di conseguenza, egli ha condannato AO 1 a versare alla moglie fr. 9410.– mensili dal 1° settembre al 30 novembre 2019 (sentenza impugnata, pag. 10 in fondo e 11).
Da ultimo il Pretore ha constatato che il marito, tassato nel 2016 secondo il dispendio sulla base di un reddito imponibile di
fr. 400 000.– annui e con entrate pari a US$ 100 000.– mensili nel 2019 a fronte di un fabbisogno effettivo di fr. 26 953.33 mensili, è senz'altro in grado di far fronte al contributo alimentare in questione (sentenza impugnata, pag. 11).
I. Sull'appello di AP 1
a) L'appellante sostiene che l'assegnazione in uso dell'abitazione coniugale è stata concordata dalle parti e che qualsiasi richiesta o considerazione successiva alla chiusura dell'istruttoria, avvenuta il 29 dicembre 2020, esula dall'attuale procedura, compresa quella relativa a un “ipotetico e peraltro non comprovato diritto di compera” o all'eventuale cessazione del contratto di locazione il 31 maggio 2021. A suo dire, il Preto-re non poteva pertanto riferirsi né alla lettera del marito del 3 marzo 2021 né ai documenti da lui prodotti in modo “intempestivo e irrito”. Oltre a ciò, essa sottolinea di avere il diritto di continuare a occupare l'abitazione coniugale e di vedersi garantire il tenore di vita raggiunto al momento della separazione, sicché non si giustifica di ridurre il costo dell'alloggio a fr. 4200.– mensili.
b) Quanto alla scadenza del contratto di locazione il 31 maggio 2021 e all'esistenza del diritto di compera, AO 1 ha legittimamente esibito il contratto di locazione (nel quale è menzionato anche il diritto di compera: doc. Z, pag. 2) il 18 dicembre 2020, ovvero prima della chiusura dell'istruttoria, mentre la moglie non ha mai prodotto il giustificativo relativo al costo dell'alloggio, pur avendolo preannunciato (“doc. 3 seguirà”, pag. 3 del memoriale di lei). Il Pretore ha poi acquisito agli atti la corrispondenza tra la locatrice H__________ __________ di __________ e AO 1 (doc. CC e DD), prodotta dal marito il 3 marzo 2021, ciò che AP 1 non contesta.
c) Il 27 maggio 2021 AO 1, esercitando un diritto di compera a lui concesso dalla locatrice, è diventato titolare dell'abitazione coniugale (proprietà per piani n. 30 __________ e
30 __________ della particella n. 757 RFD di __________: doc. 1 e 2 delle osservazioni all'appello). E siccome AP 1 ha continuato ad abitare nell'appartamento di via __________ __________ a __________ (appello, pag. 5), l'esame della censura legata alla riduzione del costo dell'alloggio da fr. 6200.– a fr. 4200.– mensili dal 1° giugno 2021 si rivela superfluo. Infatti il contributo alimentare per la moglie, proprio nel caso in cui fosse stato esercitato il diritto di compera, è stato fissato dal Pretore in fr. 13 035.– mensili senza considerare la voce “alloggio” nel fabbisogno effettivo di lei. Il marito deve infatti “far fronte agli oneri ipotecari e alle spese accessorie” (sentenza impugnata pag. 10 a metà), mentre la convenuta non ha alcuna spesa effettiva da sostenere. È vero che, come rileva il marito (osservazioni all'appello, pag. 5), nella sentenza impugnata non è stata considerata l'eventualità che, nonostante l'esercizio del diritto di compera, AP 1 lasciasse l'abitazione coniugale. In concreto tuttavia simile eventualità non si è (per ora) verificata, ragione per cui in questa sede non giova soffermarsi al proposito.
II. Sull'appello di AO 1
a) L'appellante si duole che il Pretore, per quanto riguarda determinate voci nel fabbisogno effettivo della moglie (vacanze, vestiario, ristorante e costi d'automobile), abbia fatto capo alle indicazioni riportate nel resoconto delle spese effettuate dalla famiglia nel 2018 (plico doc. 2), suddividendo semplicemente il totale per quattro, rispettivamente per due. A suo modo di vedere, incombeva alla convenuta circoscrivere e comprovare le spese necessarie per conservare il livello di vita anteriore alla separazione, giacché il principio inquisitorio “attenuato” non permette al giudice di svolgere investigazioni d'ufficio. Con riferimento alle poste appena indicate la convenuta non avrebbe minimamente ottemperato invece all'obbligo di sostanziare le proprie pretese, richiamando in modo generico il plico “doc. 2” senza dare ragguagli sulle singole poste, pur essendo in possesso di tutta la documentazione.
b) Nella fattispecie AO 1 non contesta – come detto – la veridicità del documento in questione, bensì il criterio applicato dal Pretore per determinare le spese delle vacanze, dei ristoranti, del vestiario e dell'uso del veicolo nel fabbisogno effettivo della moglie (suddivisione per quattro, rispettivamente a metà per quanto riguarda l'uso dell'automobile), mentre in questa sede l'appellante non pretende più che nel 2018 la famiglia abbia sostenuto spese maggiori del solito. Ora, non fa dubbio che un riferimento generico agli allegati di causa non sia sufficiente dal profilo formale, ma in concreto AP 1 si è riferita a un documento allestito in modo dettagliato dal commercialista italiano del marito stesso, motivo per cui il primo giudice aveva a disposizione una distinta chiara delle spese risalenti al 2018. Quanto al criterio applicato dal Pretore, esso risulta persino favorevole all'appellante, ove si pensi che – a un esame di verosimiglianza – la maggior parte delle spese per l'abbigliamento, le vacanze e i ristoranti sembra riferirsi all'interessata e al marito, non ai figli. Rimane la questione di sapere se la convenuta ha reso verosimili le singole poste contestate.
a) L'appellante sostiene che il mero riferimento al doc. 2 non è suscettibile di rendere verosimile il dispendio effettivo della convenuta. L'unico documento addotto dalla moglie sarebbe il doc. 8, dal quale si desume unicamente un dispendio della famiglia di fr. 12 074.– per un soggiorno a S__________ nel 2018 (e non di fr. 18 782.–, una parte di tale cifra riguardando il 2019). Di conseguenza la convenuta ha reso verosimile soltanto un dispendio di fr. 250.– mensili, motivo per cui quanto da lui ammesso (fr. 500.– mensili) appare corretto. In via su-bordinata l'appellante chiede di aggiungere ai fr. 37 542.94 risultanti dal doc. 2 unicamente i fr. 12 074.– inerenti al 2018, per un dispendio complessivo di fr. 1030.– mensili.
b) Già si è spiegato che nella fattispecie il Pretore poteva legittimamente riferirsi al doc. 2, dal quale si evince che per vacanze la famiglia spendeva fr. 37 542.94 annui. E la cifra appare verosimile se si pone mente al fatto che negli anni 2016 e 2017 era stato dichiarato al fisco un dispendio familiare di ben fr. 400 000.– annui (doc. D). Quanto al soggiorno invernale a S__________, che non risulta abituale, si giustifica di aggiungere unicamente l'importo di fr. 12 074.– relativo al 2018. Suddividendo così il totale di fr. 49 616.94 annui per quattro, si ottiene un dispendio effettivo della moglie per vacanze di fr. 1030.– mensili. Fino a concorrenza di tale importo l'appello di AO 1 merita accoglimento.
Nel proprio memoriale il marito ha rilevato che nell'elenco del doc. 2 vi sarebbero tre eventi da non considerare come necessità familiari (il compleanno della moglie e due ristorazioni). Quanto al compleanno della moglie, è vero che – come osserva la convenuta – la spesa rientra nel dispendio della famiglia. È altrettanto vero però che tale spesa è stata sostenuta esclusivamente dal marito, sicché mal si comprende perché una quota di essa andrebbe inserita nel fabbisogno effettivo della moglie. Va tolta quindi dal fabbisogno effettivo di lei, anche perché essa non pretende di voler festeggiare il compleanno in futuro da sé sola. Per quel che concerne le due ristorazioni nell'ottobre del 2018 al ristorante __________ __________ a __________, è possibile che si tratti di eventi correlati al networking del marito, ma nessun elemento suffraga simile eventualità. Limitatamente alla spesa per il compleanno della moglie, su questo punto, l'appello di AO 1 va accolto. La posta da inserire nel fabbisogno di AP 1 si riduce così a fr. 900.– mensili.
Dalla prima argomentazione va subito sgombrato il campo, la suddivisione dell'importo totale per quattro tenendo già conto, a un giudizio sommario, dell'abbigliamento dei figli, mentre le spese più importanti (come per esempio C__________, H__________, D__________ riguardano verosimilmente AP 1 e non i figli, né a prima vista A__________. Per quel che concerne gli estratti bancari doc. H e V, la pretesa dell'appellante si fonda su fatti nuovi che potevano già essere recati davanti al Pretore (non figuravano nel memoriale conclusivo del 1° aprile 2021, pag. 11 n. 36) e si rivela di conseguenza irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC).
a) L'appellante rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto del fatto che egli adopera una Ferrari __________, mentre la mo-glie usa una Range Rover, meno dispendiosa nella manuten-zione. Oltre a ciò, le spese per il carburante sarebbero princi-palmente un'esigenza sua, dovendosi egli recare spesso a __________ per affari. L'istante dichiara così di riconoscere nel fabbisogno effettivo della moglie non più di fr. 300.– mensili o, subordinatamente, un terzo delle spese indicate nel doc. 2, ovvero fr. 410.– mensili.
b) Nel proprio memoriale conclusivo del 1° aprile 2021 AO 1 aveva riconosciuto nel fabbisogno effettivo della moglie fr. 300.– mensili, limitandosi ad allegare che, come emerge dal doc. 2, “le spese totali relative alle autovetture della famiglia sono state di fr. 14 787.85 (esclusa la rata di leasing dell'autovettura del marito”: pag. 8 n. 28). La manutenzione più dispendiosa di una Ferrari rispetto a quella di una Range Rover, allegata per la prima volta in questa sede, poteva essere addotta già dinanzi al primo giudice. Si tratta perciò di un fatto nuovo non ammissibile in appello (art. 317 cpv. 1 CPC). Né esso può dirsi notorio.
III. Sulle spese processuali e le ripetibili
AO 1 ha chiesto di ridurre il contributo di mantenimento per la moglie a fr. 6535.– mensili dal 1° settembre al 30 novembre 2019, a fr. 16 360.– mensili dal 1° dicembre 2019 al 31 maggio 2021 (con l'autorizzazione a dedurre la pigione e le spese accessorie dell'abitazione coniugale) e a fr. 10 160.– mensili oltre i costi ipotecari e le spese accessorie dell'abitazione in cui vive ora la moglie (in caso di esercizio del diritto di compera). In subordine egli ha proposto di ricondurre il contributo in questione a fr. 8130.– mensili dal 1° settembre al 30 novembre 2019, a fr. 17 955.– mensili dal 1° dicembre 2019 al 31 maggio 2021 (con l'autorizzazione a dedurre la pigione e le spese accessorie dell'abitazione coniugale) e a fr. 11 755.– mensili oltre i costi ipotecari e le spese accessorie dell'abitazione in cui vive ora la moglie (in caso di esercizio del diritto di compera). Esce lievemente vittorioso sul contributo alimentare dovuto dal 1° settembre al 30 novembre 2019 e su quello dovuto dal 1° giugno 2021 in poi. Si giustifica così che sopporti, a sua volta, nove decimi delle spese processuali e che rifonda alla convenuta un'analoga indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente invece sulle spese processuali di primo grado né sulle ripetibili.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
Per questi motivi,
decide: I. Le procedure inc. 11.2021.63 e 11.2021.65 sono congiunte.
II. Nella misura in cui sono ricevibili, gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:
7.1 Dal 1° settembre al 30 novembre 2019:
fr. 9140.– mensili;
7.2 Dal 1° dicembre 2019 al 31 maggio 2021:
fr. 20 165.– mensili.
AO 1 è autorizzato a dedurre dagli importi indicati nei dispositivi n. 7.1 e 7.2 la pigione e le spese accessorie dell'abitazione coniugale, di complessivi fr. 6200.– mensili, se da lui assunte direttamente;
7.3 Dal 1° giugno 2021:
fr. 12 765.– mensili oltre i costi ipotecari e le spese accessorie dell'abitazione coniugale in cui vive ora la moglie, il marito avendo esercitato il relativo diritto di compera;
Per il resto gli appelli sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.
III. Le spese dell'appello di AP 1, di fr. 2500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per nove decimi a carico di quest'ultima e per la rimanenza a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
IV. Le spese dell'appello di AO 1, di fr. 2500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per nove decimi a carico di quest'ultimo e per la rimanenza a carico di AP 1, cui l'appellante rifonderà fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
V. Notificazione a:
– avvocati e dott. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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