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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2022.94
Data decisione, Autorità: 10.01.2023, IICCA
Titolo: Stralcio per intervenuta transazione - reclamo contro dispositivo sulle spese processuali
Incarto n. 12.2022.94
Lugano 10 gennaio 2023/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.195 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 22 novembre 2021 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1 RE 2 tutti patrocinati da: PA 1
con cui l’attrice ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del credito di fr. 123'688.75 ai sensi dell’art. 88 CPC;
domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione integrale della petizione e, con azione riconvenzionale, hanno chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 122'688.75 a titolo di risarcimento del danno;
nell’ambito della quale il Pretore con decisione 22 giugno 2022, preso atto dello scritto 21 giugno 2022 dell’attrice, con il quale ha chiesto lo stralcio della procedura a seguito dell’intervenuta transazione delle parti, ha stralciato la causa dai ruoli, caricato le spese processuali già corrisposte alla parte che le aveva anticipate e compensato le ripetibili;
reclamanti i convenuti con reclamo 21 luglio 2022, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 500.- le spese processuali poste a loro carico per l’azione riconvenzionale;
mentre l’attrice con scritto 5 agosto 2022 ha comunicato di non avere osservazioni;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione 22 novembre 2021 CO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Lugano, sezione 3, RE 1 e RE 2, chiedendo l’accertamento dell’inesistenza del credito di fr. 123'688.75 ai sensi dell’art. 88 CPC;
che i convenuti con risposta 10 gennaio 2022 si sono opposti alla petizione e con azione riconvenzionale di medesima data hanno chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 122'688.75 a titolo di risarcimento del danno;
che l’attrice, con replica 11 febbraio 2022, ha ribadito la propria domanda e con contestuale risposta riconvenzionale si è opposta alla pretesa di controparte;
che, nel frattempo, l’attrice ha versato l’importo di fr. 2'500.- quale primo anticipo delle spese processuali presumibili per l’azione principale;
che il Pretore, con disposizione ordinatoria 4 marzo 2022, preso atto che i convenuti non avevano versato entro il termine assegnato il primo acconto di fr. 2'500.- a titolo di oneri processuali per l’azione riconvenzionale, ha assegnato loro un ultimo termine scadente il 17 marzo 2022 per versare la somma richiesta;
che i convenuti con scritto 15 marzo 2022 hanno chiesto la sospensione della causa e del termine per il versamento dell’anticipo delle spese processuali, ritenuta l’intenzione delle parti di trovare una soluzione bonale della vertenza;
che il Pretore con ordinanza 16 marzo 2022 ha sospeso la causa ai sensi dell’art. 126 CPC mentre ha prorogato d’ufficio fino al 28 marzo 2022 il termine assegnato ai convenuti per il versamento dell’importo richiesto quale primo anticipo delle spese processuali per l’azione riconvenzionale;
che i convenuti hanno versato l’acconto richiesto il 25 marzo 2022;
che con scritto 21 giugno 2021 l’attrice ha comunicato al Pretore il raggiungimento di un accordo tra le parti ad evasione della loro lite, chiedendo lo stralcio dell’azione principale e riconvenzionale per intervenuta transazione come da accordo prodotto;
che in tale accordo le parti si sono date atto di aver liquidato ogni reciproca pretesa e che esso poneva fine alla controversia, diventando parte integrante della decisione di stralcio, stabilendo altresì che le spese processuali anticipate da ogni parte rimanevano a loro carico, compensate le ripetibili;
che il Pretore, con decisione 22 giugno 2022, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione come da accordo allegato, ponendo le spese processuali già corrisposte a carico della parte che le aveva anticipate, compensate le ripetibili;
che i convenuti, con reclamo 21 luglio 2022, hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di ridurre le spese processuali poste a loro carico a fr. 500.-, adducendo che l’importo da loro corrisposto a tale titolo, pari a fr. 2’500.-, sarebbe sproporzionato rispetto agli atti compiuti;
che l’attrice, con scritto 5 agosto 2022, ha comunicato di non avere osservazioni al gravame;
che un decreto di stralcio per intervenuta transazione, acquiescenza o desistenza (art. 241 cpv. 3 CPC) è impugnabile solo con reclamo in materia di spese (DTF 139 III 133 consid. 1.2). Il termine di ricorso in una procedura ordinaria – come in concreto – è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto di stralcio è stato notificato ai convenuti il 24 giugno 2022 (tracciamento degli invii n. __________, agli atti) e il reclamo 21 luglio 2022 è pertanto ricevibile;
che una transazione stipulata dalle parti ha l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC), sempre che sia conclusa in udienza, sia comunicata al giudice affinché venga registrata a verbale o dichiarata parte integrante della decisione di stralcio (Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 12 ad art. 109 CPC; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 30 ad art. 241 CPC);
che l’intervenuta transazione tra le parti comporta lo stralcio della procedura (art. 241 cpv. 3 CPC) e, in tal caso, ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo la ripartizione pattuita con la transazione medesima (art. 109 cpv. 1 CPC);
che in concreto le parti hanno concordato di porre la tassa di giustizia e le spese a carico di chi le aveva anticipate, con compensazione delle ripetibili;
che l’ammontare degli oneri processuali è stabilito d’ufficio dal giudice secondo la tariffa applicabile (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 109 CPC);
che il Pretore, senza prelevare ulteriori tasse e spese di giudizio, ha posto quelle già percepite a titolo di primo anticipo di fr. 2'500.- (sia per l’azione principale sia per l’azione riconvenzionale) a carico della parte che le aveva anticipate;
che il valore litigioso determinante per stabilire le spese processuali di prima sede ammontava in concreto a fr. 122'688.75, posto che petizione e azione riconvenzionale si escludevano vicendevolmente (art. 94 cpv. 2 CPC);
che l’art. 7 cpv. 1 LTG prevede per una causa con un valore tra i fr. 100'000.- e i fr. 200'000.- una tassa di giustizia tra fr. 5'000.- e fr. 12'000.-;
che in applicazione dell’art. 2 cpv. 2 LTG il giudice può derogare ai limiti imposti dalla legge nel caso di manifesta sproporzione tra il valore, la natura, la complessità della causa e la tariffa prevista;
che questo principio è concretizzato dall’art. 21 LTG, secondo cui in caso di transazione, acquiescenza o desistenza la tassa di giustizia è fissata sulla base della tariffa in proporzione degli atti compiuti;
che, per quanto attiene all’azione riconvenzionale, la procedura ha comportato la ricezione e l’esame della relativa domanda con la rubricazione dei documenti ivi allegati (doc. 1 – 15), la fissazione del termine per versare l’anticipo delle relative spese processuali, l’intimazione dell’allegato alla controparte con contestuale assegnazione di un termine per la risposta riconvenzionale, a sua volta esaminata e intimata ai reclamanti con la fissazione del termine per presentare la replica riconvenzionale, l’assegnazione di un ultimo termine ai convenuti per versare l’anticipo, l’analisi della richiesta di sospensione della causa e del termine suppletorio per pagare l’acconto avanzata dai convenuti, l’emanazione della relativa ordinanza 16 marzo 2022 con contestuale proroga del termine per versare l’anticipo, l’esame degli scritti 25 marzo 2022 e 21 giugno 2022 delle parti nonché l’emanazione della decisione di stralcio del 22 giugno 2022;
che la procedura, pur non essendo particolarmente complessa, ha comportato un certo impegno;
che l’importo anticipato dai convenuti di fr. 2'500.- a titolo di oneri processuali per l’azione riconvenzionale corrisponde alla metà del minimo tariffale previsto dall’art. 7 LTG (rispettivamente a circa 1/5 del massimo tariffale), di modo che esso è già stato ridotto in maniera importante dal primo giudice ai sensi dell’art. 21 LTG;
che in queste circostanze tale importo, tenuto altresì conto del valore litigioso, dello svolgimento del processo e dell’ampio potere di apprezzamento di cui gode il giudice sul tema, non risulta né eccessivo né abusivo;
che il reclamo deve pertanto essere respinto;
che le spese giudiziarie di seconda sede seguono il principio della soccombenza (art. 106 CPC) e sono calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 2'000.- (fr. 2'500.- ./. fr. 500.-). Gli oneri processuali, determinati in applicazione dell’art. 14 LTG, sono fissati in fr. 100.-. Non vengono assegnate ripetibili alla controparte, che si è limitata a rimettersi al giudizio di questa Camera senza formulare osservazioni;
che il valore litigioso non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30'000.- determinante per un eventuale ricorso al Tribunale federale ai sensi dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
che il presente giudizio viene emesso da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48 lett. b cifra 7a LOG.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 94, 109, 241 CPC e la LTG,
decide: 1. Il reclamo 21 luglio 2022 di RE 1 e RE 2 è respinto.
Le spese processuali di fr. 100.- sono poste in solido a capo dei reclamanti. Il maggiore anticipo sarà restituito. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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