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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 34.2022.3
Data decisione, Autorità: 11.08.2022, TCA
Titolo: Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Non si procede ad alcuna divisione per assenza di averi divisibili
Raccomandata
Incarto n. 34.2022.3
rg/gm
Lugano 11 agosto 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli il 21/24 gennaio 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
AT 1 rappr. da: RA 1
a
CV 1
conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per sentenza 8 novembre 2021, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________, statuendo nella causa promossa con petizione il 17 maggio 2017, ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 (nata __________), unitisi in matrimonio il 29 novembre 2013. Al punto 5 del dispositivo il Pretore, omologando l’accordo raggiunto dalle parti, ha deciso che “a titolo di divisione della previdenza professionale si accerta il diritto di ciascun coniuge alla metà della prestazione di libera uscita dell’altro, calcolata durante il matrimonio”, ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. I).
1.2 Il 21/24 gennaio 2022 il Pretore ha quindi rimesso la causa – allegando documentazione relativa all’affiliazione di AT 1 ad un istituto di previdenza a partire da maggio 2020 e quindi in sé di scarsa importanza ai fini del presente giudizio – allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti interessati di determinarsi in merito al riparto rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP).
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.3 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio.
A norma dell'art. 25a LFLP il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
Una divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma dell’art. 122 e segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettivamente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una prestazione d’uscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3; Baumann/Lauterburg, in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).
2.4 Nella fattispecie in esame, dagli atti all’inserto non risulta per nessuno dei due ex coniugi l’esistenza di averi previdenziali soggetti a divisione: AT 1, nata nel __________ 1994, non avendo raggiunto, durante il periodo che qui interessa (novembre 2013-maggio 2017) l’età minima per essere assoggettata al pagamento dei contributi di vecchiaia LPP (art. 7 cpv. 1 LPP);CV 1, nato nel __________ 1991, non avendo conseguito, a partire dal 1° gennaio dopo il compimento del 24° anno di età, ossia da gennaio 2016 (e sino a maggio 2017), un salario minimo assicurabile giusta l’art. 7 cpv. 1 LPP (cfr. estratto AVS sub IX-2; in tale ottica risulta perlomeno inverosimile l’indicazione, da parte della __________ nel contesto di una sua comunicazione per altro confusa e imprecisa [cfr. XXIV], circa l’esistenza di una prestazione d’uscita di spettanza dell’ex marito al momento del matrimonio, non risultando segnatamente né essendo stata indicata dall’istituto un’eventuale assicurazione [non obbligatoria] per la parte di salario al di sotto della soglia d’entrata).
Stante quanto sopra, considerata l’assenza di elementi giustificanti un riparto a norma degli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP, non è dato procedere a divisione.
2.5 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Non si fa luogo a divisione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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