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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2022.164
Data decisione, Autorità:
08.03.2023, CEF
Titolo:
Ricorso. Stralcio in seguito al ritiro dell’esecuzione
Incarto n.
15.2022.164
Lugano
8 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 17 dicembre 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro la decisione di revisione
del pignoramento di salario emessa il 9 dicembre 2022 nell’esecuzione n. __________
promossa nei confronti del ricorrente dal
PI 1, __________
(rappresentato da __________)
rilevato che RI 1 ha presentato il ricorso direttamente a
questa Camera contro “la decisione di
pignoramento del 9 dicembre 2022” senz’allegarla e senza nemmeno
indicare la sede dell’Ufficio d’esecuzione che l’ha emessa, cui avrebbe dovuto
indirizzare il ricorso (art. 7 cpv. 1 Legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200);
preso atto, nondimeno, che il ricorrente ha saldato
l’esecuzione il 10 gennaio 2023, sicché secondo le istruzioni preventive
dell’escutente l’esecuzione oggetto del ricorso è stata annullata in stessa
data;
considerato come la procedura ricorsuale, come pure la
contestuale domanda di effetto sospensivo, sia così divenuta priva d’oggetto e
debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dai
ruoli.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Notificazione a .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla
notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100
cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie
giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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