AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.36
Data decisione, Autorità: 07.03.2023, ICCA
Titolo: Protezione della personalità: risarcimento del danno cagionato da attività sindacale
Incarto n. 11.2021.36
Lugano 7 marzo 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa OR.2018.78 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 17 aprile 2018 dalla
AP 1 (patrocinata dall' PA 1 )
contro
AO 1, e AO 2 (patrocinati dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 17 marzo 2021 presentato dalla AP 1 contro
la sentenza emessa dal Pretore il 12 febbraio 2021;
Ritenuto
in fatto: A. In seguito a una segnalazione del 2 aprile 2014 da parte della Sezione del lavoro del Dipartimento finanze ed economia, corredata da una lettera anonima, da un CD e da un “rapporto ore” ricevuti da due rappresentanti dell'AO 1, tra cui AO 2, il Procuratore pubblico ha avviato un procedimento penale nei confronti dell'agenzia interinale AP 1 tendente a esaminare presunte pratiche messe in atto dalla società nelle sue sedi ticinesi a scapito di dipendenti collocati. Il 14 giugno 2016, nondimeno, il Procuratore pubblico ha finito per emanare un decreto di abbandono. Nel frattempo, tra il 2014 e il 2016, taluni mass media (__________, , __________ e ) hanno pubblicato – anche online – servizi giornalistici sulla trasmissione dei fascicoli al Ministero pubblico, sull'inchiesta in corso, sul suo esito, sul licenziamento in tronco della responsabile della AP 1 nella sede di __________ (V P), come pure su successive denunce penali e richieste di risarcimento avanzate dalla AP 1 nei confronti dell'AO 1 e di AO 2.
B. Tra la fine di aprile e la fine di maggio del 2017 la AP 1 ha fatto intimare all'AO 1 e a AO 2 precetti esecutivi per complessivi fr. 19 000 000.– con interessi dal 14 giugno 2016, indicando quale motivo del credito il “risarcimento del danno dovuto alle procedure giudiziarie provocate e dalla campagna mediatica denigratoria”. Il 24 ottobre 2017 la AP 1 si è rivolta al Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 1, per un tentativo di conciliazione volto alla condanna dell'AO 1 e di AO 2 al pagamento solidale del medesimo importo, “riservato un successivo adeguamento a seguito della valutazione peritale”, e al rigetto in via definitiva delle opposizioni presentate dai convenuti ai precetti esecutivi. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato il 28 dicembre 2017 alla AP 1 l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 350.– sono state poste carico dell'istante, salvo una diversa attribuzione nel giudizio di merito ove fosse stata promossa la causa di risarcimento (inc. CM.2017.736).
C. Il 17 aprile 2018 la AP 1 ha convenuto l'AO 1 e AO 2 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, postulando la loro condanna al pagamento in solido di fr. 1 000 000.– con interessi dal 14 giugno 2016 a titolo di risarcimento danni, “riservato un successivo adeguamento a seguito della valutazione peritale”, così come il rigetto in via definitiva delle opposizioni presentate dai convenuti ai precetti esecutivi loro notificati. Con risposta del 5 giugno 2018 l'AO 1 e AO 2 hanno proposto di respingere la petizione. In una replica del 27 settembre 2018 l'attrice ha aumentato la pretesa di risarcimento a fr. 3 900 000.– oltre interessi dal 14 giugno 2016. In una duplica del 26 novembre 2018 i convenuti hanno chiesto nuovamente di respingere la petizione.
D. Alle prime arringhe del 7 febbraio 2019 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni e hanno notificato prove. L'istruttoria è iniziata il 7 marzo 2019 e si è chiusa il 5 agosto successivo. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 25 novembre 2019 l'attrice ha ribadito il proprio punto di vista. Nel loro memoriale dell'8 novembre 2019 i convenuti hanno proposto nuovamente di respingere la petizione. Statuendo con sentenza del 12 febbraio 2021, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese processuali di complessivi fr. 15 500.– a carico dell'attrice, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 30 000.– complessivi per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 17 marzo 2021 per ottenere la riforma del giudizio in questione nel senso di vedere accolta la sua petizione, vedere condannati i convenuti al pagamento in solido di fr. 3 900 000.– con interessi dal 14 giugno 2016 e vedere rigettate in via definitiva le opposizioni da loro sollevate ai precetti n. __________40 dell'Ufficio esecuzione di Lugano e n. __________26 dell'Ufficio esecuzione di Bellinzona per l'ammontare di fr. 3 900 000.–. Nelle loro osservazioni del 10 maggio 2021 i convenuti propongono di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Un'azione volta alla protezione della personalità non è una controversia patrimoniale, tranne ove verta solo sul risarcimento del danno, sulla riparazione del torto morale, sulla consegna dell'utile o abbia finalità principalmente commerciali (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1). Nella fattispecie l'attrice avanza appunto una pretesa di fr. 3 900 000.–, motivo per cui il requisito del valore litigioso è dato. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore dell'attrice il 15 febbraio 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 17 marzo 2021 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
Il primo giudice ha poi accertato, fondandosi sul decreto di abbandono, che il comportamento della AP 1 “non è stato per nulla limpido e privo d'irregolarità”, tanto che la sua richiesta di indennizzo milionario è stata respinta dal Procuratore pubblico proprio perché l'apertura del procedimento penale è stato provocato dal di lei comportamento tenuto nel corso degli anni in qualità di datrice di lavoro e di società sottoposta al controllo di commissioni paritetiche. Ciò è stato confermato anche da testimoni “vicini all'attrice”, i quali hanno dichiarato che nel 2014 la situazione della AP 1 era problematica. In particolare, N__________ C__________ è stato assunto dal settembre del 2014 sino alla fine del 2017 come consulente in materia sindacale a causa di vari conflitti sorti in tale ambito e L__________ N__________ è stato nominato nel 2014 con l'incarico di “rimettere in ordine la AP 1, dopo i pasticci successi ad inizio aprile 2014”. A mente del Pretore anche la vicenda legata al licenziamento in tronco di V__________ P__________ giustificava la presa di posizione dei convenuti del 6 maggio 2014 sul sito internet __________, mentre la contraria tesi dell'attrice non ha trovato alcun riscontro probatorio.
L'attrice avendo commesso errori, un'attività sindacale a tutela dei lavoratori era dunque pienamente legittima. Il Pretore ha così esaminato se le caratteristiche di tale attività fossero giustificate e se fosse giustificata anche dopo il settembre del 2014, dopo cioè che la AP 1 “era [secondo il teste C__________] rientrata nelle regole”. Relativamente alla prima questione, egli ha rilevato che non era intento dell'AO 1 né far chiudere la AP 1 né “privare migliaia di lavoratori di un posto di lavoro”, bensì mettere una certa pressione all'attrice mediante i mass media affinché non cadesse in altre violazioni legali e regolamentari. Circostanza questa che ha disturbato l'attrice e che potrebbe avere avuto un impatto negativo sulla sua redditività, ovvero sul danno fatto valere, in relazione al quale non vi sarebbe per altro alcun nesso di causalità con il comportamento dell'AO 1, il processo essendo da ricondurre piuttosto alle irregolarità commesse dall'attrice medesima.
Riguardo alla seconda questione, il Pretore ha ritenuto legittimo “l'agire della convenuta nel suo persistere alla sorveglianza spe-ciale dell'attrice e nel denunciare ai media, oltre che agli uffici preposti”, le irregolarità in cui era incorsa l'attrice, non potendo la responsabilità di questa sciogliersi “come neve al sole” e non potendo questa pretendere “di ripartire come se nulla fosse, dopo avere seminato un (…) capitale d'irregolarità e diffidenza”. A maggior ragione ove si consideri che la situazione, contrariamente a quanto ha dichiarato N__________ C__________, non è rientrata nei ranghi con la linearità da lui pretesa.
Da ultimo il Pretore ha escluso che la tempistica adottata dal Ministero pubblico per l'emissione del decreto di abbandono fosse riconducibile alle attività dell'AO 1. Egli ha reputato che le testimonianze di N__________ C__________ e di L__________ N__________, persone particolarmente vicine all'attrice, sono in gran parte pareri personali in collisione d'interessi (art. 169 CPC), che la AP 1 medesima ha creato la situazione di irregolarità e di infrazione e non i convenuti, che non si ravvisa alcun “agire criminale” da parte dell'AO 1 e che quest'ultima non risulta nemmeno avere costituito il fascicolo trasmesso alla Sezione del lavoro, pervenuto al sindacato da parte di una fonte anonima.
In realtà, nella fattispecie il Pretore aveva ricordato in un'ordinanza del 7 marzo 2019 che l'allestimento di una perizia sul danno era subordinata ai tre presupposti dell'art. 41 CO (illiceità, colpa, rapporto di causalità) e che “sulle perizie” sarebbe stato giudicato “una volta amministrati i mezzi di prova [qui] ammessi”. Alla fine dell'istruttoria poi egli ha ritenuto che “alla luce delle prove amministrate nel frattempo in fase dibattimentale non vi è ragione per assumere le perizie richieste dall'attrice” (ordinanza del 5 agosto 2019). Dalla sentenza impugnata si desume infine che, difettando le premesse dell'art. 41 CO, non è stato necessario commissionare la perizia richiesta. Su tali argomentazioni l'appellante sorvola. Censura il rifiuto di esperire la perizia da parte del Pretore, ma non ne chiede l'assunzione da parte di questa Camera (art. 316 cpv. 3 CPC; cfr. DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). Comunque sia, e come si vedrà in seguito, tale mezzo istruttorio non gioverebbe ai fini del giudizio (sotto, consid. 8). Posto ciò, conviene procedere senza indugio alla trattazione del ricorso.
Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice. Solo a tali condizioni la giurisdizione di appello può entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.194 del 3 gennaio 2023 consid. 2).
Nel suo appello la AP 1, riassunta la vicenda e ribadita la sua versione dei fatti, definisce il giudizio del Pretore “permeato” del preconcetto dell'agenzia interinale quale “simbolo di precariato del lavoro”, in particolare quando il primo giudice ritiene il tema della controversia assai sensibile perché la natura interinale del rapporto di lavoro esporrebbe il lavoratore a potenziali criticità. Il che configura, stando all'appellante, un approccio stereotipato, ancorato a una concezione ormai superata dell'agenzia interinale dopo l'entrata in vigore nel 2012 del contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito del personale, che tutela maggiormente i lavoratori rispetto alle norme del Codice delle obbligazioni o ad altri contratti collettivi. Simili considerazioni, puramente astratte, si esauriscono tuttavia in una censura di ordine generale sull'orientamento del primo giudice e non connotano la violazione di alcuna norma particolare. Non possono quindi essere vagliate oltre.
L'appellante sostiene che l'intento dell'AO 1 e di AO 2 era di ledere la sua immagine e di provocarne la chiusura, tanto che l'AO 1 ha allestito un fascicolo apposito trasmesso alla Sezione del lavoro, e che su di lei essa si è focalizzata con attacchi frontali e personali attraverso i mass media. A suo parere, le testimonianze di N__________ C__________ e di L__________ N__________ confermano “questo speciale e inusuale livore” nei suoi confronti. Quanto al proposito dei convenuti di far chiudere la AP 1 o di privare migliaia di persone di lavoratori di un posto di lavoro, il primo giudice ha accertato che tale intendimento è stato escluso da tutti i testimoni (persino dall'ex amministratore delegato L__________ N__________). L'AO 1 era stata intenzionata, piuttosto, a mettere una certa pressione all'attrice (sentenza impugnata, pag. 7 a metà).
Per quel che concerne la trasmissione del fascicolo alla Sezione del lavoro, secondo il Pretore risulta “piuttosto che il sindacato l'ha ricevuto da una fonte anonima (teste AO 2)” (sentenza impugnata, pag. 8 in fondo). Riguardo infine ai testimoni C__________ e N__________, il Pretore ha ritenuto che le dichiarazioni citate nel memoriale conclusivo (e riprese nell'appello) sono semplici opinioni (“a mio giudizio”), espresse per di più da testimoni particolarmente vicini all'attrice (sentenza impugnata, pag. 8 a metà). Con nessuna di queste argomentazioni l'appellante si confronta, fosse solo di scorcio, mentre si limita a esporre una propria interpretazione della vicenda denunciando il malanimo dei convenuti. Non pertinentemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello si rivela una volta ancora irricevibile.
Nella sentenza impugnata il Pretore ha reputato invece che la vicenda legata al licenziamento in tronco di V__________ P__________ giustificasse “senz'altro la presa di posizione doc. A [di AO 2 del 6 maggio 2014], tanto più dopo quanto dichiarato dalla teste P__________, ossia di essere stata licenziata in tronco dopo avere parlato con il Ministero pubblico ed essere stata prelevata a questo fine, mentre l'argomento contrario proposto dall'attrice ancora con il memoriale conclusivo (“il licenziamento in tronco di V__________ P__________, giustificato da gravissimi motivi”: pag. 8) non ha trovato alcuna conferma probatoria, tanto meno alla luce del fatto che la vicenda P__________ si è conclusa con un accordo tra le parti” (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo). Se non che, una
volta di più, l'appellante non si confronta minimamente con l'argomentazione del primo giudice. Riproduce testualmente quanto essa ha esposto nel memoriale conclusivo (pag. 10 a 15), ma tale modo di procedere è – come detto – inammissibile in appello (sopra, consid. 4). Di conseguenza il ricorso sfugge anche su questo punto a ulteriore disamina.
Riassunti i criteri che regolano la lesione della personalità (art. 28 segg. CC) e l'azione di risarcimento (art. 41 segg. CO), l'appellante fa poi valere un danno di fr. 3 900 000.– (doc. H) che a suo avviso i convenuti non hanno puntualmente contestato. Inoltre essa ribadisce l'esistenza di un nesso causale adeguato, gli appellati avendo iniziato ed enfatizzato “un contraccolpo mediatico”. Infine essa cita dottrina sulla nozione di colpa, sostiene che il comportamento dei convenuti è stato illecito perché fondato su una distorsione dei fatti intesa a denigrarla “quanto più possibile (…) e minarne pesantemente la considerazione societaria e commerciale”, non senza ripetere che i diritti di azione sindacali non legittimano una lesione della personalità e dell'immagine mediante la “diffusione di maldicenze e di fatti contrari alla verità”.
Ora, per quanto diffusa sembri la formulazione che precede, l'appellante non fa che reiterare quanto aveva fatto valere nel memoriale conclusivo davanti al Pretore, salvo aggiungere che il primo giudice è “incorso nell'errore perché ha considerato che in definitiva l'attività sindacale e la tutela dei lavoratori da parte di AO 1 e di AO 2 potessero anche legittimare degli interventi pubblici, contro verità e denigratori”. Si è visto però che il Pretore ha partitamente illustrato il proprio ragionamento, spiegando perché l'accaduto è da ricondurre alle irregolarità in cui era incorsa la convenuta medesima, irregolarità che giustificavano l'operato sindacale, non solo nel periodo in cui la AP 1 aveva commesso sbagli (sentenza impugnata, pag. 7 lett. a), ma anche dopo (pag. 7 lett. b), sicché in concreto non sussisteva rapporto di causalità fra l'intervento dell'AO 1 e il danno. E di fronte a un'argomentazione strutturata la convenuta non poteva limitarsi a ripetere che i convenuti hanno “mediaticamente attaccato, denigrato, colpevolizzato e condannato penalmente la AP 1 per cercare di annientarla” oppure che “il giudizio pretorile è manifestamente errato nella misura in cui ritiene che l'attività mediatica denigratoria messa in atto da AO 1 e AO 2 rientra tra i legittimi mezzi di pressione nell'ambito dell'attività sindacale, anche con affermazioni non veritiere e intempestive”. Avrebbe dovuto analizzare il ragionamento del Pretore punto per punto. Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, anche su quest'ultimo tema l'impugnazione è destinata all'insuccesso. Ciò rende superfluo esperire in appello la perizia postulata dall'appellante, come si ha avuto modo di anticipare (consid. 3).
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà inoltre all'AO 1 e a AO 2, i quali hanno presentato osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili. L'ammontare della tassa di giustizia va tuttavia significativamente moderato per tenere conto della circostanza che l'appello non comporta in larga misura un sindacato di merito (art. 21 LTG).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 5000.– sono poste a carico della AP 1, che rifonderà all'AO 1 e a AO 2 fr. 10 000.– complessivi per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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