AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2022.46
Data decisione, Autorità: 03.10.2022, TCA
Titolo: Discussa eziologia disturbi interessanti ginocchio sinistro e caviglia destra. Confermata estinzione diritto alle prestazioni alla data stabilita dall'assicuratore
+Raccomandata
Incarto n. 35.2022.46
mm
Lugano 3 ottobre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2022 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 marzo 2022 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 13 aprile 2021, RI 1, nato nel 1977, dipendente dell’impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, ha distorto la caviglia destra a seguito di una scivolata e, nel caricare l’arto inferiore sinistro, quest’ultimo ha ceduto causandone la caduta a terra (cfr. doc. 9 e 47).
La RMN 16 aprile 2021 del ginocchio sinistro ha evidenziato la presenza di un evidente focolaio osteocondritico al piatto tibiale interno con alterazione di medesimo significato ma di minore entità al condilo femorale contrapposto, di una discreta falda di versamento intrarticolare con grossolana cisti del poplite sul versante interno, ispessimento degenerativo all’inserzione menisco-capsulare con parziale interessamento collaterale interno, di esiti di ricostruzione del LCA con aspetto marcatamente assottigliato e scarsamente definito del neolegamento da verosimile quadro degenerativo ma senza segni d’interruzione completa del neolegamento stesso, nonché di note degenerative al menisco esterno (doc. 4).
Nel luglio 2021, l’assicurato è stato sottoposto a un intervento chirurgico di re-plastica del legamento crociato anteriore (LCA) con tendine autologo, osteotomia di valgizzazione tibiale interna d’apertura (doc. 37).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Da notare che, nei primi anni 2000, prima d’iniziare il proprio lavoro in Svizzera, RI 1 era già stato vittima di un infortunio al ginocchio sinistro, in occasione del quale aveva riportato la lesione del LCA, sanata nel 2001 mediante un’operazione svoltasi presso il __________ della __________ (cfr. doc. 47, p. 4).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 3 marzo 2022, l’CO 1 ha dichiarato estinto dal 15 marzo 2022 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio dell’aprile 2021, in quanto da quel momento i disturbi ancora denunciati dall’assicurato non si sarebbero più trovati in una relazione di causalità naturale con quell’evento (doc. 83).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 90), in data 29 marzo 2022, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 96).
1.3. Con tempestivo ricorso del 18 maggio 2022, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, sviluppando in particolare la seguente argomentazione:
" (…).
a. con i miei punti da 1 a 5 ho cercato di spiegare che delle opzioni di intervento chirurgico che avevo la CO 1 con i dottori da lei incaricati, che ringrazio sempre e comunque, ha deciso di sottopormi a questo intervento di “tre in uno”. Chiedo quindi che le conseguenze postoperatorie (fase di recupero che mi è sempre da tutti stata preventivata di almeno un anno) siano prese a carico come indennità CO 1 e soprattutto come fisioterapia visti i problemi che incontro in Italia a trovare le cure necessarie.
b. con il mio punto 6 ho voluto indicare che l’apprezzamento del dottor __________ del 22 marzo 2022 non da una spiegazione del mio infortunio (con fuoriuscita dell’osso e dolori mai provati) Lui lo descrive come banale e questo, come agli atti, non può in nessun modo corrispondere a quanto da me vissuto e descritto da subito e come poi dimostrato da tutte le indagini mediche, comprese le RM. Nella sua perizia non c’è traccia di una spiegazione di cosa mi sia micidialmente e realmente successo (cfr. pto. 6 del mio scritto). Non mi sembra che si possa dire che si è trattato di un banale incidente e che tutto era già compromesso o rotto prima, visto che fino alla mia caduta non ho avuto nessun e nessuno sintomo. Ho ancora davanti agli occhi il mio osso fuoriuscito e il dolore immenso che ho provato. Tutti i dottori da subito mi hanno detto che l’osso nel fuoriuscire ha rotto diverse cose, credo tendini e menisco. È possibile che ero indebolito ma dirmi che il problema c’era già non è vero per le ragioni che ho cercato di dire. Vorrei che qualcuno valutasse il mio caso tenendo conto della sua reale gravità. Mi sembra quasi che __________ parli di un altro caso …” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. In replica, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha prodotto ulteriore documentazione e ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore resistente venga condannato a corrispondere le prestazioni sanitarie e le indennità giornaliere a contare dal 16 marzo 2002 e fino al raggiungimento dello status quo sine (cfr. doc. XI).
L’istituto assicuratore si è pronunciato in proposito il 23 agosto 2022 (doc. XIII).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27 maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinto dal 15 marzo 2022 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio del 13 aprile 2021, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.4. Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).
Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.5. Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha posto fine alle prestazioni dipendenti dall’evento traumatico assicurato, facendo capo al parere espresso in proposito dal proprio medico __________ (cfr. doc. 96).
In effetti, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, si è pronunciato una prima volta a margine della visita di controllo del 7 dicembre 2021.
In quell’occasione, egli ha diagnosticato – “diagnosi non di competenza CO 1” – una “importante artrosi AC spalla destra con importante impingement subacromiale su tendine muscolo sovraspinato con tendinopatia e importante riduzione spazio sub-acromiale, formazione cistica, lesione SLAP anteriore della glena, acromion tipo II secondo Bigliani. Degenerazione-artrosi tibio-talare ventrale con formazione osteofitica tipo impingement tibio-talare anteriore, alterazione ossea a livello del calcagno in prima ipotesi compatibile con encondroma. Lesione degenerativa preesistente all’infortunio con importante artrosi femoro-tibiale mediale già visibile alla RM del 5.10.2012 con importante formazione osteofitica intercondilica visibile nel 2012, presente in maniera invariata nel 2021 e confermata nel rapporto operatorio in assenza della plastica LCA, importante cisti di Baker con degenerazione parte intermedia del menisco mediale.”.
Questo quindi il suo apprezzamento dell’eziologia dei disturbi denunciati dall’insorgente alla spalla e alla caviglia destra, rispettivamente al ginocchio sinistro:
" (…) Ho spiegato all’assicurato che la degenerazione della spalla non è in relazione causale con l’infortunio e si esprime di conseguenza una estinzione del nesso causale tra i dolori attuali anche alla caviglia destra con l’infortunio del 14.04.2021. Molto probabilmente i dolori si sono acutizzati a causa del prolungato uso delle stampelle.
Per quanto attiene alla caviglia destra, l’esame clinico non ha mostrato alcun danno e i dolori non sono spiegabili con l’impingement tibio-talare a causa della formazione osteofitica e della degenerazione presente che non può essere una conseguenza dell’infortunio, in cui l’assicurato ha eseguito una flessione plantare perdendo l’equilibrio. Il piccolo edema sub-corticale ventrale del talo è un problema di origine morbosa e non infortunistica.
Chiediamo al dr. med. __________ una rivalutazione della situazione del ginocchio sinistro.
La RM del 5.10.2012 in confronto con l’esame del 26.05.2021 mostra quasi un’assenza del LCA come descritto anche nel rapporto operatorio del dr. med. __________ in cui ha descritto una importante formazione di osteofiti con assenza di spazio intercondilico, che spiega anche l’assenza di un LCA operato più di 13 anni fa.
Malgrado l’assicurato mi abbia spiegato di non aver avuto problemi e di aver sempre lavorato, la RM del 2012 come anche quella del maggio 2021, non evidenziano nemmeno uno spazio a causa della formazione osteofitica per un LCA, essendo già lesionato da tanti anni. Questo spiega anche l’avanzata degenerazione femoro-tibiale mediale che non è una conseguenza infortunistica ma si tratta di un decorso normale dopo questo intervento avvenuto oltre 10 anni fa.
L’infortunio di aprile a carico CO 1 non ha portato ad un cambiamento della struttura del ginocchio sinistro essendo già in stato degenerativo avanzato, quindi anche l’osteotomia ha trattato un problema unicamente degenerativo e non infortunistico.
Sulla base della valutazione degli esami precedenti e odierni, la contusione/distorsione del ginocchio sinistro è stata trattata in maniera esaustiva, che con probabilità preponderante non ha portato ad una lesione del LCA in modo sicuro, presente già da anni.
La stabilizzazione del LCA da parte del dr. med. __________ quindi ha risolto il problema della lesione cronica del LCA preesistente al ginocchio sinistro. Dopo la valutazione presso il dr. med. __________ si valuterà un’estinzione del nesso causale con gli attuali dolori, che probabilmente perdureranno anche in futuro, non essendo legati all’infortunio di aprile 2021.” (doc. 68 – il corsivo è del redattore)
Dopo aver preso atto degli esiti delle consultazioni 20 dicembre 2021 presso il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 73), e 24 gennaio 2022 presso il dott. __________, spec. FMH in fisiatria (doc. 80), il medico __________, con nota del 22 febbraio 2022, ha negato che i disturbi presentati dall’assicurato fossero ancora imputabili all’infortunio dell’aprile 2021, rispettivamente all’intervento chirurgico del luglio 2021 e ha sostenuto che le sequele infortunistiche sono nel frattempo guarite (cfr. doc. 79).
Nel quadro della procedura di opposizione, il ricorrente ha prodotto una certificazione, datata 7 marzo 2022, del dott. __________, il quale si è detto “… sorpreso della sospensione delle prestazioni assicurative, il paziente è chiaramente molto sconcertato. A mio parere meriterebbe una presa a carico almeno fino a 1 anno dall’intervento per valutare il potenziale completo di recupero.” (doc. 89).
Il dott. __________ ha preso posizione in merito con il suo apprezzamento del 22 marzo 2022, il cui tenore è in particolare il seguente:
" (…) Il problema principale è il ginocchio sinistro che, nel banale infortunio occorso al ginocchio sinistro, non ha subito un danno strutturale. La lesione meniscale nella sua forma orizzontale è un problema di origine degenerativa e non infortunistica. Il menisco è già localizzato all’esterno dell’articolazione a causa dell’iniziale artrosi femoro-tibiale. Il fatto che il menisco mostri una lesione orizzontale è ben spiegabile a causa del cronico sovraccarico che è sempre una conseguenza nei casi di iniziale formazione di un’artrosi, con ridotta cartilagine, dove non c’è più spazio per il menisco che viene successivamente estruso.
Anche la lesione del crociato con probabilità preponderante non è avvenuta nell’infortunio assicurato CO 1.
Si ricorda che nel rapporto operatorio del 14.07.2021 del dr. med. __________, proprio il collega ha descritto la presenza di una importante gonartrosi con una condropatia della troclea di II-III grado, a tratto di IV grado (quindi un’artrosi). Il compartimento mediale presenta una condropatia di grado IV (artrosi) a livello femoro-tibiale, il menisco è degenerato con franca instabilità al corno intermedio. La Notch è estremamente chiusa, stretta e riempita di osteofiti, il LCA non è più visibile e in più vi è mancanza di spazio a causa dell’artrosi. Questa è quindi la prova che il LCA non è più presente, non solo da mesi, ma probabilmente da anni.
Quindi si tratta di un ginocchio con una gonartrosi almeno bicompartimentale con degenerazione in parte avanzata dei menischi, in assenza del crociato anteriore da vecchia data.
In sintesi, l’infortunio assicurato CO 1 non ha procurato un danno strutturale.
Una semplice contusione in presenza di un’artrosi viene trattata conservativamente per circa 6-8 settimane con FANS, riposo e fisioterapia ed eventualmente iniezioni intrarticolari di cortisonici e/o acido ialuronico. L’indicazione a lungo termine sarebbe stata l’impianto di una protesi totale al ginocchio sinistro.
Il dr. med. __________, valutando la relativa giovane età dell’assicurato, ha proposto un intervento di osteotomia e ricostruzione del LCA per guadagnare ancora un po' di tempo finché sarà possibile optare per la protesizzazione.
Come già spiegato nel mio rapporto di visita (dicembre 2021), il combinato intervento non è necessario e non è in relazione con l’infortunio in quanto questo non ha provocato né l’artrosi né la lesione del crociato né una lesione meniscale.
Le terapie riguardo ad una contusione senza danno strutturale come sopramenzionato si calcolano in circa 6-8 settimane, non oltre le 12 settimane al massimo.
(…).
Nel decorso non si deve dimenticare che il ginocchio già prima dell’infortunio ha mostrato una artrosi almeno bicomparimentale che, anche con l’intervento eseguito, non può più guarire. Non si sa nemmeno dopo quanto tempo la situazione si stabilizzerà e/o se il dolore e le limitazioni restanti spariranno completamente anche dopo un anno di decorso riabilitativo, quindi è chiaro che questi interventi non sono stati in grado di migliorare l’artrosi, ma al massimo in grado di frenare per breve tempo il decorso degenerativo.
Non siamo a conoscenza se fra un anno o qualche anno l’assicurato necessiterà lo stesso di una protesizzazione. Questo intervento è chiaramente a carico del suo assicuratore malattie, non essendo una conseguenza infortunistica. L’assicurato potrà successivamente ritornare a una attività lavorativa adeguata che, a oltre 9 mesi post-intervento, può essere possibile con reintegrazione da aumentare gradualmente.” (doc. 95)
2.7. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8. Con la propria impugnativa, l’insorgente fa valere che alla valutazione del medico fiduciario dell’CO 1 non andrebbe attribuito un sufficiente valore probatorio.
Innanzitutto, egli contesta la tesi secondo la quale l’infortunio non avrebbe causato alcun danno strutturale al ginocchio sinistro, ricordando che, proprio a seguito di quell’evento, l’articolazione si sarebbe lussata, ciò che avrebbe “di fatto rotto diverse cose del ginocchio.”.
D’altro canto, il ricorrente rileva che i disturbi che presenta al ginocchio sinistro rientrano ancora nel decorso postoperatorio e, come tali, sarebbero ancora a carico dell’assicuratore LAINF, posto come l’intervento sia stato deciso e avallato da quest’ultimo (“Quello che chiedo è che la CO 1 mi riconosca ancora il periodo necessario (non decido io il periodo, ovvio, ma i medici) soprattutto di cicli di fisioterapia eccetera fino a che non ho superato questo periodo che anche secondo i medici è da considerarsi postintervento. Ripeto interventi decisi e approvati da CO 1.”).
Infine, l’assicurato rimprovera al dott. __________ di non aver debitamente approfondito la natura dei danni che interessano la spalla (“lesione del sovraspinato e del labbro ecc.”) e la caviglia destra (“piccola lesione osteocondrale tibiotalare”) (cfr. doc. I).
Con il complemento ricorsuale del 16 agosto 2022, il patrocinatore del ricorrente ha riferito che, nel corso del mese di luglio 2022, l’assicurato ha dovuto sottoporsi a un intervento di rimozione del materiale di osteosintesi dal ginocchio sinistro, in occasione del quale è stata riscontrata la presenza di un infetto a cui potrebbero essere imputati i forti dolori patiti nel decorso post-operatorio. A suo avviso, si tratterebbe quindi di accertare se “sia stato rilevato un infetto nel periodo post operatorio. In caso di risposta affermativa ci si troverebbe dinanzi ad un decorso difficoltoso dovuto alla cura medica, riconosciuta essere in nesso causale con il sinistro. Se ciò fosse dovrebbe essere rivalutata sin d’ora la chiusura del caso poiché non ci troveremmo dinanzi ad un caso stabilizzato da un profilo medico. Non si potrebbe infatti partire dall’assunto della guarigione entro un termine teorico quando i fatti e le complicazioni insorte lo contraddicono. (…). A prescindere dall’aspetto di cui sopra – quindi dall’accertamento di una possibile causa del ritardo del raggiungimento dello stato “quo sine” dopo l’intervento al ginocchio – vi è da accertare perlomeno il motivo per il quale l’intervento non ha avuto l’esito sperato a prescindere dalla presenza dell’infetto (che, detto di transenna, in occasione del proprio rapporto del 22.3.2022 il dr. __________ aveva escluso a priori.”) (doc. XI).
Chiamato ora a pronunciarsi nel caso di specie, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale ritiene che il parere del dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa con alle spalle un’ampia esperienza nella medicina assicurativa e infortunistica, secondo il quale al più tardi dal marzo 2022 RI 1 non presentava più alcun postumo, né diretto né indiretto, dell’infortunio occorsogli il 13 aprile 2021, possa validamente servire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
Trattandosi del ginocchio sinistro, il TCA può seguire il medico __________ laddove sostiene che il materiale iconografico (RMN del 16 aprile e 26 maggio 2021 – doc. 4 e doc. 20) e intraoperatorio (rapporto operatorio del 14 luglio 2021 – doc. 37) ha evidenziato un avanzato stato degenerativo (e alcun danno infortunistico recente).
Del resto, nessuno degli (altri) specialisti coinvolti ha preteso il contrario. In particolare, con rapporto del 2 giugno 2021 indirizzato al dott. __________, il fisiatra dott. __________ ha riferito che l’esame di risonanza magnetica da lui disposto aveva mostrato “… la rottura del neolegamento crociato anteriore e la rottura del menisco mediale, presumibilmente in esiti di ricostruzione del legamento crociato anteriore e meniscectomia mediale parziale di 15 anni fa. A ciò si associano delle alterazioni di natura degenerativa, come una voluminosa cisti di Baker, marcato ispessimento e degenerazione del legamento crociato posteriore e una contropatia di IV grado al comparto mediale con discreto edema osseo sottocondrale femorale tibiale.” (doc. 18 – il corsivo è del redattore).
Occorre inoltre sottolineare che anni prima il ricorrente era già rimasto vittima di un rilevante trauma al ginocchio sinistro, che aveva richiesto un trattamento chirurgico. Il fatto che ora egli sostenga di non aver più accusato problemi a quella parte del corpo sino all’evento dell’aprile 2021, non è decisivo ai fini del giudizio. In effetti, la regola del “post hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel “post hoc ergo propter hoc” (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017).
Infine, nella documentazione agli atti non trova alcun riscontro l’affermazione ricorsuale secondo la quale l’infortunio in questione avrebbe comportato la lussazione dell’articolazione con la conseguente rottura di “diverse cose del ginocchio”.
Il TCA rileva che, dal momento che l’operazione del 14 luglio 2021 ha trattato una problematica squisitamente morbosa (cfr. doc. 68: “L’infortunio di aprile a carico CO 1 non ha portato ad un cambiamento della struttura del ginocchio sinistro essendo già in stato degenerativo avanzato, quindi anche l’osteotomia ha trattato un problema unicamente degenerativo e non infortunistico. (…). La stabilizzazione del LCA da parte del dr. med. __________ quindi ha risolto il problema della lesione cronica del LCA preesistente al ginocchio sinistro.” e doc. 95: “Come già spiegato nel mio rapporto di visita (dicembre 2021), il combinato intervento non è necessario e non è in relazione con l’infortunio in quanto questo non ha provocato né l’artrosi né la lesione del crociato né una lesione meniscale.” – il corsivo è del redattore), non può trovare applicazione al caso di specie l’art. 6 cpv. 3 LAINF (a proposito di questa disposizione, la giurisprudenza ha in effetti precisato che l’assicuratore LAINF risponde soltanto per quei danni che si trovano in nesso causale naturale e adeguato con cure mediche o misure d’accertamento rese necessarie dall’infortunio assicurato - cfr. DTF 128 V 169 consid. 1c e riferimenti ivi menzionati). In siffatte condizioni, contrariamente a quanto ritengono il ricorrente e il suo rappresentante, la circostanza che i costi dell’intervento in questione siano stati assunti dall’istituto assicuratore resistente non consente di giungere a una conclusione differente (in questo senso, cfr. la STCA 35.2022.34 del 18 luglio 2022 consid. 2.8.8. e la STCA 35.2019.117 del 5 agosto 2020 consid. 2.8., entrambe cresciute incontestate in giudicato).
Questo Tribunale non ha motivo di scostarsi dalla valutazione del chirurgo ortopedico dott. __________, nemmeno nella misura in cui il fiduciario ha negato l’origine traumatica ai reperti riscontrati alla spalla e alla caviglia destra (cfr. doc. 68).
Del resto, questo suo parere risulta in sostanza condiviso anche dal dott. __________. Con il suo referto dell’11 novembre 2021, il curante ha infatti rilevato che “la lesione parziale sul versante articolare del sovraspinoso è da imputarsi a impingement. La lesione SLAP, avendo associato un geode a livello anteriore della glena, è legata molto probabilmente a lesione di natura degenerativa e non traumatica.”. D’altro canto, egli ha ritenuto semplicemente possibile - ciò che non basta dal profilo probatorio per riconoscere l’esistenza di un legame causale (cfr. supra, consid. 2.4.) -, che il piccolo focolaio di edema osseo a livello laterale del domo talare e a livello della tibia distale fosse imputabile all’evento traumatico dell’aprile 2021 (cfr. doc. 60).
A fronte di una situazione sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In esito a tutto quanto precede, è accertato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che al più tardi dal 15 marzo 2022 RI 1 non presentava più alcun postumo dell’infortunio dell’aprile 2021.
Sulla scorta di quanto precede, l’amministrazione era dunque legittimata a porre fine alle proprie prestazioni a far tempo dal 15 marzo 2022, di modo che la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 18 maggio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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