AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2022.38
Data decisione, Autorità: 12.12.2022, IIICC
Titolo: Reclamo in materia di assunzione di nuove prove. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile
Incarto n. 13.2022.38
Lugano 12 dicembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2020.10 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, (azione di divorzio unilaterale) promossa in data 23 gennaio 2020 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 13 giugno 2022 di RE 1 contro la decisione 31 maggio 2022 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di assunzione di nuove prove;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 23 gennaio 2020 CO 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie.
All’udienza di conciliazione del 18 agosto 2020 RE 1 ha aderito allo scioglimento del matrimonio, alla liquidazione del regime dei beni e al riparto delle prestazioni di libero passaggio secondo le previsioni di legge, ma non agli altri effetti del divorzio.
Il 17 settembre 2020 CO 1 ha motivato la petizione, formulando le proprie richieste di giudizio in merito agli effetti del divorzio, cui il convenuto si è opposto.
Esperito il dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 16 febbraio 2022 il Pretore aggiunto ha deciso in merito alle prove.
B. Con istanza 21 febbraio 2022 il convenuto ha chiesto di essere ammesso a produrre due documenti (n. 48 e 49: estratto patrimoniale relativo alla società __________ Sagl, società di pertinenza della moglie), chiedendo altresì l’edizione da parte della medesima società degli estratti conto relativi alla relazione bancaria “dalla data di apertura della relazione bancaria a tutt’oggi”, segnatamente del conto n. __________ presso la banca privata __________.
Con osservazioni 28 febbraio 2022 l’attrice ha chiesto la reiezione dell’istanza, sostenendo che la __________ Sagl non ha mai avuto alcuna relazione con tale banca. Chiede di essere ammessa a produrre una dichiarazione in tal senso della banca stessa. Con scritto 9 marzo 2022 il convenuto ha chiesto un approfondimento della questione, ciò rilevato che la dichiarazione della banca non sarebbe coerente con i documenti prodotti. Il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la richiesta del convenuto, facendo ordine all’attrice di presentare gli estratti conto relativi al conto in questione dal 01.09.2017 fino al giorno dell’edizione. Con scritto 24 marzo 2022 l’attrice ha quindi prodotto la richiesta da essa inviata alla Banca per ottenere gli estratti in questione e la relativa risposta della Banca, da essa già prodotta in precedenza.
Su richiesta della parte convenuta il Pretore aggiunto, con ordinanza 21 aprile 2022 ha assegnato direttamente a __________ un termine di 30 giorni per trasmettere l’estratto del conto (nr. Di __________ e nr. __________ intestato a __________ Sagl. Con scritto 22 aprile 2022 __________ ha confermato che la __________ Sagl non intrattiene con lei alcuna relazione e che il conto __________ non esiste.
C. Con scritto 13 maggio 2022 il convenuto ha chiesto di ordinare nuovamente alla Banca la produzione dei documenti in questione, con le comminatorie di legge.
Con decisione 31 maggio 2022 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda.
D. Con reclamo 13 giugno 2022 RE 1 s’aggrava contro questa decisione chiedendone l’annullamento e che sia fatto ordine a __________ di trasmettere le informazioni richieste.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore aggiunto ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 1° giugno 2022. Rimesso alla posta il 13 giugno 2022 il reclamo, tenuto conto dell’art. 142 cpv. 2 CPC, risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319).
Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.
2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
3.1 Se non che, il preteso pregiudizio non è in relazione con la posizione processuale del reclamante. Per quanto concerne le conseguenze di natura fiscale, le stesse non paiono in relazione con il presente procedimento. In merito alle pretese accuse mosse nei suoi confronti in merito all’autenticità dei documenti, ci si può limitare a rilevare che, se è vero che la moglie ha eccepito di falso l’estratto bancario da lui prodotto, non risulta invece che essa lo abbia accusato di essere l’autore del falso, limitandosi a censurare l’uso in causa di un documento ritenuto falso. Essa ha in tal senso rilevato che, malgrado la presa di posizione della Banca, il convenuto non ha portato alcun elemento a sostegno dell’autenticità del documento di cui trattasi.
In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 13 giugno 2022 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico del reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 13 giugno 2022 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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