AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.155
Data decisione, Autorità: 01.03.2023, CEF
Titolo: Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento del credito dell’istante. Solvibilità
CO 1
Incarto n. 14.2022.155
Lugano 1 marzo 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2022.1226 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 31 ottobre 2022 da
CO 1
contro
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 2 dicembre 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 23 novembre 2022 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 31 ottobre 2022, CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 13'600.– oltre a spese e interessi.
B. All’udienza di discussione del 23 novembre 2022 è comparso il solo istante, che ha confermato la propria domanda.
C. Statuendo con decisione 23 novembre 2022 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 dicembre 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento. Il 5 dicembre 2022 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 24 novembre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 4 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 5 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova).
In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1 LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid. 2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n. 51c, consid. 3.3/a).
Nel caso specifico, la RE 1 ha prodotto una dichiarazione dell’istante del 25 novembre 2022 (doc. C accluso al reclamo), secondo cui egli ha confermato il pagamento del suo credito motivo per cui ha dichiarato di ritirare l’istanza. I presupposti dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 e 3 LEF risultano di conseguenza adempiuti.
Essendo il pagamento (del 25 novembre) successivo alla dichiarazione del fallimento (del giorno prima), occorre inoltre verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
4.1 Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità suffi-ciente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
4.2 Nel caso in esame, la reclamante ha dimostrato di aver pagato anche il suo secondo credito più importante, di circa fr. 40'000.–, verso la K__________ (es. n. __________) nel settembre del 2022 (v. doc. H), ancora prima della pronuncia del fallimento. Che l’esecuzione appaia ancora sull’estratto delle esecuzioni (doc. G) si spiega semplicemente per il fatto che le parti non hanno comunicato all’Ufficio d’esecuzione l’avvenuto pagamento. La reclamante si duole d’altronde ingiustificatamente che il primo giudice non ne abbia tenuto conto, mentre spettava semmai a essa stessa presentarsi all’udienza per segnalare tale circostanza.
4.3 Al 30 novembre 2022, le esecuzioni pendenti nei suoi confronti risultavano quindi 23 per circa fr. 140'000.– complessivi (doc. G).
4.3.1 Per le esecuzioni n. __________ e __________ pervenute allo stadio della domanda di realizzazione, rispettivamente di fr. 3'229.40 e fr. 1'534.45, la reclamante fa valere di aver ottenuto dall’Ufficio di esecuzione una dilazione (art. 123 LEF) di dodici rate di fr. 310.– (doc. I) e fr. 155.– mensili (doc. L); non menziona l’esecuzione n.__________, anch’essa sospesa da una dilazione (di fr. 555.– mensili) dal 19 ottobre 2022. Per il resto, essa si dice "fermamente" intenzionata a far fronte ai propri impegni e a riprova di ciò e della sua buona fede evidenzia di aver ritirato l’opposizione all’esecuzione n. __________ e di aver chiesto una rateazione dei suoi debiti verso la Fondazione Istituto collettore LPP, la Confederazione Svizzera, la Suva, e la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/ IPG (doc. N-Q). Fa quindi valere che "in larga misura" i pagamenti sono già avvenuti, a concorrenza di fr. 44'444.65, e a prova della sua capacità finanziaria produce un estratto di un suo conto presso la PI 1 con un saldo di fr. 21'031.86 al 2 dicembre 2022 (doc. R), una lista delle fatture emesse negli ultimi dieci mesi, am-montanti a fr. 571'182.46, per lavori che allega essere coperti da prestazioni assicurative, di cui a suo dire quasi fr. 40'000.– sono da incassare a breve (doc. S), oltre a non meglio specificate “note scoperte di privati, di, all’incirca pari entità”.
4.3.2 Ora, i pagamenti eseguiti dalla reclamante sono inferiori all’allegato importo di fr. 44'444.65, perché aveva pagato solo la prima rata delle esecuzioni sospese da opposizione. Anzi, da una verifica effettuata d’ufficio da questa Camera (art. 255 lett. a CPC), si evince ch’essa, in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata il 23 gennaio 2023 dal presidente della Camera, ha pagato in ritardo, il 31 gennaio 2023, fr. 940.– a saldo delle rate di dicembre e gennaio (con scadenza al 19 del mese di riferimento) delle due esecuzioni da essa citate e nulla per quanto attiene alla terza esecuzione (n. __________). D’altronde, la situazione esecutiva della società non è migliorata come ipotizzato nel reclamo, bensì è peggiorata, siccome nei suoi confronti sono state promosse ulteriori tre esecuzioni per oltre fr. 17'000.– complessivi e l’8 febbraio 2023 la Fondazione istituto collettore LPP le ha fatto notificare una comminatoria di fallimento (n. __________) per più di fr. 40'000.–.
4.3.3 Per quanto riguarda le esecuzioni promosse dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (n. __________ giunta alla domanda di realizzazione, n. __________ allo stadio del pignoramento, n. __________ sfociata nell’avviso di pignoramento, n.__________ e __________ notificate una con e l’altra senza opposizione) e quelle non già citate della Confederazione Svizzera (n. __________, __________ e __________ per le quali è già stato eseguito il pignoramento, n. __________ allo stadio dell’avviso di pignoramento e n. __________ appena notificata) e della Suva (n. __________ [premi definitivi del 2021] e __________ [premi provvisori del secondo semestre del 2022] ambedue in fase di pignoramento), la reclamante ha prodotto solo delle richieste di dilazione tutte formulate il 1° dicembre 2022 dopo il fallimento (doc. N-Q), che nel caso della Fondazione istituto collettore LPP non è stata all’evidenza accettata, dal momento ch’essa ha fatto emettere la comminatoria di fallimento. La reclamante ha dimostrato il raggiungimento di un accordo solo con la SUVA, per una fattura datata (per il premio del 2019, doc. AA) non ancora posta in esecuzione, di cui ha pagato la prima rata, di fr. 381.05, in ritardo (doc. BB).
4.3.4 Fatta astrazione del recente (e tardivo) pagamento delle tre rate già menzionate (per fr. 1'321.05 complessivi), la disponibilità sul conto della PI 1 non è manifestamente stata usata per ridurre l’esposizione debitoria, che almeno per quanto concerne i debiti posti in esecuzione è aumentata. Non vi sono neppure indicazioni dell’incasso, dato nel reclamo per imminente, delle fatture menzionate dalla reclamante. Ad ogni modo, la lista da essa prodotta (doc. S) e le precisazioni sull’importo ancora da incassare sono semplici allegazioni di parte non rese verosimili con riscontri oggettivi e concreti, sicché non se ne può tenere conto.
4.4 In definitiva, a parte i quasi fr. 40'000.– pagati alla K__________ prima del fallimento e i fr. 13'600.– corrisposti all’istante dopo, la reclamante non ha reso verosimile di aver versato, o di essere in grado di versare somme significative a fronte di 23 esecuzioni pendenti che ammontavano a novembre 2022 a circa fr. 140'000.– complessivi, cui si sono poi aggiunte altre tre esecuzioni per oltre fr. 17'000.– complessivi. La prima esecuzione ancora pendente risale alla fine del 2021 e nel frattempo ne sono state promosse altre 26, di cui solo tre sono state estinte (oltre a quelle già citate anche l’esecuzione n. __________, giunta alla comminatoria di fallimento l’11 marzo 2022 ed estinta con fr. 2'644.90 il 24 maggio 2022), diverse sono di un ammontare modesto (n. __________ __________ e __________ di fr. 84.40, 84.40 e 114.40, tutte allo stadio dell’avviso di pignoramento) e, come già segnalato, una ha recentemente dato luogo all’emissione di una (terza) comminatoria di fallimento.
Ciò porta a ritenere che la mancanza di liquidità sufficiente non è passeggera e che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua capacità di estinguere i suoi debiti in tempi utili, per cui la prognosi in merito alla sua sopravvivenza economica va ritenuta sfavorevole e la sua solvibilità insufficientemente verosimile. Difettando uno dei requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il reclamo va respinto e il fallimento, sospeso il 5 dicembre 2022, nuovamente pronunciato.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il fallimento della RE 1 dal giorno martedì 7 marzo 2023 alle ore 09.00.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.– è posta a carico della reclamante.
Notificazione a:
– avv. ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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