AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2022.146
Data decisione, Autorità: 28.12.2022, CDT
Titolo: Reddito imponibile: alimenti, anche prelevamenti dal conto dell’altro coniuge per finanziare il proprio mantenimento, commisurazione del reddito, principio di corrispondenza
Incarti n. 80.2022.146 80.2022.147
Lugano 28 dicembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 7 giugno 2022 contro le decisioni del 4 maggio 2022 in materia di IC/IFD 2017 e IC/IFD 2018
Fatti
A. a.
RI 1 vive separata dal marito __________ da maggio 2016.
Con decisione del 19 dicembre 2018, il Pretore di __________ ha stabilito che il marito avrebbe dovuto versare alla ex moglie, a partire dal 1° gennaio 2019, fr. 8'600.‑ mensili (fr. 103'200.‑/annui) a titolo di contributo alimentare (incarto no. __________).
Dalla citata sentenza si evince anche che dal momento della separazione alla fine del 2018, “la moglie ha potuto far capo al conto corrente intestato al marito presso la __________, sul quale viene versato il salario di __________, per far fronte alle spese famigliari, sicché il suo fabbisogno e quello dei figli, così come quello del marito, sono stati sinora coperti in questo modo” (v. inc. __________, consid. 2, p. 4).
“La procedura per definire la regolazione della vita separata” è stata avviata dalla ricorrente il 23 agosto 2017 (v. inc. __________, consid. 2, p. 4).
La decisione del Pretore prevedeva altresì che il marito avrebbe provveduto al mantenimento dei due figli maggiorenni della coppia, ancora agli studi, in ragione di fr. 6'000.‑ mensili (fr. 3'000.‑ ciascuno).
b.
Il 7 febbraio 2018, l’avv. __________, che rappresentava la ricorrente dinnanzi al Pretore della giurisdizione di __________, chiedeva all’RS 1 (di seguito: RS 1) di voler disgiungere le partite fiscali dei coniugi __________.
c.
Nelle Dichiarazioni d’imposta per le persone fisiche IC/IFD 2017 e IC/IFD 2018, presentate entrambe successivamente alla decisione del Pretore (rispettivamente l’8 marzo 2019 e il 5 dicembre 2019), RI 1 non dichiarava alcun reddito da alimenti ricevuti per sé.
B. a.
Il 2 settembre 2020, alfine di definire le tassazioni 2017 e 2018, l’RS 1 si rivolgeva alla contribuente chiedendole tra l’altro di indicare, allegando “la relativa documentazione, i mezzi di sostentamento utilizzati negli anni 2017 e 2018 per far fronte ai normali fabbisogni vitali”.
RI 1 rispondeva per email il 21 settembre 2020 specificando che “oltre a quando dichiarato […] ho potuto attingere al conto stipendio di __________, mio ex-marito, presso la __________, quanto da me ne[c]essario al mio sostentamento, in attesa di una decisone del Pretore inerente l’importo di pensione alimentare”. Precisava che la pensione alimentare era stata fissata in fr. 8'600.‑ mensili ed aveva avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2019. Allegava, come richiestole, la decisione del Pretore della giurisdizione di __________ del 19 dicembre 2018.
b.
Con decisioni di tassazione IC/IFD 2017 e IC/IFD 2018, notificate entrambe in data 3 giugno 2021, l’RS 1 aggiungeva fr. 97'020.‑ per il 2017 e fr. 96'688.‑ per il 2018 quali “alimenti ricevuti per sé”. A motivo, adduceva che “si tratta[va] in pratica di prelevamenti effettuati dal conto stipendio di __________ (ex-marito) per il proprio mantenimento e questo in attesa di una decisione ufficiale del Pretore”.
Di conseguenza, per il periodo fiscale 2017, il reddito imponibile era di fr. 101'900.‑ per l’imposta cantonale (parimenti determinante per l’aliquota) e di fr. 106'000.‑ per l’imposta federale diretta (parimenti determinante per l’aliquota). Il dovuto d’imposta cantonale sul reddito era di fr. 9'343.40 mentre per l’IFD era di fr. 3'322.80.
Per il periodo fiscale 2018, il reddito imponibile IC era di fr. 90'300.‑ (parimenti determinante per l’aliquota) e per l’IFD era di fr. 93'800.‑. Il dovuto d’imposta cantonale sul reddito si attestava a fr. 7'872.45 mentre per l’IFD a fr. 2'464.80.
Per entrambi i periodi fiscali litigiosi, l’imposta cantonale sulla sostanza era pari a fr. 0.‑
C. Contro le suddette decisioni, RI 1 interponeva reclamo, rappresentata dallo Studio fiduciario __________ SA di __________. Con il suo scritto, datato 24 giugno 2021 e identico per entrambi i periodi fiscali litigiosi, l’insorgente contestava l’imposizione degli “alimenti ricevuti per sé”, ravvisando “un potenziale rischio di doppia imposizione dello stesso substrato fiscale”, “non avendo potuto accertare, se quanto [le] è stato imposto […] è stato posto in deduzione all’ex-marito”. Per il rappresentante della contribuente è altresì “incomprensibile e non documentato l’ammontare della rettifica”.
D. Con decisioni datate 4 maggio 2022, l’RS 1 respingeva i reclami per entrambi i periodi fiscali, confermando integralmente quanto stabilito dall’autorità di prime cure. A motivo, l’RS 1 adduceva che:
Nella sentenza __________ del 19.12.2018 risulta che la signora RI 1 abita separata dal marito da maggio 2016, dalla stessa sentenza risulta che era stato richiesto un alimento mensile di Fr. 15'000 dal momento della separazione. Di fatto, il giudice stabilisce in Fr. 8'600 gli alimenti da versare alla ex-moglie da parte dell’ex-marito a decorrere dal 1.1.2019. In questo lasso di tempo, separazione effettiva e fissazione dell’alimento, la signora RI 1 ha vissuto grazie ai prelevamenti fatti dal conto dell’ex-marito e riconducibili ad essa, visto che ha una carta propria. Di fatto gli alimenti imposti nella presente decisione sono inferiori a quanto fissato dal giudice.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, si aggrava contro l’imposizione degli “alimenti ricevuti per sé”, postulandone lo stralcio.
La rappresentante sostiene che “i prelievi effettuati dalla signora RI 1 sono andati a beneficio non solo suo, ma pure per garantire il debito mantenimento dei figli maggiorenni e del marito”. Infatti, il Pretore “ha definito chiaramente la prassi che comportava la messa a disposizione del conto bancario sul quale veniva versato lo stipendio del marito, dei mezzi necessari al mantenimento dell’intera famiglia. La piena disponibilità della moglie su questo conto bancario ha comportato il debito mantenimento della signora RI 1, dei due figli maggiorenni e del marito”.
La patrocinatrice conclude affermando che “con la deduzione che [il marito] ha preteso, smentisce quanto sentenziato dal Giudice che ha dato per scontato il debito mantenimento di tutta la famiglia con la prassi in uso”.
F. Il 26 agosto 2022, l’PI 1 (di seguito: PI 1) ha presentato le proprie osservazioni al ricorso.
L’PI 1 afferma che “la ricorrente non nega di aver attinto liberamente al conto corrente intestato all’ex marito presso la __________ sul quale è stato versato il salario di __________ durante il periodo fiscale qui di interesse. Ne consegue che la ricorrente conferma di aver ricevuto un contributo alimentare da parte dell’ex marito durante gli anni 2017 e 2018 […] Eppure, la ricorrente ritiene che i prelievi da lei effettuati siano «andati a beneficio non solo suo, ma pure per garantire il debito mantenimento dei figli maggiorenni e del marito» e che «vi sono altre spese fatte per la famiglia e per il marito che sono state pagate con prelievi fatti dalla signora RI 1 e che ora vengono considerati con un contributo alimentare a suo beneficio». A sostegno della sua tesi la ricorrente però non apporta la benché minima prova [dichiarando] semplicemente [di aver] potuto attingere al conto stipendio dell’ex marito”.
Per quanto riguarda la commisurazione degli importi imposti dall’autorità di tassazione, secondo l’PI 1, “l’ex marito della contribuente ha dichiarato nella sua partita fiscale di aver provveduto al mantenimento della signora RI 1 per CHF 97'020.‑ nell’anno 2017 e per CHF 96'688.‑ nell’anno 2018. Sulla base di queste risultanze, l’ufficio di tassazione ha imposto alla contribuente ‑ a giusta ragione ‑ un contributo alimentare pari a CHF 97'020.‑ per l’anno 2017 e CHF 96'688.‑ per l’anno 2018. In sostanza si tratta di circa CHF 8'000.‑ mensili. Poco importa che la decorrenza dei contributi alimentari stabiliti dal Pretore sia stata stabilita a partire dal 1° gennaio 2019. Il contributo alimentare imposto in capo alla ricorrente si fonda in ogni caso sul fabbisogno effettivo di quest’ultima nei periodi fiscali 2017 e 2018, che la stessa ha dichiarato essere stato integralmente coperto dai redditi del marito. Del resto, la contribuente non quantifica neppure il suo presunto reddito inferiore, limitandosi a pretendere che non può esserle attribuito alcun reddito a titolo di contributi alimentari. Ciò che in ogni caso non è ammissibile, considerato come la stessa non avrebbe potuto far fronte al suo mantenimento senza il contributo economico dell’ex marito. A ciò si aggiunge che il contributo alimentare imposto alla ricorrente – circa CHF 8'000.‑ mensili – è inferiore non solo al fabbisogno di CHF 9'800.‑ e al contributo alimentare di CHF 8'600.‑ fissati dal Pretore, ma pure al fabbisogno e al contributo alimentare da lei stessa rivendicati nell’ambito della separazione (CHF 13'536.‑/CHF 15'000.‑)”.
G. Il 26 settembre 2022, la patrocinatrice della ricorrente replica alle osservazioni dell’RS 1, affermando che “contestata è la somma dei prelievi calcolati dal marito e supinamente accettati dall’Autorità fiscale”.
Infatti, “i prelievi effettuati dalla signora RI 1, ancorché contestati nell’ammontare, non erano destinati unicamente alla sua persona, bensì al suo nucleo famigliare composto da lei e dai due figli maggiorenni”. Come visto, “il marito ha fatto fronte al mantenimento dell’intera famiglia, lasciando alla moglie la piena disponibilità del suo conto bancario sul quale riceveva il salario”. Tale assetto contributivo è stato successivamente modificato con l’accordo intervenuto dinnanzi al Pretore.
L’avv. RA 1 spiega che “il debito mantenimento dell’intera famiglia comporta il pagamento di tutte le spese (compreso l’onere fiscale) e si riferisce pure al debito mantenimento dei figli maggiorenni che vivono con la madre”.
Conclude affermando che “non spetta […] alla moglie provare che i prelievi in contanti non sono alimenti, visto che nessuno ha mai portato la prova della correlazione tra carte di credito in uso e beneficiario”.
Litigioso è dunque “l’importo dei prelievi e la mancanza di ogni prova di chi li ha effettuati e di chi ne ha beneficiato”. Secondo la patrocinatrice dell’insorgente, “poiché il marito ha accettato di far fronte al mantenimento dell’intera famiglia, egli non può far valere una correlazione tra gli importi prelevati dalla moglie (per lei, per la famiglia e per debiti comuni dei coniugi) come contributi alimentari della medesima”.
Diritto
Le prestazioni in adempimento degli obblighi del diritto di famiglia sono in linea di principio esenti da imposte ai sensi dell'art. 24 lett. e LIFD e dell’art. 23 lett. e LT. Questa è l'inevitabile conseguenza dell'attuale tassazione della famiglia, in quanto i flussi di prestazioni per coprire il mantenimento all'interno della famiglia sono irrilevanti ai fini dell’imposta sul reddito. Tuttavia, non appena la comunione coniugale cessa a seguito di un divorzio, di una separazione giudiziale o di fatto, si pone la questione di come tali prestazioni debbano essere trattate ai fini fiscali per ciascuno degli ex partner che ora sono tassati separatamente. La LIFD, come pure la LT, applicano il principio della corrispondenza, secondo il quale le prestazioni sono deducibili presso chi le fornisce e, specularmente, imponibili per chi le riceve. In questo modo, si realizza al meglio il principio dell’imposizione secondo la capacità contributiva (Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, 2a ediz., Basilea 2019, n. 47 ad art. 23 LIFD, p. 728 s.).
1.2.
Giusta gli articoli 23 lett. f LIFD e 22 lett. f LT sono imponibili gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale.
I contributi di mantenimento, che servono alla copertura dei bisogni vitali correnti e non devono creare un incremento patrimoniale presso colui che li riceve, possono avere svariate forme: pagamenti diretti e indiretti, importi fissi e variabili, pagamenti ricorrenti e una tantum. In linea di principio, i contributi alimentari ricevuti da un contribuente in caso di divorzio, separazione legale o di fatto sono imponibili come reddito (Locher, op. cit., n. 53 ad art. 23 LIFD, p. 731).
1.3.
I contributi di mantenimento sono di regola stabiliti in una decisione giudiziaria o in una convenzione (v. Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4a ediz., Basilea 2022, n. 23a ad art. 23 LIFD, p. 563 s.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 60 ad art. 23 LIFD, p. 486).
Venendo al caso in disamina, la ricorrente si aggrava contro l’imposizione di “alimenti ricevuti per sé” in ragione di fr. 97'020.‑ per il periodo fiscale 2017 e di fr. 96'688.‑ per il periodo fiscale 2018, sostenendo che, per i periodi fiscali in questione, non vi era alcun accordo con l’ex marito riguardo ai contributi alimentari. Dalla separazione e fino al 31 dicembre 2018, per il mantenimento di tutta la famiglia, la ricorrente ammette peraltro di aver potuto attingere agli averi depositati sul conto dove veniva versato lo stipendio dell’ex marito.
Con il presente ricorso, l’insorgente contesta sia la natura sia l’importo degli “alimenti ricevuti per sé”, aggiunti dall’autorità di tassazione.
2.2.
Dapprima, ci si domanda se la ricorrente abbia beneficiato di contributi alimentari.
Nel caso di una separazione di fatto o di un’autorizzazione giudiziaria alla vita separata nell’ambito della procedura di protezione dell’unione coniugale, l’obbligazione alle prestazioni di mantenimento si fonda sugli articoli 163 ss e 176 Codice Civile (Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 24 ad art. 23 LIFD, p. 564 s.).
Come visto, i contributi di mantenimento sono di regola stabiliti in una decisione giudiziaria o in una convenzione. Tuttavia, possono essere imposti ex art. 23 lett. f LIFD anche quando sono versati senza una decisione giudiziaria o un accordo (Hunziker/Mayer-Knobel, loc. cit.).
Non necessariamente i contributi di mantenimento devono rivestire la forma di prestazioni in denaro dirette e ricorrenti, come, nel caso di specie, quelle fissate a partire dal 1° gennaio 2019. Può trattarsi anche di versamenti indiretti, come per esempio il pagamento dei premi della cassa malati, delle imposte, degli oneri ipotecari o dei costi i di locazione oppure consistere in vere e proprie prestazioni in natura, come per esempio quando il beneficiario degli alimenti vive gratuitamente nella casa o nell’appartamento dell’ex partner (Locher, op. cit., n. 54 ad art. 23 LIFD, p. 994; Circ. AFC no. 30, 14.1.2., p. 31).
In una sentenza del 29 febbraio 2016 (RDAF 2016 II 602), il Tribunale federale ha avuto modo di decidere che, dopo la costituzione di economie domestiche e domicili separati, con il conseguente abbandono definitivo della volontà di continuare l’unione coniugale, si deve ritenere che sia intervenuta una separazione di fatto dei coniugi, in quanto a questo punto diventa evidente l'imminente separazione delle risorse comuni, che sembra essere solo una questione di tempo. Il semplice fatto che i coniugi continuino a disporre di un conto bancario in comune per un tempo determinato, per provvedere al proprio mantenimento, non basta per escludere che vi sia stata una separazione di fatto, che si evince invece dal quadro complessivo della loro situazione. Nel caso in esame, i coniugi avevano finanziato le rispettive spese di mantenimento in modo separato, attingendo al conto bancario del marito, sul quale confluiva il suo stipendio (consid. 3.3). I prelevamenti della moglie dal conto comune, alimentato quasi esclusivamente con lo stipendio del marito, costituivano contributi di mantenimento. Secondo l’Alta Corte, il fatto che i coniugi avessero potuto fissare l’ammontare definitivo dei contributi solo dopo essere rimasti separati per alcuni mesi non era un motivo per negare la deduzione degli alimenti, in mancanza di versamenti per un importo determinato (consid. 4).
2.3.
La sentenza di separazione del 19 dicembre 2018 attesta che “anche se non esplicitamente, le parti si sono accordate sull’assetto contributivo durante la vita separata, nel senso che il marito avrebbe fatto fronte al mantenimento dell’intera famiglia lasciando alla moglie la piena disponibilità del conto bancario sul quale viene versato il suo stipendio”. Di conseguenza, “il giudice a protezione dell’unione coniugale fissa il nuovo contributo alimentare […] solo per il futuro”. La stessa ricorrente ha ammesso che “il suo debito mantenimento, così come quello dei figli maggiorenni e del marito, è sempre stato garantito”. In altre parole, dalla separazione e fino al 31 dicembre 2018, tra la ricorrente e l’ex marito vi era un accordo, secondo cui lei poteva beneficiare delle prestazioni per il suo mantenimento, attingendo liberamente al conto bancario del marito. Nella fase precedente la decisione pretorile, tale accordo è sempre stato rispettato, come ammesso anche dalla stessa ricorrente.
La decisione del 19 dicembre 2018, ad istanza della ex moglie, ha effetto solo a partire da tale data e fissa a fr. 8'600.‑ mensili il contributo alimentare per l’insorgente (che lei stessa quantificava in fr. 15'000.‑ al mese) e a fr. 3'000.‑ mensili per ciascuno dei due figli maggiorenni, a far tempo dal 1° gennaio 2019 (“solo per il futuro”; v. incarto __________, consid. 6, p. 16 s.).
Da notare, come giustamente rilevato sia dall’autorità di tassazione nella richiesta di documentazione del 2 settembre 2020 sia dall’PI 1 nelle sue osservazioni, che nei periodi fiscali sub judice ben difficilmente la ricorrente avrebbe potuto far fronte ai propri bisogni vitali con il suo solo stipendio (fr. 1'200.‑ mensili nel 2017 e nel 2018; v. incarto , consid. 5b, p. 15). Nei periodi fiscali 2017 e 2018, la ricorrente ha dovuto giocoforza far capo al contributo di mantenimento proveniente dalla disponibilità finanziaria dell’ex marito, e meglio attingendo direttamente e personalmente (v. email del 21.09.2020 a RS 1) al conto bancario sul quale veniva versato il salario dell’ex marito.
2.4.
Nella fattispecie, la ricorrente ha potuto attingere liberamente al conto del marito per far fronte sia al proprio sostentamento sia a quello dei figli maggiorenni sia per il governo della casa. Se ne può concludere che le prestazioni di cui ha beneficiato nel corso dei periodi fiscali 2017 e 2018, ricorrendo appunto al conto bancario dell’ex marito, corrispondano a delle prestazioni di mantenimento e, in quanto reddito, debbano essere imposte.
Assodato che quanto ricevuto dalla ricorrente nei periodi fiscali 2017 e 2018 è un contributo di mantenimento, si rivela necessario verificare se la commisurazione degli elementi aggiunti dall’Ufficio alle tassazioni della ricorrente sia corretta.
3.2.
Secondo il principio di corrispondenza, il contribuente che versa degli alimenti al coniuge divorziato, separato legalmente o di fatto può dedurli dal proprio reddito lordo (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT), mentre presso l’ex coniuge che li riceve sono imponibili quali reddito sulla base dell’art. 23 lett. f LIFD (Locher, op. cit., n. 49 ad art. 23 LIFD, p. 729).
Secondo tale principio, inoltre, la prestazione imponibile deve corrispondere all’importo di quella ammessa in deduzione al debitore della prestazione (Locher, op. cit., n. 55 ad art. 23 LIFD, p. 731 s.).
3.3.
Va ricordato che l’insorgente non aveva dichiarato alcun contributo di mantenimento, nella propria dichiarazione d’imposta. In queste circostanze, l’autorità di tassazione ha dovuto procedere alla ricostruzione dell’ammontare delle prestazioni alimentari in base alla documentazione a disposizione. È comprensibile, nella prospettiva del principio di corrispondenza, che abbia preso in considerazione i dati risultanti dalla dichiarazione del marito.
Dalle decisioni di tassazione dopo reclamo dell’ex marito, emesse il 3 giugno 2021, si evince che l’RS 1 gli ha concesso la deduzione degli “alimenti versati al coniuge divorziato o separato” in ragione di fr. 97'020.‑ per il periodo fiscale 2017 e di fr. 96'688.‑ per il periodo fiscale 2018.
L’Ufficio di tassazione non ha tuttavia ripreso semplicemente gli importi fatti valere dal contribuente, ma ha proceduto ad una verifica dell’ammontare dei prelevamenti fatti dalla moglie. L’ex marito aveva infatti chiesto in deduzione gli alimenti versati al coniuge separato in ragione di fr. 103'200.‑ (v. DI 2017 e 2018, presentate rispettivamente il 20 marzo 2019 e il 29 luglio 2020, dopo la decisione del Pretore). Nelle decisioni di tassazione, l’autorità fiscale non aveva concesso alcuna deduzione per alimenti né per il 2017 né tantomeno per il 2018, “non essendo comprovato in modo inequivocabile quanto effettivamente versato alla signora RI 1 durante l’anno 2017 [risp. 2018]. La sentenza del Pretore, fissa infatti il contributo alimentare a far tempo dal 1° gennaio 2019” (decisioni di tassazione IC/IFD 2017 e 2018 del 28 ottobre 2020).
Solo in seguito al reclamo, dopo aver verificato l’ammontare dei prelevamenti dal conto bancario del marito, l’autorità di tassazione ha ammesso in deduzione dal reddito di quest’ultimo gli importi di fr. 97'020.‑per il periodo fiscale 2017 e fr. 96'688.‑per il periodo fiscale 2018.
3.4.
La ricorrente contesta “la somma dei prelievi calcolati dal marito e supinamente accettati dall’autorità fiscale”, ovvero fr. 97'020.‑ per il 2017 e fr. 96'688.‑ per il 2018.
Come già ricordato, nell’ambito delle tassazioni separate di due ex coniugi e nel rispetto del principio della concordanza, l’importo della prestazione imponibile deve corrispondere all’importo di quella ammessa in deduzione. Nella fattispecie, sia le decisioni impugnate sia le decisioni di tassazione dopo reclamo dell’ex marito riportano importi identici.
Come pure è già stato rilevato, l’autorità di tassazione non ha “supinamente” ripreso l’ammontare degli alimenti fatto valere dal marito nella sua dichiarazione. Al contrario, in un primo tempo non ha ammesso in deduzione alcun contributo di mantenimento e, in seguito al reclamo del contribuente, ha riconosciuto una deduzione parziale, alla luce dei prelevamenti documentati.
Neppure nel ricorso in esame, del resto, la ricorrente produce documentazione che consenta di commisurare in modo più attendibile l’ammontare delle prestazioni di cui ha beneficiato. Si è limitata ad affermare che non spettava a lei bensì all’ex marito dimostrare di aver versato tali importi. Ciò che verosimilmente lui ha fatto, visto che l’RS 1 in sede di reclamo gli ha concesso la deduzione per “alimenti versati al coniuge divorziato o separato” in ragione di fr. 97'020.‑ per il 2017 e fr. 96'688.‑ per il 2018.
Non si comprende pertanto come possa pretendere che non sia “provata la causalità tra i prelievi e gli asseriti contributi alimentari” a lei imputati (cfr. replica del 26.9.2022 alle osservazioni 26.8.2022 della Divisione delle contribuzioni).
3.5.
Alla luce della sentenza con cui sono state successivamente determinate le obbligazioni alimentari, gli importi stabiliti con le decisioni contestate potrebbero addirittura apparire prudenziali.
Se si paragonano infatti gli importi degli elementi aggiunti dall’RS 1 alle tassazioni 2017 e 2018 e quanto calcolato dal Pretore quale fabbisogno effettivo della ricorrente, i primi risultano inferiori a quanto fissato dalla decisione pretorile. Ed anche a quanto richiesto dalla stessa contribuente per il suo personale sostentamento nella procedura davanti al Pretore, ovvero fr. 15'000.‑ al mese.
Inoltre, diversamente da quanto sostiene l’insorgente, ben difficilmente negli importi accertati dall’RS 1 sono contemplati anche i contributi di mantenimento destinati ai due figli maggiorenni, stabiliti in fr. 3'000.- al mese per ciascuno e il fabbisogno del marito (che si attestava a fr. 13'450.‑ mensili; v. inc. __________, consid. 6, p. 16).
3.6.
L’operato dell’RS 1 merita pertanto di essere tutelato e le decisioni di tassazione IC/IFD 2017 e IC/IFD 2018 dopo reclamo emesse il 4 maggio 2022 sono dunque confermate.
Visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico della ricorrente.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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