AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2022.244
Data decisione, Autorità: 19.12.2022, CDT
Titolo: Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione, asserita impossibilità di presentare dichiarazione in formato elettronico
Incarto n. 80.2022.244
Lugano 19 dicembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 3 ottobre 2022 contro la decisione del 7 settembre 2022 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
A. Non avendo la Signora RI 1, domiciliata a __________, inoltrato la dichiarazione d’imposta 2021, entro il termine del 30 aprile 2022, in assenza di proroghe di tale termine, l’RS 1 (di seguito UT) ha inviato alla ricorrente un richiamo il 16 maggio 2022. In seguito, con decisione del 14 giugno 2022, l’autorità fiscale ha diffidato la contribuente ad adempiere ai propri obblighi procedurali. Non avendo dato seguito alla diffida, con decisione del 12 luglio 2022 l’UT ha inflitto alla contribuente una multa di fr. 100.– per violazione degli obblighi procedurali, rinnovando contemporaneamente la diffida a presentare la dichiarazione d’imposta entro 20 giorni e avvertendola che, scaduto infruttuosamente anche questo ulteriore termine, l’UT avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio.
B. Il 1. settembre 2022 (timbro postale dell’invio APlus) la contribuente ha presentato reclamo contro la multa disciplinare, dichiarando di non aver potuto inoltrare la dichiarazione d’imposta in quanto, a quel momento, non aveva ricevuto un modello di dichiarazione cartacea e di non disporre degli strumenti tecnici necessari per compilare la dichiarazione in maniera telematica.
C. Con decisione su reclamo del 7 settembre 2022, trasmessa mediante invio APlus alla contribuente, l’UT dichiarava irricevibile il reclamo, siccome intempestivo, poiché inoltrato dalla contribuente oltre il termine legale di 30 giorni.
D. Con ricorso del 3 ottobre 2022 RI 1 insorge contro la decisione su reclamo, riconfermando, come motivo della sua condotta, il fatto di non essere dotata degli strumenti informatici necessari per procedere allo scarico e alla compilazione del modulo di tassazione in via telematica. La ricorrente, inoltre, nello stesso reclamo ribadisce la sua richiesta di poter ricevere il modulo di tassazione in formato cartaceo.
E. Nelle more della procedura, l’11 ottobre 2022 la ricorrente comunica spontaneamente di aver ricevuto dall’RS 1, il modulo di dichiarazione d’imposta in formato cartaceo e, nello stesso scritto, si dichiara pronta ad inoltrarlo all’UT.
F. Con comunicazione del 18 ottobre 2022, l’UT si è limitato ad informare del fatto di aver nel frattempo proceduto alla tassazione d’ufficio, nei confronti della ricorrente, non avendo da questa ricevuto alcuna dichiarazione compilata. Nel merito della questione impugnata, l’UT non ha prodotto alcuna osservazione.
Diritto
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Nel caso in esame, l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo riguardante la sua decisione, poiché tardivo. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale d’irricevibilità del reclamo interposto dal contribuente contro la multa disciplinare per violazione degli obblighi di procedura e non procederà ad alcun esame del merito.
L’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale (applicabile anche al caso di reclamo contro una decisione di multa disciplinare per violazione degli obblighi procedurali per il rimando posto all’art. 266 cpv. 4 LT) e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta (applicabile per il rinvio posto all’art. 182 cpv. 3 LIFD) stabiliscono che, contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione entro trenta giorni.
Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando sussiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
Nel caso che qui ci occupa, contro la multa disciplinare del 12 luglio 2022, la contribuente ha presentato reclamo unicamente il 1. settembre 2022.
Il reclamo era pertanto intempestivo e, non avendo la ricorrente addotto alcun motivo di restituzione in termini, correttamente l’autorità fiscale lo ha dichiarato irricevibile, confermando la multa disciplinare.
Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della contribuente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 150.–
sono a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
Intimazione a:
.
Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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