AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2022.212
Data decisione, Autorità: 07.11.2022, CDT
Titolo: Riscossione: diffida di pagamento della multa per violazione degli obblighi procedurali, reclamo all’Ufficio esazione e condoni, annullamento della decisione adottata dall’Ufficio di tassazione
Incarto n. 80.2022.212
Lugano 7 novembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 19 agosto 2022 contro la decisione del 19 luglio 2022 in materia di diffida di pagamento.
Fatti
A. a.
RI 1, sposato con __________, ha chiesto e ottenuto dall’RS 1 (di seguito: RS 1) una prima proroga per presentare la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020 il 27 aprile 2021 e la seconda il 21 ottobre 2021, dopo aver comunque già ricevuto il richiamo.
Non avendo presentato la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020 entro il 28 febbraio 2022, il ricorrente è stato diffidato (il 15 marzo 2022) e ‑ non avendo nemmeno in questo caso rispettato il termine di rientro previsto ‑ il 12 aprile 2022, l’RS 1 gli ha inflitto una multa disciplinare di fr. 100.‑ sia per l’IC sia per l’IFD (v. decreto no. __________).
b.
Il 13 aprile 2022, l’) inviava al ricorrente il bollettino per pagare la multa disciplinare (importo: fr. 100.‑), da versare entro 30 giorni. L’ informava l’insorgente che “in relazione al decreto di multa”, avrebbe potuto ottenere eventuali informazioni direttamente dall’RS 1, evidenziando che “per la successiva diffida di pagamento [avrebbe percepito] una tassa di fr. 50.‑”.
c.
Non avendo pagato né la tassa di diffida (fr. 50.–) né la multa per violazione degli obblighi procedurali (fr. 100.–), il 22 giugno 2022 l’__________ notificava ad RI 1 una “diffida di pagamento che precede la domanda di esecuzione”, ponendo a suo carico una tassa di fr. 50.‑ (“che precede la domanda di esecuzione”).
L’__________ emetteva una fattura complessiva di fr. 200.‑ e, in calce, evidenziava i rimedi giuridici per reclamare contro la diffida di pagamento.
B. Il 24 giugno 2022, per lettera raccomandata, RI 1 interponeva “reclamo avverso il decreto n. __________ dell’RS 1”.
Il reclamante chiedeva di annullare la diffida di pagamento del 22 giugno 2022 “perché le cause del mancato inoltro sono esterne alla mia volontà”. Infatti, “come noto al predetto servizio, […] il sottoscritto è impossibilitato a presentare il formulario compilato con i dati a causa di una vicenda giudiziaria che mi vede astretto presso il locale carcere penale della __________ prima e giudiziario della __________ poi dallo scorso 11 ottobre 2021”.
Aggiungeva che “lo studio legale __________ […] aveva informato l’UTPF del perdurare della causa ostativa l’inoltro della dichiarazione d’imposta (mancanza di dati e divieto di comunicare con l’esterno). Nonostante ciò, l’UTPF ha comminato in data 15 marzo 2022 una multa [recte: diffida] di CHF 50.00, aumentata a CHF 100.00 in data 12 aprile 2022, fino ad arrivare alla diffida – oggi reclamata – con l’importo raddoppiato”.
Concludeva sottolineando che “in sostanza, la mancata presentazione della dichiarazione d’imposta alla base della diffida contestata deriva da una causa di forza maggiore, non imputabile al sottoscritto, che mi impedisce persino di allegare i documenti sopra menzionati. Essendo, infatti, la mia posizione giudiziaria tutt’oggi sub iudice, sono impossibilitato a raccogliere i dati per la compilazione e i documenti da allegare alla dichiarazione d’imposta (alcuni di natura estera). Potrei presentare un formulario con tutti i valori nulli e senza allegati, ma in tal guisa la dichiarazione sarebbe comunque considerata non inoltrata dal prefato Ufficio”.
Il 27 giugno 2022, l’__________ trasmetteva il suddetto reclamo all’RS 1 “per ragioni di competenza”, informando nel contempo per scritto il contribuente.
Con decisione del 19 luglio 2022, l’RS 1 dichiarava irricevibile il reclamo “contro la multa disciplinare del 12.04.2022”, in quanto tardivo.
C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 presenta ricorso “avverso la decisione su reclamo 19 luglio 2022 dell’RS 1 […], inerente la diffida __________ datata 22 giugno 22”, postulandone l’accoglimento e il conseguente annullamento sia della decisione su reclamo del 19 luglio 2022 emessa dall’RS 1 sia della diffida di pagamento del 22 giugno 2022 notificatagli dall’__________.
A motivo, ribadisce l’impossibilità da un lato di inoltrare la Dichiarazione d’imposta 2020 e, dall’altro, di pagare la multa “a causa della detenzione (quindi dell’isolamento nei contatti con l’esterno e dell’assenza di entrate per pagare anche il benché minimo importo)”. Ciò che però “non ha impedito l’ulteriore emissione della diffida in data 22 giugno 2022 […] tempestivamente reclamata”.
Sostiene che “in data 23 giugno 2022, lo scrivente […] ha appreso telefonicamente della diffida del giorno precedente e ha immediatamente reclamato all’ufficio preposto […] limitandosi ad essa, non potendo più contestare la multa disciplinare __________ del 12 aprile 2022 perché non più nei termini.
Inspiegabilmente, però, non solo l’__________, competente per la diffida […] ha trasmesso il gravame all’RS 1 […] ma quest’ultimo ha trattato il reclamo come se fosse avverso la multa disciplinare 12 aprile 2022, dichiarandolo irricevibile”.
Conclude affermando che “il reclamo 24 giugno 2022 dello scrivente era chiaramente rivolto alla diffida del 22 giugno 2022 e non alla multa disciplinare del 12 aprile 2022. Pertanto, l’Ufficio è incorso in un palese erroneo accertamento dei fatti, dichiarando irricevibile il gravame perché tardivo, seppur presentato il giorno dopo la sua intimazione (sic!)”.
D. Nelle sue osservazioni al ricorso, datate 24 agosto 2022, l’RS 1 afferma di aver ricevuto la comunicazione della situazione del contribuente da parte dell’avv. , sostenendo però che la stessa, oltre ad essere stata “indirizzata all’”, chiedeva di sospendere ogni richiesta in merito ai pagamenti. “Va da sé che non è possibile “sospendere” la presentazione della dichiarazione d’imposta, ma piuttosto va concessa una proroga, per la quale deve essere inoltrata una richiesta esplicita”. Afferma altresì che “essendo la multa inviata ai coniugi RI 1, il fatto che il marito fosse in carcerazione non avrebbe impedito alla moglie, o al suo rappresentante, di inoltrare una nuova richiesta di proroga che sarebbe stata concessa”.
Infine, afferma che “non si comprendono […] le contestazioni del contribuente relative all’ufficio al quale è stato inviato il reclamo. Nel caso il reclamo non fosse rivolto allo scrivente ufficio, multa e diffida dovrebbero essere considerate definitive, di conseguenza parrebbe che la contestazione sia rivolta alla sola diffida di pagamento di Fr. 50 emessa dall’__________”.
Diritto
RS 1, da parte sua, ha dichiarato irricevibile per tardività il reclamo, ritenendo che lo stesso si riferisse alla decisione di multa per violazione degli obblighi procedurali.
Non avendo presentato la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020, al ricorrente è stata dapprima notificata una diffida ad adempiere gli obblighi procedurali (il 15 marzo 2022; art. 198 cpv. 3-5 LT in relazione ad art. 19 Regolamento LT; RL 640.110) e poi gli è stata inflitta una multa disciplinare (il 12 aprile 2022; art. 257 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LT). Entrambe le decisioni sono state adottate dall’RS 1.
Il 22 giugno 2022, l’__________ ha notificato al contribuente una diffida di pagamento di fr. 50.‑, perché non aveva rispettato il termine di pagamento della tassa di diffida del 15 marzo 2022 né la multa per violazione degli obblighi procedurali. La fattura inviatagli ammontava a fr. 200.‑, corrispondenti a fr. 50.‑ per la prima tassa di diffida, fr. 100.‑ di multa disciplinare e fr. 50.‑ relativi alla tassa di diffida di pagamento. Contro quest’ultima, il ricorrente ha presentato reclamo all’__________ in data 24 giugno 2022.
2.2.
Giusta l’art. 242 cpv. 3 LT, in caso di inosservanza dei termini di pagamento, per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato. Contro la diffida (di pagamento) è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione (in casu: l’__________) e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227 (art. 242 cpv. 4 LT). A norma dell’art. 21 cpv. 1 Regolamento LT, per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di pagamento di imposte, di interessi, di multe o di spese viene percepita una tassa di fr. 50.‑.
2.3.
Nel caso di specie, l’__________ ha trasmesso “per competenza” il reclamo del contribuente all’RS 1. Tuttavia, in applicazione dell’art. 242 cpv. 4 LT, l’__________ avrebbe dovuto entrare nel merito del reclamo e adottare una decisione, contro la quale sarebbe stato possibile presentare ricorso davanti alla Camera di diritto tributario. Dal tenore del gravame si evince chiaramente che la decisione impugnata è la diffida del 22 giugno 2022 e non la multa del 12 aprile 2022.
2.4.
A tal proposito, si ricorda che ai sensi dell’art. 192 cpv. 4 LT, un atto presentato a un ufficio incompetente deve essere trasmesso senza indugio all’autorità fiscale competente. Il termine di presentazione dell’atto è reputato osservato se quest’ultimo è giunto all’ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza.
Il reclamo avverso la diffida di pagamento, inviata il 22 giugno 2022, è stato ricevuto dall’__________ il 27 giugno 2022 (v. timbro apposto sullo scritto). Il reclamo era dunque tempestivo. Lo stesso non doveva pertanto essere trasmesso “per competenza” all’RS 1 né quest’ultimo avrebbe dovuto adottare una decisione al riguardo.
La pronuncia di una decisione dopo reclamo senza che il contribuente abbia manifestato la volontà di reclamare deve essere considerata un vizio tanto grave da comportare la nullità della decisione dopo reclamo. Non si tratta infatti di una lacuna nel contenuto della decisione, bensì dell’adozione di una decisione che non avrebbe dovuto essere presa dall’autorità, in mancanza della condizione del reclamo da parte del contribuente (cfr. sentenza CDT n. 80.2021.209/210 del 20 dicembre 2021 consid. 1.5).
Di conseguenza, gli atti devono essere ritornati all’__________, affinché entri nel merito del reclamo ed emani la relativa decisione.
La decisione dopo reclamo dell’RS 1 è nulla. Gli atti sono retrocessi all’__________ perché entri nel merito del reclamo del 24 giugno 2022.
Al ricorrente, avvocato che agisce in causa propria, non si riconoscono ripetibili (cfr. DTF 129 II 297 consid. 5).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione dopo reclamo emessa dall’RS 1 il 19 luglio 2022 è nulla. Gli atti sono trasmessi per competenza all’__________ perché si pronunci nel merito del reclamo del 24 giugno 2022 contro la diffida di pagamento del 22 giugno 2022.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presen Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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