AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2022.206
Data decisione, Autorità: 26.09.2022, CDT
Titolo: Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione, invio successivo alla scadenza del termine attribuito con la diffida, incrocio con la multa
Incarto n. 80.2022.206
Lugano 26 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 agosto 2022 contro la decisione del 15 luglio 2022 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
A. L’Ufficio circondariale di tassazione Lugano (di seguito UT) concedeva ai coniugi RI 1 e RI 2 tre proroghe per inoltro della dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020. L’ultima proroga, concessa il 3 marzo 2022, scadeva il 31 marzo 2022.
Con scritto del 17 maggio 2022, notificato per posta A Plus, l’UT diffidava i contribuenti a presentare la dichiarazione d’imposta entro 20 giorni dalla data di spedizione, ponendo a loro carico una tassa di CHF 50.-.
Con decisione del 14 giugno 2022, l’UT ha inflitto ai contribuenti una multa di CHF 1'200.- per violazione di obblighi di procedura.
B. Con reclamo del 4 luglio 2022, l’avv. RI 1 ha impugnato la multa precisando:
La dichiarazione d’imposta di cui sopra è quindi stata presentata dal sottoscritto e spedita per raccomandata dalla Posta di __________ il 13.06.2022 (confronta conferma di ricevuta potale e copia della lettera al vostro Ufficio) e certamente da voi ricevuta il 14.06.2022, vale a dire il giorno stesso dell’invio della vostra decisione di multa disciplinare.
Il contribuente ha così concluso il reclamo:
Visto quanto sopra e così stando le cose il sottoscritto Avv. RI 1 ritiene che la vostra decisione di multa disciplinare del 14 giugno 2022 di CHF 1'200. - sia stata prematura e anche scorretta, per cui la stessa va pertanto annullata.
C. Con decisione del 15 luglio 2022, l’UT ha respinto il reclamo, argomentando di aver inflitto la multa ai contribuenti, in quanto non avevano “dato seguito alla diffida”, e precisando di avere commisurato la sanzione “in base al dovuto d’imposta cantonale relativo all’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato, ossia quella risalente al periodo fiscale 2017 per il quale tale importo era stato stabilito definitivamente in CHF 67'658.30”. L’autorità fiscale ha inoltre affermato che la multa non viene inflitta nel caso in cui la dichiarazione viene presentata “entro il giorno previsto per l’emissione del provvedimento disciplinare”, mentre invece, se i due invii si incrociano, “il provvedimento mantiene la sua validità”. Nel caso concreto, l’invio del contribuente era “giunto all’ufficio successivamente alla data di spedizione del provvedimento disciplinare”.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, l’avv. RI 1, in rappresentanza altresì della coniuge, chiede l’annullamento della multa, contestando che l’invio della dichiarazione d’imposta, “avvenuto il 13.06.2022 per raccomandata e ricevuto dall’Ufficio circondariale di tassazione Lugano il 14.06.2022” sia “giunto successivamente alla data di spedizione del provvedimento (multa disciplinare), come considerato erroneamente al punto 3 della decisione su reclamo dell’Ufficio circondariale di tassazione, bensì il giorno stesso”.
E. Con osservazioni datate 16 agosto 2022, l’UT si riconferma nella sua decisione su reclamo, precisando in particolare che, pur avendo attribuito ai contribuenti, con la diffida del 17 maggio 2022, un termine a 20 giorni per inviare la dichiarazione d’imposta, aveva atteso ancora fino al 12 giugno 2016 (recte: 2022) prima di infliggergli la multa.
Diritto
La multa disciplinare è basata sugli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
Giusta l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’art. 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che la multa è al massimo di fr. 1'000.-, mentre nei casi gravi o di recidiva può arrivare fino a un massimo di fr. 10'000.-.
Di tenore sostanzialmente uguale è l’art. 174 LIFD.
1.2.
Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due condizioni distinte:
· la prima, soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione oppure omissione intenzionale, o anche per semplice negligenza;
· e la seconda oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. CDT 80.2017.228 del 2 marzo 2018, consid. 1.3, con rimandi).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione, bensì detiene anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9; CDT 80.2017.4 del 6 marzo 2017, consid. 1.3).
Nel caso in disamina, al ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato entro il termine impartitogli, e nonostante la diffida, la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020.
2.2.
Secondo l’art. 198 LT, di analogo tenore all’art. 124 LIFD:
· i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente (cpv. 1);
· il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito (cpv. 2);
· il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (cpv. 3).
2.3.
Giusta l’art. 266 cpv. 1 LT, le multe per violazione di obblighi procedurali di cui all’art. 257 LT sono pronunciate dall’autorità fiscale competente.
Secondo il capoverso 4 di questa norma, alle procedure per violazione degli obblighi di procedura e a quelle per sottrazione d’imposta, sono applicabili le norme della procedura di tassazione e di ricorso.
Di tenore analogo è l’art. 182 LIFD.
Il ricorrente sostiene che l’invio in data 13 giugno 2022 della sua dichiarazione d’imposta non è giunto successivamente alla data di spedizione della multa disciplinare, bensì il giorno stesso, il 14 giugno 2022. Ciò giustificherebbe l’annullamento della sanzione.
3.2.
Va ricordato all’insorgente che, in data 17 maggio 2022, era stata notificata a lui e alla moglie una diffida, con cui veniva loro attribuito un termine di 20 giorni dalla data di spedizione per inviare la dichiarazione d’imposta, con la comminatoria che, in caso di inosservanza della diffida, gli sarebbe stata inflitta una multa. Scaduto tale termine, la violazione degli obblighi procedurali sarebbe stata consumata e l’UT sarebbe stata legittimata a sanzionare i contribuenti.
In base a quanto si evince dagli atti prodotti dall’UT e dal ricorrente, il termine ultimo per dare seguito alla richiesta è stato il 7 giugno 2022. L’autorità fiscale afferma di aver atteso comunque ancora “fino al 12 giugno 2016 (recte: 2022)” prima di punire i contribuenti. Sulla decisione del 14 giugno 2022, con cui è stata inflitta la multa, si legge infatti che sono stati considerati i “rientri… fino al: 12.06.2022”.
3.3.
Sebbene la spiegazione fornita dall’Ufficio di tassazione, nella decisione impugnata, non sia particolarmente chiara, lasciando intendere che la multa possa essere evitata anche solo se la dichiarazione viene inviata il giorno stesso in cui viene adottata la decisione di multa (“Se l’invio del contribuente giunge all’ufficio entro il giorno previsto per l’emissione del provvedimento disciplinare quest’ultimo decade”), il ricorso deve essere respinto.
Come già ricordato, infatti, il Tribunale federale ha affermato che il contribuente può essere punito per violazione degli obblighi procedurali anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (sentenza del 28 marzo 1996, in RF 51/1996 p. 481 = ASA 66 p. 142 = StE 1997 B 101.1 n. 9, consid. 3c).
Una volta scaduto il termine attribuito ai ricorrenti con la diffida, erano pertanto adempiuti i presupposti perché gli stessi fossero sanzionati per violazione degli obblighi procedurali. Il fatto che poi l’autorità fiscale abbia atteso ancora una settimana, prima di considerare punibile l’infrazione, è irrilevante.
La decisione impugnata, con cui l’autorità fiscale ha inflitto al ricorrente una multa per violazione degli obblighi procedurali, è pertanto legittima.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto, nella misura di cui è ricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.-
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.-
per un totale di fr. 380.-
sono a carico del ricorrente.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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