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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2022.159
Data decisione, Autorità: 21.09.2022, CDT
Titolo: Procedura: reclamo, motivazione della decisione, mancata indicazione per l’indeducibilità di spese per il taglio di alberi, rinvio degli atti
Incarto n. 80.2022.159
Lugano 21 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 21 giugno 2022 contro la decisione del 20 giugno 2022 in materia di IC 2021.
Fatti
A. RI 1, domiciliato a __________ (ZH), è limitatamente assoggettato alle imposte nel Canton Ticino, quale proprietario del fondo n. __________ del Comune di Lavizzara (__________).
Nella dichiarazione d’imposta 2021, il contribuente ha in particolare attribuito al suddetto fondo un valore locativo di fr. 3'325.- e ha fatto valere in deduzione spese di gestione e manutenzione per complessivi fr. 1'227.-, producendo copia della fattura dell’assicurazione __________ per l’importo di complessivi fr. 634.80 e una fattura dell’Azienda Forestale __________ per l’importo di fr. 592.35.
B. Notificando al contribuente la tassazione IC 2021, con decisione 25 maggio 2022, l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno (di seguito UT), ha commisurato il reddito imponibile in fr. 2'500.- e quello determinante per l’aliquota in fr. 166'800.-, stabilendo l’imposta cantonale in fr. 329.-. Rispetto alla dichiarazione presentata, per quanto concerne il fondo n. __________, l’autorità fiscale ha riconosciuto una deduzione per spese di gestione e manutenzione immobili solo nella misura di fr. 635.- (anziché di fr. 1'227.-, come postulato), con la seguente motivazione:
5.5 Deduzione ammessa nella misura del 10% per immobili fino a 10 anni e del 20% per immobili con più di 10 anni.
5.5 Spese per acqua, fognatura, illuminazione, manutenzione giardino, riscaldamento, portineria, sgombero neve, ecc. non deducibili salvo presentazione del conteggio delle spese accessorie assunte dagli inquilini.
C. Il contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo datato 30 maggio 2022, contestando il mancato riconoscimento delle spese di manutenzione derivanti dall’intervento dell’Azienda forestale e specificando quanto segue:
Nella Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, in vigore dal 01.01.1993, non esistono delle prescrizioni di adattare i costi in percentuale al reddito brutto - vuol dire, che la legislazione esistente preferisce gli importi assoluti! Sarebbe un chiaro arbitrario di cambiare il sistema di tassazione! Nella parte più in alto della particella no. __________
D. Con decisione del 22 giugno 2022, l’UT di Locarno ha parzialmente accolto il gravame, riconoscendo in deduzione come spese di gestione e manutenzione immobili l’importo di fr. 671.- a fronte dei precedenti fr. 635.-. L’autorità fiscale ha precisato, infatti, come la fattura relativa all’assicurazione immobiliare fosse deducibile, aggiungendo un ulteriore importo di fr. 36.- al totale complessivo. Per contro, e nonostante le motivazioni inserite nel reclamo da parte del contribuente, la fattura dell’azienda forestale non è stata dedotta.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insiste nel richiedere la deduzione dell’importo di fr. 592.- precisando che l’immobile di sua proprietà, sito a __________, particella n. __________, è composto come segue:
Edificio m2 56
Bosco fitto m2 2522
Campo, prato, pascolo m2 1786
All’interno della proprietà, e più precisamente nel bosco, sarebbe presente una presa d’acqua potabile che, in seguito alle tempeste occorse nel mese di novembre 2020, sarebbe stata ricoperta con del legname. Ciò avrebbe reso necessario l’intervento di manutenzione da parte dell’Azienda Forestale di __________ nell’anno 2021, per i cui costi, da lui sostenuti, chiede la deduzione. Avendo il ricorrente 79 anni, riuscirebbe più ad occuparsi in autonomia dei lavori afferenti al bosco.
F. Con le proprie osservazioni del 27 giugno 2022, l’UT di Locarno si riconferma nelle proprie affermazioni, ritenendo che i lavori svolti nel rustico non siano da considerarsi come costi di manutenzione e, di conseguenza, non siano fiscalmente deducibili.
Diritto
Secondo l’art. 9 cpv. 3 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi. I Cantoni possono inoltre prevedere deduzioni per la protezione dell’ambiente, per provvedimenti di risparmio.
L’art. 9 cpv. 3 lett. a LAID indica che il Dipartimento federale delle finanze determina in collaborazione con i Cantoni quali investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell’ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione.
1.2.
Per l’art. 31 cpv. 2 della Legge tributaria cantonale (LT), il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi.
L’art. 31 cpv. 2bis LT prevede che gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente come pure le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione siano assimilati alle spese di manutenzione nella misura stabilita per l’imposta federale. Essi sono deducibili nel corso dei due periodi fiscali successivi, se non possono essere interamente presi in considerazione nel periodo fiscale durante il quale sono stati sostenuti.
Non sono per contro deducibili le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente (art. 33 lett. a LT) e le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali (art. 33 lett. d LT).
Nella fattispecie in esame, l’Ufficio di tassazione ha negato la deduzione delle spese per un intervento dell’Azienda Forestale di __________, relativa a “taglio e sistemazione alberi nel suo rustico a __________”. Con la decisione di tassazione del 25 maggio 2022, ha giustificato il proprio operato con l’affermazione secondo cui “spese per acqua, fognatura, illuminazione, manutenzione giardino, riscaldamento, portineria, sgombero neve, ecc. non deducibili salvo presentazione del conteggio delle spese accessorie assunte dagli inquilini”. Nella decisione dopo reclamo del 22 giugno 2022, ha sostenuto che “la fattura dell’azienda forestale non è deducibile, nonostante le motivazioni inserite nella sua lettera”.
2.2.
Contro la decisione, con cui l’Ufficio di tassazione non ha riconosciuto la deduzione delle spese di manutenzione sopportate dal contribuente, è stato interposto reclamo, come previsto dagli articoli 206–208 LT.
In caso di reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; v. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).
Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 I a 136 consid. 2a p. 138, 118 I a 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 I a 242 consid. 2, 112 I a 109 consid. b e rimandi, 111 I a 1).
Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (p. es. DTF 111 I a 1, consid. 3a; DTF 107 I a 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 I a 3).
2.3.
Con la decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha respinto il reclamo del contribuente, limitandosi ad affermare che “la fattura dell’azienda forestale non è deducibile, nonostante le motivazioni inserite nella sua lettera”.
Con questa frase, l’autorità fiscale non si è effettivamente confrontata con le censure del reclamante, che sosteneva che il compenso pagato all’azienda forestale fosse un costo deducibile, in quanto riferito alla manutenzione della sua proprietà immobiliare di __________. In particolare, non ha neppure tentato di spiegare al reclamante perché “le motivazioni inserite nella sua lettera” non consentissero di accogliere il suo reclamo. La motivazione della decisione appare pertanto tautologica e come tale non conforme alle esigenze stabilite dalla legge e dalla Costituzione federale.
Il palese vizio della decisione impugnata non è stato sanato neppure nella procedura di ricorso. Pur avendo presentato osservazioni al ricorso, l’autorità di tassazione ha genericamente affermato di ritenere che i “lavori svolti nel rustico non siano da considerare quali costi di manutenzione, quindi non siano da considerare fiscalmente deducibili”. Anche in questo caso, non ha indicato le ragioni per cui i costi non sarebbero deducibili. Sostenendo non trattarsi di “costi di manutenzione”, si potrebbe concludere che li abbia considerati spese di miglioria oppure spese per il mantenimento del contribuente. In mancanza di ulteriori indicazioni, non ha tuttavia consentito allo stesso contribuente di motivare il suo ricorso né alla Camera di diritto tributario di verificare la fondatezza e la legalità della decisione contestata.
Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
La decisione su reclamo del 22 giugno 2022 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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