AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2022.64
Data decisione, Autorità: 11.07.2022, CDT
Titolo: Procedura: revisione, decisione influenzata da crimine o delitto, pretese inadempienze del contabile poi suicidatosi, mancata vigilanza degli organi societari
Incarti n. 80.2022.64 80.2022.65
Lugano 11 luglio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 14 marzo 2022 contro la decisione del 16 febbraio 2022 in materia di revisione IC e IFD 2018.
Fatti
A. La RI 1 è stata iscritta a registro di commercio il 01.04.2015. La società aveva fino al 10.10.2017 sede a Lugano e successivamente a Massagno ed è sottoposta annualmente alla revisione limitata. Membro del consiglio d’amministrazione con firma individuale è __________.
B. Il 17.08.2020 l’ufficio di tassazione delle persone giuridiche (in seguito UTPG) diffidava la contribuente a presentare la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2018. Non avendo dato seguito a tale richiesta il 18.01.2021, l’UTPG infliggeva alla società una multa disciplinare di CHF 400.- per violazione degli obblighi procedurali e rinnovava la diffida ad adempiere, con l’indicazione che in caso di inosservanza si sarebbe proceduto alla tassazione d’ufficio (art. 204 LT, art. 130 LIFD).
C. Con decisione del 20.03.2021, inviata alla contribuente per raccomandata, l’UTPG notificava alla società contribuente la tassazione IC/IFD 2018, allestita d’ufficio per mancata presentazione della dichiarazione fiscale. L’utile imponibile (IC/IFD) era commisurato in CHF 50'000.- e il capitale imponibile (IC) in CHF 236'000.-.
La decisione di tassazione passava in giudicato, poiché non impugnata dalla contribuente.
D. Il 16.08.2021 la contribuente presentava un’istanza di revisione della decisione di tassazione 2018 (IC/IFD). Quale principale motivo di revisione veniva indicata la commissione di “un crimine o un delitto che ha influito sulla decisione o sulla sentenza” (art. 232 cpv. 1 lett. c LT; art. 147 cpv. 1 lett. c LIFD).
La società riferiva che il 21.05.2021, successivamente al dissequestro della documentazione in possesso della contabile della società, signora __________, suicidatasi il 27 aprile 2021, sarebbero “emerse le inadempienze accumulatesi nel corso del tempo non da ultimo in relazione gli adempimenti tributari”. La reclamante sosteneva che la contabile avrebbe trascurato i suoi doveri contrattuali ignorando “per lungo tempo le proprie mansioni, nascondendo la sua situazione agli organi sociali”.
Quali mezzi di prova la società allegava una “dichiarazione di ricevuta” della polizia Cantonale datata 21.05.2021 e un’immagine ritraente due cumuli di carta adagiati su un pavimento: il primo composto da delle buste dello stato del Canton Ticino e della Confederazione Svizzera, in buona parte stracciate a metà e recanti la scritta “casella postale __________”. L’altro cumulo è composto da carta e documenti non leggibili.
E. Con decisione del 28.09.2021 l’UTPG respingeva l’istanza di revisione. Secondo l’autorità di tassazione, la decisione di tassazione 2018 era stata regolarmente notificata; la società aveva omesso di osservare i suoi obblighi di collaborazione per 3 anni fiscali consecutivi (2016-2018) ed era stata conseguentemente tassata d’ufficio; la società era sottoposta a revisione limitata annuale; i bilanci e le dichiarazioni fiscali potevano essere sottoscritti unicamente dall’amministratore unico signor __________ (in seguito anche: AU); e l’operato di un rappresentante o di un suo ausiliario vincola il contribuente. In queste circostanze, gli organi della società avrebbero potuto e dovuto accorgersi delle (asserite) inadempienze commesse dalla loro dipendente e, usando la dovuta diligenza, avrebbero potuto far valere le loro osservazioni nel quadro della procedura ordinaria di tassazione.
F. Avverso la decisione del 28.09.2021 la contribuente presentava reclamo, ribadendo fondamentalmente gli argomenti presentati nell’istanza di revisione.
La reclamante indicava che gli organi della società non erano mai entrati in possesso della decisione di tassazione 2018 a causa del comportamento delittuoso della contabile e che alla società non poteva essere rimproverata alcuna violazione dell’obbligo di diligenza. Inoltre la contribuente contestava l’avvenuta notificazione della decisione, sostenendo che l’UTPG non era in grado di dimostrare la corretta intimazione della stessa.
Con decisione del 14.02.2022 l’UTPG respingeva il reclamo, riproponendo integralmente le stesse argomentazioni addotte nella decisione del 28.09.2021.
G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto Tributario, la RI 1 chiede l’annullamento della decisione di tassazione del 25.03.2021 e l’accoglimento dell’istanza di revisione, argomentando che __________ avrebbe commesso il reato di “distruzione di documenti” (art. 254 cpv. 1 CP) a danno della società. A tale riguardo, la contribuente scrive:
“[…] è più che evidente che la persona in oggetto [__________ __________] sia stata nella possibilità oggettiva di commettere il crimine in esame, dato che ha lei stessa ritirato la raccomandata mai giunta a destinazione degli organi della contribuente”. […] Detto questo, appare evidente che la contribuente è stata impedita di intraprendere qualsiasi attività riparatoria durante la procedura ordinaria, che, come detto, si conclude con la crescita in giudicato della decisione di tassazione (notifica d’imposta), e questo a causa di un atto delittuoso che, anche volendo ipotizzare il massimo grado di diligenza, ha reso impossibile alla contribuente di rendersi conto del fatto che la decisione era stata persa.”
La società sostiene che a causa degli (asseriti) atti illeciti commessi dalla sua contabile non avrebbe potuto partecipare alla procedura ordinaria di tassazione per l’anno 2018. Quale mezzo di prova allega l’immagine già descritta (fotografia ritraente molteplici buste stracciate), specificando che l’immagine è stata scattata dalla Polizia.
Contesta inoltre di non essere stata partecipe alla procedura di tassazione anni fiscali 2016 e 2017, come invece sostenuto dall’UTPG, specificando che “l’unico anno dove la contribuente non ha potuto partecipare alla tassazione è il 2018”.
Diritto
La ricorrente lamenta dapprima la mancata notificazione della decisione anno 2018, sostenendo di essere venuta a conoscenza della stessa solo nel corso di maggio 2021.
1.2.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT e art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).
1.3.
Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).
1.4.
Nel caso concreto, la decisione di tassazione 2018 è stata inviata il 23.03.2021 con lettera raccomandata avente numero di tracciamento __________. Il 24.03.2021 è stato lasciato un avviso/invito di ritiro nella casella postale della contribuente. La missiva è stata consegnata brevi manu allo sportello il 29.03.2021. Che la lettera sia stata consegnata direttamente all’AU oppure a un/a rappresentante della società è irrilevante ai fini dell’avvenuta notifica, poiché la decisione si ritiene correttamente notificata quando entra nella sfera di potere del destinatario o di un suo rappresentante (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ed., Vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33).
Il ruolo svolto dalla defunta collaboratrice __________, nell’ambito delle procedure di tassazione della ricorrente, deve in ogni caso essere relativizzato, alla luce delle disposizioni che concernono l’organizzazione e la gestione delle società commerciali.
L’autorità fiscale rimprovera peraltro alla ricorrente di aver trascurato i propri obblighi di collaborazione durante un lasso di tempo considerevole, come dimostra il fatto che, fin dalla sua costituzione, è sempre stata sottoposta a tassazione d’ufficio.
2.2.
La procedura ordinaria di tassazione impone al contribuente di “presentare la dichiarazione d’imposta” e in particolare di “compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito” (art. 198 LT).
2.3.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale Federale, in analogia a quanto previsto dal diritto privato, la colpa di un rappresentante contrattuale (art. 32 ss. CO) o di un suo ausiliario (art. 101 CO) non è in ogni caso mai opponibile all’autorità fiscale, ma va semmai ascritta al contribuente stesso, dal momento che concerne unicamente i rapporti contrattuali fra mandante e mandatari (cfr. TF 2C_699/2012 del 22.10.2012 consid. 3.3 f. con rinvii; TF 2A_11/2002 del 11.02.2002 Consid. 2.; cfr. Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, p. 619).
2.4.
L’art. 55 CC prevede che gli organi obblighino la persona giuridica così nella conclusione dei negozi giuridici, come per effetto di altri atti od omissioni.
Tra le competenze inalienabili del consiglio di amministrazione rientra in particolare l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società (art. 716a cpv. 1 cifra 3 CO) e l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni (art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO).
Secondo l’art. 725 CO nell’adempimento delle loro funzioni l’amministratore e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad eseguire i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società.
L’organo di una società anonima deve prestare particolare attenzione alla scelta delle persone alle quali affida la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli impartisce (cura in instruendo) e alla loro sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare che le leggi vengano rispettate (cfr. DTF 108 V 199 consid. 3a p. 202). Tale dovere risulta accresciuto quando si tratta - come in concreto - di un amministratore unico, ritenuto che se è vero che quest'ultimo può delegare compiti - tra cui quello di assicurare che gli obblighi di diritto fiscale e il pagamento delle imposte venga rispettato -, è altrettanto vero che la delega non lo dispensa dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente adempiute. In qualità di organo egli è in sostanza tenuto ad informarsi periodicamente sull'andamento dell'azienda, in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per rimediare a irregolarità (DTF 114 V 219 consid. 4a pag. 223 e riferimenti).
2.5.
Contrariamente a quanto indicato dalla ricorrente nel suo gravame, dagli atti si evince che la società ha sistematicamente violato i suoi obblighi di collaborazione fin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2015.
Essa è stata multata per la mancata o intempestiva presentazione della dichiarazione d’imposta, il 03.04.2017 (anno fiscale 2015, CHF 100.-), il 25.04.2018 (anno fiscale 2016, CHF 200.-), il 04.04.2019 (anno fiscale 2017, CHF 300.-), e il 18.01.2021 (anno fiscale 2018, CHF 400.‑).
Per i periodi fiscali dal 2016 al 2018 la società è stata tassata d’ufficio. Queste ultime decisioni, con la sola eccezione di quella del 2018, sono state impugnate mediante reclamo, cui era allegato il bilancio.
La fattispecie appena esposta non può certamente essere descritta come quella di un contribuente che “aveva pienamente partecipato alla procedura di tassazione”.
2.6.
Il periodo di inosservanza degli obblighi fiscali si estende su 4 anni consecutivi (2015 - 2018). Se l’amministratore unico avesse diligentemente vigilato sul rispetto della legge e sul controllo finanziario della società (art. 716a CO), egli avrebbe potuto e dovuto accorgersi che vi erano delle lacune nell’osservanza degli obblighi fiscali e, in particolare, che la società era stata sanzionata e tassata d’ufficio per diversi anni consecutivi. Va infatti precisato che tutti i bilanci e le dichiarazioni fiscali (presentate solo in sede di reclamo), erano stati sottoscritti dall’amministratore, il quale doveva essere a conoscenza della situazione.
In qualità di organo, l’AU doveva assicurarsi che la contabile __________) fosse effettivamente in grado di adempiere le mansioni assegnatele e verificare se i termini per presentare le dichiarazioni d’imposta, ed eventualmente per presentare un reclamo contro la decisione di tassazione, fossero stati rispettati. Dal 2015 al 2018 erano state inflitte 4 multe ed emesse 2 decisioni di tassazioni d’ufficio dovute alla mancata presentazione delle dichiarazioni d’imposta. In queste circostanze l’AU avrebbe dovuto controllare con maggiore attenzione l’operato della sua contabile e – se necessario – adottare delle misure organizzative volte a garantire il rispetto delle leggi. Alla società va quindi rimproverato di avere violato i suoi doveri di diligenza, imposti ai suoi organi dagli art. 716a ss. CO.
2.7.
Ne consegue che gli eventuali errori commessi dalla contabile vincolano la società, i cui organi hanno in ogni caso trascurato gli obblighi che gli incombevano.
Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
3.2.
La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD; art 232 cpv. 2 LT).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016, 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ed., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
La ricorrente sostiene di avere scoperto (al più presto) in data 21.05.2021 gli illeciti commessi dalla sua contabile, in particolare la soppressione della decisione di tassazione del 25.03.2021. Questo le avrebbe impedito di partecipare alla procedura ordinaria di tassazione, poiché la società sarebbe stata privata della possibilità di presentare un reclamo contro la decisione, poi passata in giudicato.
4.2.
In materia di imposta federale diretta e in materia di imposta cantonale, fra i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza passata in giudicato, rientra anche il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla stessa decisione o sulla stessa sentenza (art. 232 cpv. 1 lett. c LT, art. 147 cpv. 1 lett. c LIFD). Tale motivo di revisione è pensato unicamente per le ipotesi in cui un crimine o un delitto abbiano influenzato l’adozione della decisione o della sentenza, con la conseguenza che la tassazione si è fondata su fatti “non veri”, oppure ancora nel caso in cui un contribuente sia stato impedito di esercitare i suoi diritti procedurali (Vallender/Looser, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2a ed., Basilea 2008, n. 19 ad art. 147 LIFD, p. 459; v. anche Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 9 ad art. 147 LIFD, p. 1801 s.). Non si tratta, in altri termini, di tener conto a posteriori del fatto che un reato patrimoniale abbia diminuito gli elementi imponibili, quanto piuttosto di porre rimedio a delle distorsioni procedurali, che hanno provocato delle decisioni che non si fondano sulla effettiva situazione economica del contribuente. In questo senso, come sottolineato dalla dottrina, i crimini o i delitti che potrebbero eventualmente influire su una decisione o su una sentenza sono la falsa testimonianza e la falsa perizia (art. 307 CP), la falsa dichiarazione di una parte in giudizio (art. 306 CP), l’appropriazione semplice (art. 137 CP) o il furto di mezzi di una prova (art. 139 CP), la falsità in documenti (art. 251 CP), l’estorsione (art. 156 CP) e la coazione di una parte in giudizio (art. 181 CP), l’abuso di autorità (art. 312 CP), l’infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP) così come la corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (art. 322ter CP). Tra i reati che potrebbero giustificare la revisione di una decisione passata in giudicato vi potrebbe rientrare anche quello menzionato dalla ricorrente, ossia la soppressione di documenti (art. 254 cpv. 1 CP), a condizione che questo abbia influenzato lo svolgimento o l’esito della procedura ordinaria di tassazione.
4.3.
4.3.1.
Secondo la giurisprudenza, la revisione di una decisione di tassazione fondata sulla commissione di un crimine o delitto presuppone che, nell’ambito di un procedimento penale sia stato dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione di tassazione a pregiudizio dell’istante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Tuttavia se la procedura penale non può essere svolta, ad esempio per la morte dell’autore del reato o per la prescrizione dell’azione penale, allora l’ufficio di tassazione e le autorità giudiziarie devono valutare l’esistenza di un reato in via pregiudiziale e statuire successivamente sull’adempimento dei motivi di revisione. In quest’ultimo caso, la prova del reato può essere anche apportata in un’altra maniera (cfr. art. 123 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]; inoltre la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton San Gallo n. B2015/224 del 20.01.2017, consid. 3.3.; sentenza CDT n. 80.2019.99/100 del 21.10.2019 consid. 2.3).
4.3.2.
Nel caso di specie, l’apertura di una procedura penale contro la contabile della società (__________) è esclusa, essendo quest’ultima deceduta. La ricorrente è conseguentemente legittimata a dimostrare l’esistenza di un reato anche in questa sede.
4.4.
4.4.1.
Quale motivo di revisione, la ricorrente indica che __________ avrebbe illecitamente distrutto (art. 254 cpv. 1 CP) la decisione di tassazione anno 2018, rendendo impossibile alla società prendere conoscenza del suo contenuto e presentare un reclamo.
Come già ricordato, il contribuente che domanda la revisione di una decisione di tassazione passata in giudicato deve dimostrare 1) che almeno un motivo di revisione sia adempiuto (presupposto positivo) e 2) che l’istante, anche usando la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa non avrebbe potuto fare valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (presupposto negativo).
4.4.2.
Secondo l’art. 254 cpv. 1 CP, chiunque al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Per l’art. 12 cpv. 1 CP, salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (cpv. 2).
4.4.3.
La contribuente sostiene che “la prova della commissione del crimine è ampiamente fornita a mezzo di documentazione ufficiale d’indagine dell’autorità di Polizia.”
Agli atti risultano unicamente due mezzi di prova: 1) “la dichiarazione di ricevuta” del 21.05.2021 e 2) una fotografia.
La “dichiarazione di ricevuta” della polizia cantonale del 21.05.2021, allegata al reclamo, non dimostra in alcun modo che la contabile della società abbia distrutto dei documenti. Si tratta semplicemente della ricevuta, firmata dal legale dell’amministratore della ricorrente e di altre società, con cui dichiara di aver ricevuto una chiave e “diversa documentazione cartacea”, precedentemente sequestrata.
La fotografia ritrae invece unicamente dei generici documenti, nessuno dei quali è assimilabile a una decisione di qualsivoglia autorità amministrativa, tantomeno a una decisione di tassazione emessa dall’UTPG. Discorso analogo per le buste ufficiali del Canton Ticino e della Confederazione. Il fatto che esse siano state cestinate e/o stracciate non permette per ciò stesso di dedurre che il loro contenuto sia stato distrutto né da chi. Non appare infatti inusuale che una persona cestini la busta dopo averla aperta e conservi esclusivamente il suo contenuto.
4.4.4.
La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova che permettano di stabilire se la contabile abbia illecitamente distrutto della documentazione fiscale o di altro genere di proprietà della società. Contrariamente a quanto indicato nel suo ricorso, l’immagine allegata al gravame non dimostra, nemmeno con verosimiglianza, che “il reato sia stato effettivamente commesso”. Ne consegue che i presupposti dell’art. 254 cpv. 1 CP non possono essere considerati adempiuti.
4.4.5.
Le allegazioni della ricorrente e la documentazione prodotta non permettono inoltre di verificare la volontà soggettiva della contabile di “nuocere al patrimonio” della società oppure di “di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto”. Anche i presupposti soggettivi del reato non sono quindi dimostrati.
D’altra parte la stessa ricorrente si limita a sostenere che __________ sarebbe “stata nella possibilità oggettiva di commettere il crimine in esame”, ciò che suggerisce l’assenza di mezzi di prova tangibili - o quantomeno indiziari - sufficienti a dimostrare la commissione dell’illecito. Sostenere che l’interessata “avesse la possibilità” di compiere una determinata azione non equivale ancora a dimostrare che il reato sia stato effettivamente consumato.
Inoltre, andrebbe ancora chiarito se fra la commissione del reato, indicato come motivo di revisione, e l’adozione della decisione di tassazione, della quale viene chiesta la revisione, intercorra un nesso causale. La questione può essere lasciata aperta, poiché, nelle circostanze descritte, risulterebbe comunque ininfluente per l’esito del ricorso.
4.5.
A fronte di quanto esposto la domanda di revisione non può essere accolta, e il ricorso va respinto.
La decisione del 14.02.2022 dell’UTPG è confermata. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 900.–
sono a carico della ricorrente.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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