AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.133
Data decisione, Autorità: 22.02.2023, CEF
Titolo: Pignoramento complementare di un credito che il debitore dichiara avere come titolare la moglie. Legittimazione a ricorrere. Rivendicazione
Incarto n. 15.2022.133
Lugano 22 febbraio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 15 settembre 2022 di
RI 1 (patrocinato dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, relativo alle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) Comune di Muralto, Muralto
ritenuto
in fatto: A. Nelle summenzionate esecuzioni promosse nei confronti di RI 1, il 25 febbraio 2022 il Betreibungsamt Oberwallis ha proceduto, su richiesta in via rogatoria della sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), al pignoramento di un credito di fr. 40'000.– che il debitore vanta nei confronti del notaio PI 4, tenuto a riversargli il saldo del prezzo di compravendita della quota di comproprietà per piani (PPP) n. __________ del fondo base n. , piano __________ del Comune di Z. Il 4 aprile 2022 l’UE ha quindi emesso il verbale di pignoramento e l’ha notificato alle parti.
B. Mediante e-mail del 23 agosto 2022 RI 1 ha comunicato all’Ufficio che il notaio sollecitava l’accettazione da parte sua (UE) del riparto del ricavo relativo alla predetta compravendita, che prevede anche il versamento di fr. 25'000.– a favore di PI 5, moglie dell’escusso, per la contestuale vendita del mobilio presente nell’appartamento.
C. Preso atto di tale circostanza, il 25 agosto 2022 l’Ufficio ha notificato al notaio il pignoramento del credito di fr. 25'000.–.
D. Venuto a conoscenza del nuovo pignoramento dopo aver ricevuto dal notaio una copia della notificazione in questione, tramite e-mail del 30 agosto 2022 l’escusso l’ha contestato, sostenendo che tra lui e sua moglie vige il regime della separazione dei beni da decenni. Ha inoltre chiesto all’UE d’inviargli una decisione formale, “affinché la proprietaria dei mobili possa ricorrere contro di essa presso la competente autorità”.
E. Il 5 settembre 2022 l’organo esecutivo ha comunicato al debitore di aver proceduto, a complemento del verbale del 4 aprile 2022, al pignoramento della pretesa di fr. 25'000.–, indicando altresì che “contro la presente decisione è possibile presentare ricorso, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa”.
F. Con ricorso del 15 settembre 2022 RI 1 si aggrava contro il predetto scritto, chiedendone l’annullamento e la liberazione del credito a favore della moglie.
G. Mediante osservazioni del 22 settembre 2022 il Comune di Muralto reputa di non potersi esprimere sulla prassi adottata dall’Ufficio nel procedere a un pignoramento complementare, mentre nelle sue del 17 ottobre 2022 l’UE si rimette al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente. Le altre parti interessate sono invece rimaste silenti.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso appare a prima vista tardivo perché il ricorrente ha ammesso nella sua e-mail del 30 agosto 2022 di aver ricevuto dal notaio copia della notificazione del pignoramento (doc. 7 accluso al ricorso), sicché, venuto a conoscenza del pignoramento al più tardi già il 30 agosto 2022, egli avrebbe dovuto impugnare tale provvedimento entro il 9, anziché il 15 settembre 2022, lo scritto del 5 settembre 2022 impugnato dovendosi considerare come una semplice conferma del precedente provvedimento, ciò che impedirebbe di fatto la decorrenza di un nuovo termine di ricorso (DTF 113 III 29, consid. 1; sentenza della CEF 15.2020.126 del 9 giugno 2021, consid. 2).
1.1 La questione della tempestività può tuttavia rimanere indecisa, dal momento che il ricorso si rivela inammissibile per un altro motivo. Il ricorrente non spiega infatti quale interesse concreto, personale e degno di protezione egli possa avere a impugnare il pignoramento di un bene che dichiara non essere suo. Il solo fatto di essere destinatario del provvedimento impugnato non basta ancora in sé a conferirgli la legittimazione a ricorrere, la quale presuppone infatti l’esistenza di un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato (sentenza della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio 2015 consid. 5 e i rinvii) idoneo a preservarlo da un pregiudizio diretto di natura economica, ideale, materiale o altro (sentenza della CEF 15.2018.83 del 2 maggio 2019 consid. 1.1, con riferimento alla DTF 139 III 508 consid. 3.3). L’interesse del ricorrente deve risultare dalle proprie allegazioni (sentenza della CEF 14.2018.148-149 del 22 marzo 2019, consid. 2.3/b, in merito all’opposizione del debitore al sequestro di beni da lui designati come proprietà della moglie). Non è il caso nella fattispecie, tanto più che il legale del ricorrente aveva chiesto l’emanazione di una decisione formale proprio per permettere alla moglie d’impugnarla (doc. 7 accluso al ricorso).
1.2 Il ricorrente ha tuttavia il diritto all’avvio della procedura di rivendicazione degli art. 106 segg. LEF, la titolare formale della pretesa di pagamento del prezzo di vendita dei mobili (fr. 25'000.–) risultando essere la moglie del ricorrente in base al contratto di compravendita del 18 dicembre 2021 (doc. 4). Il ricorso va pertanto parzialmente accolto nel senso di ordinare all’UE di procedervi.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto nel senso che è fatto ordine alla sede di Locarno dell’Ufficio di esecuzione di dare avvio alla procedura di rivendicazione del credito pignorato di fr. 25'000.–.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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