AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.131
Data decisione, Autorità: 22.02.2023, CEF
Titolo: Conteggio del saldo dell’esecuzione. Computo delle spese esecutive. Compensazione dei rispettivi obblighi delle parti di rifondere parte delle spese giudiziarie anticipate nella procedura di rigetto dell’opposizione
Incarto n. 15.2022.131
Lugano 22 febbraio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 17 ottobre 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Acquarossa, o meglio contro il conteggio emesso il 6 ottobre 2022 nell’esecuzione n. __________41 promossa nei confronti del ricorrente dal
PI 1, __________
Ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________41 emesso il 16 novembre 2021 dalla sede di Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione (UE), il PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso della mercede del curatore del figlio per l’anno 2019 di fr. 903.25 oltre agli interessi del 2.5% dal 9 novembre 2021.
B. Con sentenza del 31 agosto 2022 (inc. 14.2022.55) questa Camera ha parzialmente accolto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo dell’escusso contro il rigetto definitivo dell’opposizione da lui interposta al precetto esecutivo, deciso il 29 aprile 2022 dal Giudice di pace del Circolo di Acquarossa, riformandola nel senso del rigetto definitivo dell’opposizione limitatamente a fr. 872.50 ol-tre agli interessi del 2.5% a decorrere dal 13 dicembre 2021, le spese processuali di prima sede, di fr. 100.–, e quelle di seconda sede, di fr. 150.–, essendo poste a carico dell’escusso in ragione di 4⁄5.
C. Il 6 ottobre 2022, RI 1 ha versato fr. 890.25 allo sportello di Acquarossa dell’UE. In quell’occasione gli è stata consegnata una ricevuta con l’indicazione “acconto su un caso”. In stessa data l’UE ha invitato RI 1 a pagare il saldo dell’esecuzione di fr. 218.65 entro il 17 ottobre 2022 e in difetto a presentarsi all’UE il 20 ottobre per l’esecuzione del pignoramento. All’invito era allegato un conteggio, da cui risulta che al credito di fr. 872.50 stabilito da questa Camera nella sentenza appena ricordata, sono stati aggiunti interessi di mora per fr. 17.90, spese esecutive di fr. 124.40, “altre spese” di fr. 80.– (corrispondenti ai 4⁄5 della tassa di giudizio di prima sede) e spese d’incasso di fr. 5.–, ed è stato dedotto l’acconto di fr. 890.25. Al saldo di fr. 209.55 sono state aggiunte “spese di pignoramento e di realizzazione non ripartite” di fr. 9.10, giungendo così al saldo totale di fr. 218.65 richiesto.
D. Con ricorso del 17 ottobre 2022 RI 1 ha chiesto di non essere tenuto a pagare alcuna ulteriore spesa oltre a quanto da lui già pagato (fr. 890.25) e fr. 50.– (anziché fr. 80.–) per le spese giudiziarie della procedura di rigetto dell’opposizione.
E. Con osservazioni del 27 ottobre 2022, il PI 1 ha concluso per la reiezione del ricorso e nelle sue del 10 novembre 2022 l’UE è giunto alla stessa conclusione.
F. Mediante replica spontanea del 17 novembre 2022, RI 1 ha chiesto la sospensione della procedura di pignoramento e la cancellazione delle due procedure esecutive avviate nei suoi confronti dal PI 1.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato notificato all’escusso al più presto il 7 ottobre 2022, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.1 Orbene, il ricorrente non produce alcuna prova delle sue allegazioni e ad ogni modo non dimostra di aver contestato tempestivamente, ovvero entro dieci giorni dal preteso tentativo di pagamento – di cui non precisa neppure la data (art. 17 cpv. 1 LEF). Dagli atti si evince quindi unicamente ch’egli ha versato un primo acconto di fr. 890.25 solo il 6 ottobre 2022. In queste circostanze non può essere accolta la sua richiesta di pagare solo i fr. 872.50 stabiliti nella nota decisione e (pare) fr. 17.75 per interessi, poiché egli non tiene conto del fatto che le spese esecutive, pur anticipate dall’escutente (art. 68 cpv. 1 LEF), sono in linea di massima a carico dell’escusso (art. 68 cpv. 2 LEF).
2.2 A questo proposito, il ricorrente non espone alcun motivo per cui le spese esecutive non dovrebbero essere poste a suo carico e non ne contesta l’ammontare o la giustificazione, sicché il ricorso, qualora dovesse essere interpretato come una contestazione implicita di tali spese, risulterebbe comunque sia inammissibile per carenza di motivazione (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200].
2.3 La decisione della Camera non muta alcunché al riguardo perché il rigetto dell’opposizione verte solo sul capitale e gl’interessi di mora del credito posto in esecuzione, mentre la determinazione e l’attribuzione delle spese esecutive sono decise dall’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenza della CEF 14.2022.55 del 31 agosto 2022 consid. 4.7 e i rinvii; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 67 ad art. 84 LEF), in linea di massima in funzione dell’esito dell’esecuzione (cfr. DTF 130 III 522 consid. 2.2).
2.4 Solo con la sua replica spontanea RI 1 ha contestato di aver causato le spese esecutive in questione, tacciando come illegittima, illegale e ingiustificata la procedura esecutiva messa in atto dal PI 1, poiché non fondata su un titolo di credito. Si tratta però di una motivazione complementare, non riferita a quanto sostenuto nel ricorso, da ritenere tardiva, e quindi inammissibile, siccome presentata più di dieci giorni dopo la comunicazione della decisione impugnata. In ogni caso l’esito della precedente esecuzione avviata dal PI 1 non è di rilievo per la determinazione delle spese esecutive nel procedimento ora in esame, in cui con la sentenza del 31 agosto 2022 la Camera ha confermato l’esistenza di un titolo di rigetto dell’opposizione per fr. 872.50. Per evitare le spese esecutive da lui tardivamente contestate in modo motivato, RI 1 avrebbe solo dovuto versare almeno fr. 872.50 al Comune prima ch’esso avviasse la nuova esecuzione.
3.1 Secondo l’art. 111 cpv. 2 CPC la parte condannata a pagare le spese deve rimborsare all’altra gli anticipi prestati e pagarle le ripetibili assegnate dal giudice. Siffatto obbligo è stabilito dal diritto processuale privato per parti poste su un piano di parità, sicché va qualificato come un obbligo legale di diritto privato. Alla compensazione di due obblighi di rimborso delle spese anticipate dalla controparte non si applica pertanto l’art. 125 n. 3 CO, siccome esse non derivano dal diritto pubblico.
3.2 Ad ogni modo la questione di sapere quali spese esecutive, giusta l’art. 144 cpv. 4 LEF, devono essere poste a carico dell’escusso è disciplinata dalla LEF (art. 68 LEF). Per prassi invalsa le spese giudiziarie e le ripetibili assegnate in procedure sommarie stabilite dalla LEF sono parificate a spese esecutive in senso stretto (DTF 133 III 691 consid. 2.3; sentenza della CEF 15.2009.11 del 20 febbraio 2009 consid. 2.2; Schöniger/Rüetschi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 79 ad art. 144 LEF; Rey-Mermet in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 37 ad art. 144 LEF). Ora, il diritto svizzero dell’esecuzione per debiti poggia sul principio dell’uguaglianza tra creditori di diritto pubblico e di diritto privato (DTF 134 III 40 consid. 4.1; 120 III 23 consid. 2 e i rinvii; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 84 ad art. 1-37 LEF). In assenza di una norma derogatoria, non si vede perché il debitore privato, tenuto a rimborsare al creditore di diritto pubblico nell’esecuzione in corso le spese giudiziarie poste a suo carico nella procedura di rigetto dell’opposizione, non potrebbe far valere nella stessa esecuzione un suo credito di rifusione delle spese giudiziarie addebitate a quel medesimo creditore di diritto pubblico. Il principio dell’economia processuale comanda invece che l’ufficio d’esecuzione, nel determinare l’importo totale del credito posto in esecuzione, compensi d’ufficio le diverse posizioni in tutte le istanze della procedura giudiziaria considerata (in casu di rigetto dell’opposizione) e consideri quale spesa esecutiva il saldo netto (per un caso di applicazione: sentenza della CEF 15.2018.105 del 16 gennaio 2019, pag. 3).
3.3 Che l’acconto di fr. 890.65 coprisse le spese esecutive non osta alla compensazione fatta valere dal ricorrente. L’ufficio d’esecuzione deve infatti tenere conto d’ufficio delle spese esecutive non appena sorgono. Come appena visto, l’organo esecutivo è tenuto a computare, sempre d’ufficio, solo il saldo netto delle spese giudiziarie della procedura di rigetto poste a carico dell’escusso. Non è necessaria una dichiarazione di compensazione dell’escusso. In concreto, al momento del pagamento dell’acconto le spese esecutive a carico di RI 1 comprendevano già unicamente il saldo netto delle spese giudiziarie, pari a fr. 50.–. Volendo del resto ritenere estinta la quota di spese giudiziarie a carico dell’escusso, nulla impedirebbe la compensazione della pretesa di fr. 30.– con il capitale del credito vantato dal Comune. Su questo punto il ricorso risulta dunque fondato.
3.4 Nel caso in esame l’opposizione del PI 1 alla compensazione pare del resto al limite dell’abuso di diritto, perché non contesta l’obbligo di rifondere i fr. 30.– al ricorrente. Un simile atteggiamento favorisce l’acuirsi di un litigio che è già durato troppo e che a seguire la tesi dell’escutente verrebbe verosimilmente prolungato con un’ulteriore procedura esecutiva volta all’incasso dei fr. 30.–. Pur riconosciuto il carattere ostruzionistico e a volte eccessivo del comportamento del ricorrente, ci si sarebbe aspettata maggiore pacatezza ed equidistanza da parte di un ente pubblico.
3.5 Il ricorso va pertanto accolto limitatamente a fr. 30.–, non senza ricordare che gl’interessi di mora continuano a decorrere e che ulteriori spese esecutive (in particolare di pignoramento) non sono escluse finché il saldo non verrà pagato.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza il conteggio del 6 ottobre 2022 è rettificato nel senso che le “altre spese” sono ridotte da fr. 80.– a fr. 50.–.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Acquarossa.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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