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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2022.128
Data decisione, Autorità:
22.02.2023, CEF
Titolo:
Ricorso. Stralcio in seguito al ritiro dell’esecuzione
Incarti n.
15.2022.128
15.2022.141
Lugano
22 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso (inc. 15.2022.128) presentato
il 18 ottobre 2022 da
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 30
settembre 2022 nell’esecuzione n. __________15 promossa nei confronti della
ricorrente da
PI 1
(rappresentato da RA 1,
e patrocinato dall’avv. PR 1, )
e
sul ricorso 31 ottobre 2022 di quest’ultimo (inc. 15.2022.141) contro la
decisione di riconsiderazione del primo ricorso emessa dall’Ufficio il 21
ottobre 2022;
richiamata
l’ordinanza 27 gennaio 2023, con cui le due procedure di ricorso sono state
congiunte e al secondo ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
preso
atto che con scritto del 20 febbraio 2023 l’Ufficio d’esecuzione ha comunicato
l’avvenuto ritiro dell’esecuzione oggetto dei ricorsi in seguito a un accordo
raggiunto dalle parti;
considerato
come le procedure ricorsuali siano così divenute senza oggetto e debbano di
conseguenza essere stralciate dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
pronuncia: 1. I ricorsi sono dichiarati
senza oggetto e sono pertanto stralciati dai ruoli.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Notificazione a:
– avv.
;
– avv. .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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