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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.142
Data decisione, Autorità: 24.02.2023, CEF
Titolo: Comminatoria di fallimento. Censure riferite a un’altra esecuzione, in cui non è stata emessa la comminatoria impugnata
Incarto n. 15.2022.142
Lugano 24 febbraio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 ottobre 2022 della
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 6 ottobre 2022 nell’esecuzione n. __________32 promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________32 promossa il 21 giugno 2022 dalla PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di canoni di locazione per il periodo dall’agosto 2021 al febbraio 2022 di complessivi fr. 3'250.– oltre ad accessori, il 6 ottobre 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di fallimento.
B. Con ricorso del 27 ottobre 2022 la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento.
C. Nelle sue osservazioni del 31 ottobre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni formali (Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
Nel caso specifico, la RI 1 fa valere che con decisione del 31 maggio 2022 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha respinto l’istanza di rigetto provvisorio presentata dalla PI 1 contro l’opposizione interposta dall’escussa avverso il precetto esecutivo n. __________99, sicché – a suo dire – la procedente non era legittimata a chiedere la continuazione dell’esecuzione e l’UE a emettere la comminatoria di fallimento. Rileva altresì che con sentenza 14.2022.71 del 12 ottobre 2022 questa Camera, adita mediante reclamo dall’escutente, ha del resto annullato la predetta decisione, rinviando la causa al Giudice di pace per un nuovo giudizio, ragione per cui secondo la ricorrente, nella fattispecie difetta tuttora una decisione esecutiva di rigetto della sua opposizione.
Come rimarca giustamente l’Ufficio nelle proprie osservazioni, a ben vedere le censure mosse dall’insorgente e le decisioni prodotte con il ricorso fanno in realtà riferimento all’esecuzione n. __________99, che la stessa PI 1 aveva promosso il 7 luglio 2021 nei confronti della RI 1, ma per l’incasso di altre pretese, ovvero de i canoni di locazione per il periodo dal gennaio al luglio 2021 (doc. B). Ora, è vero che tale esecuzione è tuttora ferma allo stadio dell’opposizione interposta dall’escussa il 21 settembre 2021 (v. le registrazioni nel sistema informatico “Themis” dell’UE), ma la comminatoria di fallimento impugnata è stata emessa nell’esecuzione –diversa – n. __________32 (consid. A), alla quale la debitrice non dimostrata di aver formulato opposizione tempestivamente, come si evince dall’esemplare del precetto esecutivo n. __________32 per il creditore agli atti, sicché la PI 1 era legittimata a chiederne il proseguimento (art. 88 cpv. 1 LEF) e l’Ufficio a emettere la comminatoria di fallimento, l’escussa essendo iscritta nel registro di commercio in qualità di società a garanzia limitata (art. 39 cpv. 1 n. 9 LEF). Alla luce di tali circostanze, il ricorso s’avvera dunque manifestamente infondato.
Stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificare alla controparte né il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR).
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione alla RI 1, c/o , , .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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