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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2022.276
Data decisione, Autorità: 21.09.2022, TRAM
Titolo: Contestazione di una nota scolastica
Incarto n. 52.2022.276
Lugano 21 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Flavia Verzasconi, presidente
assistito dalla vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2022 di
RI 2
contro
la decisione del 24 agosto 2022 (n. 3973) del Consiglio di Stato che ha respinto il suo gravame contro la decisione del Centro professionale tecnico __________ in materia di contestazione della nota di condotta;
ritenuto, in fatto
che nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 RI 2 ha frequentato il secondo anno di apprendistato per la professione di elettronico multimediale presso la sezione elettronica della Scuola arti e mestieri (SAM) di __________;
che al termine dell'anno scolastico RI 2 è stato promosso; allo stesso è stata assegnata la nota di condotta 3.5 per il secondo semestre, con la seguente osservazione sulla pagella: "nota di condotta abbassata di un punto a seguito del comportamento deplorevole durante lo stage pratico di fine anno";
che contro la nota di condotta RI 1, in nome e per conto del figlio RI 2, ha interposto reclamo dinanzi al Centro professionale tecnico __________, chiedendone la modifica al rialzo e lo stralcio dell'annotazione sulla pagella; l'autorità scolastica ha respinto il reclamo, ritenendo la valutazione corretta in considerazione del comportamento di un gruppo di apprendisti, tra cui RI 2, durante uno stage alla SUPSI in cui non hanno seguito le lezioni, hanno rovinato l'infrastruttura, chiacchierato e disturbato gli altri;
che il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto contro la predetta decisione da RI 1, in nome e per conto del figlio, considerando che l'autorità scolastica avrebbe dovuto dichiarare il reclamo irricevibile in assenza di interesse dell'apprendista a contestare la singola nota di condotta, che non gli ha pregiudicato la promozione al terzo anno;
che avverso la risoluzione governativa insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo RI 1, in rappresentanza di RI 2, chiedendo la rivalutazione della nota di condotta e lo stralcio dell'osservazione a fondo pagina sulla pagella; sostiene che nessun datore di lavoro assumerebbe un ragazzo con una nota di condotta insufficiente e la motivazione riportata sulla pagella: da qui il suo interesse a ricorrere;
che il Tribunale ha richiamato l'incarto, ma non ha intimato il ricorso per la risposta;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 96 cpv. 3 della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc; RL 400.100);
che non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100) il gravame può essere evaso da un giudice unico;
che in quanto destinatario della decisione impugnata, RI 1, è legittimato a contestare nell'interesse del figlio RI 2 la decisione con cui il Consiglio di Stato ha sancito l'irricevibilità del gravame presentato in prima istanza dinanzi all'istituto scolastico e, di conseguenza, respinto il ricorso dinanzi a esso interposto (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che il ricorso è tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm);
che il Governo ha respinto il ricorso ritenendo che il ricorrente non disponesse di un interesse sufficiente alla modifica dell'atto impugnato già dinanzi all'autorità scolastica, ragione per cui questa avrebbe dovuto dichiarare il suo gravame irricevibile;
che presupposto di ricevibilità di un ricorso è che il ricorrente disponga di un interesse personale, attuale, diretto e concreto a dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 e segg. ad art. 43); deve in sostanza trovarsi in un rapporto speciale, stretto e degno di essere preso in considerazione con l'oggetto della controversia; dev'essere colpito in una misura e con un'intensità maggiori rispetto all'insieme dei cittadini (messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 37) possa prevalersi;
che per principio non vi è un interesse degno di protezione all'impugnazione delle singole note scolastiche, quando costituiscono un elemento della motivazione della decisione di bocciatura, rispettivamente di promozione, dello studente;
che le singole note possono essere contestate a titolo indipendente soltanto se generano delle conseguenze giuridiche pregiudizievoli, quali, ad esempio, il diniego dell'accesso ad un corso o ad una formazione ulteriore o l'ottenimento di una qualifica particolare (Said Huber/Vera Marantelli-Sonanini, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 16 ad art. 48, con riferimenti);
che nel caso concreto, il ricorrente ha contestato la nota 3.5 assegnatagli in condotta nel secondo semestre del secondo anno scolastico;
che tale nota, seppur insufficiente, non gli ha impedito la promozione all'anno successivo; la stessa non pregiudica in alcun modo la prosecuzione della sua formazione; del resto il ricorrente non pretende il contrario;
che nemmeno può essere riconosciuto un interesse a contestare la nota per il motivo che questa, accompagnata dalla motivazione in calce alla pagella, potrebbe in futuro cagionargli difficoltà a trovare lavoro; l'argomento è di natura meramente ipotetica e si riferisce a un potenziale effetto indiretto della nota contestata (Markus Müller, Grenzsituationen in der Verwaltungsrechtspflege in: ZBl 120/2019 pag. 295 ss, pag. 312);
che d'altra parte, questa non figurerà sull'attestato federale di capacità che sarà rilasciato al ricorrente al termine della sua formazione;
che di conseguenza, la conclusione a cui è giunto il Consiglio di Stato va tutelata;
che pur ammettendo una prassi più generosa delle autorità scolastiche di prima istanza nell'entrare nel merito dei reclami degli allievi contro le singole note, il ricorso sarebbe comunque senz'altro stato dichiarato irricevibile dal Governo per i motivi da esso esposti e qui condivisi (cfr. art. 65 cpv. 1 LPAmm);
che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto (art. 72 LPAmm);
che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico (cfr. art. 83 lett. t LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
Intimazione a:
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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