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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2022.174
Data decisione, Autorità: 20.02.2023, ICCA
Titolo: Appello contro l'omologazione di una convenzione sugli effetti della vita separata
Incarto n. 11.2022.174
Lugano 20 febbraio 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2022.4607 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 ottobre 2022 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AP 1 ora ,
giudicando sull'“appello” del 15 novembre 2022 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa dal Pretore l'11 novembre 2022;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1993) e AO 1 (1993) si sono sposati a __________ il 24 giugno 2021. A quel momento la moglie era già madre di E__________ (10 febbraio 2011) ed El__________ (3 settembre 2018) avuti da precedenti relazioni. Dal matrimonio non sono nati figli. I coniugi vivono separati dal 1° ottobre 2022 quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi dalla madre nello stesso quartiere. AP 1 è dipendente della __________ SA a __________. La moglie lavora a tempo parziale come custode, come educatrice per la città di __________ e come insegnante alla Scuola __________.
B. Il 3 ottobre 2022 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione in uso dell'abitazione coniugale, un contributo alimentare per sé di fr. 1786.– mensili, il divieto al marito di avvicinarla con l'obbligo di tenersi ad almeno 300 m dall'abitazione o dai posti di lavoro, così come una provvigione ad litem di fr. 2000.– o il beneficio del gratuito patrocinio. Al dibattimento dell'11 novembre 2022 i coniugi, dopo discussione, hanno raggiunto un accordo – omologato seduta stante dal Pretore – sull'autorizzazione a vivere separati, sull'attribuzione dell'abitazione coniugale alla moglie, mentre AP 1 si è impegnato a versare alla moglie dal 1° ottobre 2022 un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico del convenuto, compensate le ripetibili. La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'istante è stata stralciata dal ruolo per desistenza.
C. Il 15 novembre 2022 AP 1 ha inviato al Pretore uno scritto in cui dichiara di contestare la decisione appena citata. Il Pretore ha interpretato l'atto come “appello” e l'ha trasmesso a questa Camera per competenza. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora tuttavia l'appello verta su un punto regolato consensualmente in una convenzione sugli effetti della vita separata omologata dal giudice, non sussisteva manifestamente controversia davanti alla giurisdizione di primo grado. In simili circostanze fa stato perciò il valore dell'oggetto litigioso in appello (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.123 del 21 maggio 2021 consid. 1 con rimando). Considerato che AP 1 contesta il contributo alimentari per la moglie di fr. 1800.– mensili di durata incerta e perciò da calcolare sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.35 del 23 maggio 2022 consid. 1), il valore litigioso raggiunge agevolmente fr. 10 000.–. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto l'11 novembre 2022 direttamente all'udienza. Inoltrato il 15 novembre successivo il ricorso in esame è pertanto tempestivo.
Nel caso in esame il Pretore ha omologato un accordo dei coniugi sul contributo alimentare per la moglie nell'ambito di una protezione dell'unione coniugale. Una simile intesa è ammissibile (DTF 142 III 519 consid. 2.5). Posto ciò, una convenzione sugli effetti della vita separata può essere censurata con appello (o con reclamo, se il valore litigioso non è raggiunto) per inosservanza dell'art. 279 cpv. 1 CPC alla stessa stregua di una convenzione sugli effetti del divorzio. Ciò non significa tuttavia che la giurisdizione d'appello riesamini tali dispositivi secondo libero apprezzamento. Alla base della convenzione sta pur sempre un'intesa. Per ottenere l'annullamento di dispositivi sull'omologazione di effetti della vita separata l'appellante deve dimostrare che gli effetti contestati offendono norme del diritto imperativo oppure ch'egli non ha firmato l'accordo di sua libera volontà e dopo matura riflessione oppure che i punti contestati non sono chiari, sono incompleti o sono manifestamente inadeguati (RtiD I-2022 pag. 569 n. 5c; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2020.110 del 6 novembre 2020 consid. 3 con riferimento).
AP 1 fa valere che in seguito all'improvviso decesso della madre, coincisa con l'allontanamento dall'abitazione coniugale, si è trovato in uno stato di grave turbamento. Ciò gli ha impedito di “organizzarsi con un avvocato” e di procurarsi la documentazione necessaria per dimostrare il suo fabbisogno. Egli rileva altresì di avere trascorso settimane in ospedale di modo che l'istanza gli è stata notificata tramite la polizia “purtroppo in ritardo”. In definitiva egli contesta l'ammontare del contributo alimentare e chiede che venga indetta una nuova udienza per presentare la documentazione necessaria per il ricalcolo del contributo.
Nella fattispecie l'appellante non censura una violazione del diritto imperativo, né lamenta vizi della volontà, un ripensamento non basterebbe ad ogni modo per denotare un difetto del consenso (art. 1 CO) e neppure un errore essenziale (nell'accezione dell'art. 24 cpv. 1 CO: I CCA, sentenza inc. 11.2020.129 del 28 ottobre 2020 consid. 5). Tanto meno egli fa valere – per ipotesi – fatti nuovi che non gli sarebbe stato possibile addurre dinanzi al primo giudice (art. 317 cpv. 1 CPC). Quanto al fatto di avere firmato l'accordo in un momento di “stato di grave turbamento” l'appellante, oltre a non documentare la circostanza, non pretende di non avere capito la portata e le conseguenze degli impegni presi, né che la firma sia dovuta a precipitazione o a sfinimento (cfr. RtiD II-2015 pag. 794 consid. 8b). Al riguardo l'appello cade dunque nel vuoto.
L'interessato non può essere seguito neppure nella misura in cui sostiene di non essere stato in “grado di organizzarsi con un avvocato” per avere ricevuto in ritardo gli atti. Dal fascicolo processuale risulta bensì che gli atti gli sono stati notificati tramite polizia il 14 ottobre 2022, 28 giorni prima dell'udienza dell'11 novembre 2022. Pur considerato che R__________ F__________ è deceduta il 19 ottobre 2022, il convenuto disponeva ancora del tempo sufficiente per rivolgersi a un legale o quanto meno per chiedere al Pretore un rinvio dell'udienza. Al proposito l'appello si rivela così privo di consistenza.
L'appellante censura infine l'ammontare del contributo alimentare di fr. 1800.– mensili pattuito nella convenzione ma non contesta che in base ai dati accertati alla firma dell'intesa la moglie registri un ammanco di fr. 613.– mensili nel fabbisogno minimo né che essa debba far fronte al mantenimento della figlia E__________, per la quale non percepisce alcun contributo di mantenimento. Non discute nemmeno di fruire di un margine disponibile sul suo fabbisogno minimo di fr. 1945.– mensili, sufficiente per consentirgli di onorare il contributo alimentare pattuito, visto anche il suo obbligo di assistere economicamente l'altro coniuge nel mantenimento dei figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC; RtiD I-2005 pag. 783 consid. 9). La regolamentazione omologata dal Pretore non può dirsi così manifestamente inadeguata, ovvero non risulta scostarsi in maniera evidente e immediatamente riconoscibile dalle previsioni di legge. Se ne conclude che, trattato come appello, la sorte del memoriale di AP 1 si rivela segnata.
Le spese processuali seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le particolarità del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.
Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge verosimilmente anche la soglia di fr. 30 000.‒ per un ricorso in materia civile (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato come appello, l'atto di AP 1 è respinto e la decisione impugnata è confermata.
Non si riscuotono spese.
Notificazione a:
– ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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