AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2002.176
Data decisione, Autorità: 01.10.2003, IICCA
Incarto n. 12.2002.176
Lugano 1° ottobre 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.00023 della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna- promossa con petizione 2 aprile 2001 da
rappr. dall’avv.
Contro
rappr. dall’avv.
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 55'951.55 oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 48'976.05;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 19'446.55 più interessi;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 13 settembre 2002, con cui ha accolto la petizione per fr. 34'870.- e respinto la domanda riconvenzionale;
appellante la convenuta con atto di appello 7 ottobre 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente entrambe le azioni, la petizione per fr. 1'841.90 e la riconvenzione per fr. 14'080.05, il tutto protestando spese e ripetibili delle due sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 13 novembre 2002 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
Con contratto 8 novembre 1996 (doc. B) __________ ha appaltato alla ditta __________ la fornitura e l'installazione di una casa prefabbricata modello "__________", da edificarsi sulla part. n. __________ RFD di __________ di sua proprietà: il contratto, che tra l'altro richiamava quanto stabilito nella conferma d'ordine (doc. A), prevedeva una mercede a corpo di fr. 389'596.-. Nell'agosto 1997 le parti hanno concordato l'esecuzione di tutta una serie di opere supplementari per ulteriori fr. 29'647.95 (doc. C).
Con la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna di __________ -che nel frattempo ha assunto gli attivi e i passivi di __________ - al pagamento di una somma ridotta in sede conclusionale a fr. 48'976.05. Essa adduce in sostanza che la casa non sarebbe stata costruita a regola d'arte e che la convenuta non avrebbe eseguito tutte le opere contrattualmente previste, per cui, a titolo di risarcimento danni, pretende la rifusione delle fatture da lei anticipate a terzi, segnatamente alla ditta __________ (fr. 13'129.50), alle ditte __________ e __________ (fr. 4'927.50), alla ditta __________ (fr. 5'525.-), alla ditta __________ (fr. 16'723.-) e alla ditta __________ A (fr. 330.-), il rimborso delle spese giudiziarie poste a suo carico nella procedura di iscrizione di un'ipoteca legale promossa dalla ditta __________ (fr. 520.-) e delle spese per l'allestimento della perizia a futura memoria (fr. 2'215.-), la riduzione della mercede per apparecchi sanitari non forniti (fr. 286.05), il risarcimento per aver dovuto far capo a un appartamento sostitutivo per 3 mesi (fr. 4'320.-) e il minor valore della cucina (fr. 1'000.-).
La convenuta si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 19'446.55, postulando in particolare l'attribuzione degli interessi di mora (fr. 9'181.30), la rifusione delle somme indebitamente trattenute dall'attrice per l'appartamento sostitutivo (fr. 4'320.-), la differenza tra quanto dovuto secondo contratto e gli acconti versati (fr. 6'945.25), il tutto previa deduzione del minor valore dell'opera da lei riconosciuto (fr. 1'000.-).
Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha innanzitutto ammesso il parziale buon fondamento delle pretese attoree, ponendo a carico della convenuta parte delle fatture della ditta __________ (fr. 13'129.50), delle ditte __________ e __________ (fr. 4'827.50), della ditta __________ (fr. 12'170.50), della ditta __________ (fr. 16'723.-) e della ditta __________ (fr. 200.-), riducendo la mercede per gli apparecchi sanitari non forniti (fr. 286.05) e per il minor valore della cucina (fr. 1'000.-), ordinando il rimborso delle spese per la prova a futura memoria (fr. 2'215.-), salvo poi dedurre la differenza tra il prezzo pattuito e gli acconti (fr. 13'029.65), così da ottenere un credito a favore dell'attrice di fr. 37'521.90. Atteso che alla convenuta andavano attribuiti fr. 2'649.60 per interessi moratori al 5%, egli ha in definitiva concluso per l'accoglimento della petizione in ragione di fr. 34'872.30, arrotondati a fr. 34'870.-, e per l'integrale reiezione della domanda riconvenzionale.
Con l'appello che qui ci occupa, avversato dall'attrice, la convenuta chiede di riformare il giudizio di prime cure nel senso di ammettere parzialmente entrambe le azioni, la petizione per fr. 1'841.90 e la domanda riconvenzionale per fr. 14'080.05. Essa contesta in sostanza di dover rimborsare alla controparte le fatture della ditta __________ (fr. 13'129.50), delle ditte __________ e __________ (fr. 4'827.50) e della ditta __________ (fr. 16'723.-), evidenziando di aver nel frattempo già rifuso alla controparte l'importo relativo al minor valore dell'opera (fr. 1'000.-), fermo restando che la pretesa per interessi a suo favore andava aumentata (fr. 14'080.05).
Delle motivazioni della sentenza pretorile, dell'appello e delle osservazioni al gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
Preliminarmente, dopo aver rammentato che a questo stadio della lite non è ormai più contestata l'applicazione del diritto svizzero e meglio degli art. 363 segg. CO, è senz'altro opportuno evidenziare alcuni principi d'ordine procedurale cui la parte appellante deve attenersi per non incorrere nella sanzione d'irricevibilità del gravame: giusta l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC essa deve innanzitutto essere cosciente che in questa sede è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni; d'altro canto l'atto d'appello, in virtù dell'art. 309 cpv. 1 lett. f CPC, deve contenere, pena la nullità (cpv. 5), i motivi di fatto su cui si fonda, ciò che, secondo la giurisprudenza, impone tra l'altro alla parte appellante di precisare i motivi di fatto e di diritto per i quali il giudizio di prime cure sarebbe errato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 27 ad art. 309).
Ciò posto -come vedremo- le censure sollevate dalla convenuta si appalesano in gran parte inammissibili.
A fronte di questa dettagliata argomentazione, la convenuta si è limitata in questa sede a sottolineare da una parte il fatto -invero pacifico- che i lavori fatturati erano stati dapprima commissionati e in seguito pagati dall'attrice senza riserve, traendone la conclusione, del tutto infondata siccome dimentica degli accordi contrattuali conclusi tra le parti, che gli stessi dovessero rimanere a suo carico, e dall'altra a segnalare il presunto comportamento irrito tenuto dalla controparte, che in realtà neppure è stato provato e comunque non può essere considerato costitutivo dell'abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), la quale non le avrebbe notificato tempestivamente l'intenzione di procedere a lavori supplementari e anzi ne avrebbe comunicato l'effettuazione solo 2 anni più tardi. Atteso che la convenuta non si è assolutamente confrontata con la motivazione addotta dal Pretore -essa non ha del resto nemmeno spiegato per quale motivo quanto fatturato dalla ditta __________ dovrebbe costituire un'opera supplementare- la censura deve essere dichiarata irricevibile.
Con l'appello quest'ultima si è limitata a rinviare a quanto da lei scritto in merito alle fatture della ditta __________ -questione già evasa al considerando precedente- evidenziando anche qui la circostanza -già dichiarata irrilevante- che le opere di scavo erano state direttamente commissionate dall'attrice, che in seguito aveva provveduto a pagarle senza riserve. Non avendo essa spiegato le ragioni per cui l'assunto pretorile sarebbe errato, la censura va dichiarata anche in questo caso irricevibile.
Nel gravame la convenuta ha addotto che il giudice di prime cure avrebbe fatto confusione nell'interpretazione del termine "Stromverteilungsanschlusskasten", osservando che a suo carico erano unicamente i costi di installazione della rete elettrica tra l'armadio di distribuzione interna e la cassetta di distribuzione esterna, mentre nel caso concreto si trattava del rapporto tra il distributore e il consumatore, ovvero dell'allacciamento dall'armadio di distribuzione esterno alla rete della __________. Sennonché, così facendo, essa si è in realtà limitata ad escludere che tale intervento dovesse essere a suo carico in base al doc. A, ma non si è assolutamente pronunciata sull'ulteriore argomentazione pretorile che concludeva per il rimborso sulla base di quanto le parti avevano concordato in base al doc. C. Non essendo stati indicati i motivi per cui l'assunto del Pretore sarebbe errato, la censura risulta ancora una volta inammissibile.
La convenuta chiede poi di riformare la sentenza pretorile nella misura in cui il primo giudice non aveva preso in considerazione il versamento di fr. 1'000.-, relativo al minor valore della cucina, da lei effettuato il 12 settembre 2002, ovvero il giorno prima dell'emanazione della sentenza di prime cure. La censura è irricevibile. La circostanza, rimasta per altro sconosciuta al Pretore -al quale dunque non può essere mosso alcun rimprovero- è stata in effetti evocata e provata per la prima volta soltanto in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) e non può quindi essere ritenuta. Come giustamente rilevato dall'attrice nelle sue osservazioni, del pagamento di questo importo, non contestato da quest'ultima, si dovrà comunque tener conto in occasione della liquidazione delle posizioni di dare e avere tra le parti, una volta cresciuta in giudicato la sentenza.
La domanda con cui la convenuta chiede infine di aumentare l'ammontare degli interessi moratori a suo favore (da fr. 2'649.60 a fr. 14'080.05) deve pure essere disattesa. Il primo motivo, che, a suo giudizio, imponeva tale aumento, ovvero il fatto che il credito a favore della controparte era in realtà inferiore a quello stabilito dal Pretore, è stato in effetti smentito ai considerandi che precedono. La seconda ed ultima ragione che giustificava l'aumento, ovvero la richiesta di estendere il periodo per il quale erano dovuti gli interessi moratori dal 15 ottobre 1998 al 7 ottobre 2002, è per contro inammissibile, siccome formulata per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), ritenuto che nei suoi precedenti allegati scritti la parte convenuta, richiamandosi implicitamente al doc. 5, ne aveva preteso la rifusione solo fino al 15 ottobre 1999 (recte 1998).
Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 7 ottobre 2002 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1'000.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1'500.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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