AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.129
Data decisione, Autorità: 08.02.2023, CEF
Titolo: Ricorsi contro il piede d’asta e l’elenco oneri. Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori. Contestazione della stima peritale del fondo
Incarti n. 15.2022.129 15.2022.136
Lugano 8 febbraio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 ottobre 2022 della
RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, )
così come sul ricorso del 20 ottobre 2022 di
RI 2,
(patrocinato dall’__________ PA 2, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro l’elenco oneri del e le condizioni d’incanto depositati l’11 ottobre 2022 nelle esecuzioni n. __________ e __________ in realizzazione di pegno promosse dalla RI 1 nei confronti di
RI 2 __________ PI 2 __________
ritenuto
in fatto: A. Con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 28 maggio 2019 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la RI 1 ha escusso i coniugi RI 2 e PI 2 in via di realizzazione del pegno (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) gravante il fondo n. __________ di __________ (di cui gli escussi sono comproprietari per metà ciascuno) per l’incasso di fr. 74'282.–, oltre agl’interessi del 5% dal 25 agosto 2004.
B. Rigettate le opposizioni interposte ai precetti esecutivi in via definitiva (sentenza della CEF 14.2020.152/153 del 16 luglio 2021), il 3 febbraio 2022 la RI 1 ha presentato la domanda di realizzazione. L’UE ha fissato l’asta del fondo per il 19 gennaio 2023 e ha pubblicato l’avviso d’incanto sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del 9 maggio 2022. L’elenco oneri e le condizioni d’incanto sono stati depositati l’11 ottobre 2022. Nel primo atto l’UE ha ammesso un’ipoteca legale a favore dello Stato del Canton Ticino di fr. 837.80, un’ipoteca convenzionale di fr. 1'189'571.60 a favore della PI 3 garantita da sei cartelle ipotecarie al portatore dal primo al sesto grado e l’ipoteca legale della RI 1, di grado “LEG”, per fr. 171'585.44. Il piede d’asta è stato fissato in fr. 1'255'000.– e il valore del fondo in fr. 1'590'948.– (stima peritale).
C. Con ricorso del 12 ottobre 2022, la RI 1 è insorta alla scrivente Camera contro l’elenco oneri e le condizioni d’incanto, contestando il piede d’asta e le cartelle ipotecarie della Banca __________ (recte: PI 3). Lo stesso ha fatto RI 2 con ricorso del 20 ottobre 2022, con il quale ha chiesto l’annullamento dell’elenco oneri e delle condizioni d’asta, previo conferimento dell’effetto sospensivo.
D. Nelle sue osservazioni del 18 ottobre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare irricevibile il ricorso della RI 1 senza ulteriori atti istruttori, motivo per cui non ha notificato il ricorso agl’interessati per osservazioni.
E. Il 26 ottobre 2022 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata da PI 1.
F. Con osservazioni del 14 novembre 2022, la RI 1 ha chiesto di dichiarare irricevibile il ricorso di RI 2 e in subordine di respingerlo, e postulato la sua condanna a rifonderle un’adeguata indennità di almeno fr. 1'000.– per ricorso temerario e abusivo. Nelle sue del 15 novembre 2022 lo Stato del Canton Ticino ha concluso invece per l’accoglimento parziale del ricorso, limitatamente allo stralcio dall’elenco oneri dell’ipoteca legale a garanzia dell’imposta cantonale del 2012 per intervenuta prescrizione. Infine, nelle sue osservazioni del 23 gennaio 2023 l’UE ha comunicato che il 27 dicembre 2022 PI 1 ha inoltrato una causa di contestazione dell’elenco oneri presso la Pretura di Lugano, sezione 3, di modo che in medesima data l’incanto previsto per il 19 gennaio 2023 è stato annullato.
Considerando
in diritto: 1. I due ricorsi oppongono le stesse parti e vertono sui medesimi atti esecutivi, sicché le procedure possono essere congiunte giusta l’art. 5 cpv. 1 Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200) e l’art. 76 cpv. 1 Legge sulla procedura amministrativa (LPamm, RL 165.100), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 10 ottobre 2022 dall’UE, i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).
Ricorso della RI 1 (inc. 15.2022.129)
2.1 Giusta l’art. 7 cpv. 3 LPR l’atto di ricorso deve indicare una motivazione perlomeno sommaria. Ora, la RI 1 non indica né spiega il motivo per cui il piede d’asta sarebbe errato né quale conseguenza abbia il fatto che le cartelle ipotecarie di quinto e sesto grado sono state emesse dopo il 25 agosto 2004. Insufficientemente motivato, il ricorso è irricevibile.
2.2 Per abbondanza, si volesse anche capire, come l’UE, che la RI 1 contesta il piede d’asta perché non comprende l’ammontare del suo credito, si dovrebbe ricordare alla ricorrente, come già fatto dall’UE, che secondo l’art. 126 cpv. 1 LEF (applicabile nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF), il prezzo minimo di aggiudicazione (“piede d’asta”) corrisponde all’importo totale dei crediti garantiti da pegno iscritti nell’elenco oneri poziori a quelli del creditore procedente (sentenza della CEF 15.2022.40 del 30 marzo 2022, pag. 3). Non comprende pertanto la pretesa del procedente, ovvero del creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 105 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]). Nella fattispecie, la pretesa della ricorrente, che ha richiesto la realizzazione del fondo, a ragione non è quindi stata computata nel prezzo minimo. E contrariamente a quanto essa pare credere, il suo credito non è garantito da un’“ipoteca legale di primo rango”, bensì da un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, il cui grado dipende dalla data d’iscrizione nel registro fondiario (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4a ed. 2012, n. 2902 segg.), con la sola particolarità che tra di loro i titolari d’ipoteche legali di questo tipo hanno uguali diritti sulla somma totale dei riparti del provento della realizzazione del pegno che spettano loro a prescindere dalla data d’iscrizione delle diverse ipoteche (art. 840 CC; Steinauer, op. cit., n. 2903) e in caso di perdita hanno diritto a un indennizzo da parte dei creditori ipotecari di rango prevalente alle condizioni dell’art. 841 cpv. 1 CC (v. art. 117 RFF). Per il resto i combinati art. 126 e 156 cpv. 1 LEF si applicano anche a questo tipo di pegno (art. 106 cpv. 1 RFF).
2.3 La contestazione delle cartelle ipotecarie di quinto e sesto grado riguarda il merito. Va fatta valere con un’azione di contestazione dell’elenco oneri al giudice civile e non con un ricorso all’autorità di vigilanza (sotto consid. 3.1).
Ricorso di RI 2 (Inc. 15.2022.136)
3.1 In caso di contestazione dell’esistenza, dell’estensione, del grado o dell’esigibilità di una pretesa iscritta nell’elenco oneri nel termine di dieci giorni indicato in quell’atto, l’ufficio d’esecuzione deve avviare la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40 RFF, la quale permetterà di determinare chi dovrà adire il giudice con un’azione di contestazione dell’elenco oneri (art. 109 cpv. 4 per il rinvio dell’art. 140 cpv. 2 LEF). Se la contesa concerne invece unicamente aspetti procedurali la competenza decisionale spetta non al giudice, ma all’autorità di vigilanza (DTF 141 III 143 consid. 4.2; sentenze della CEF 15.2021.49 del 15 giugno 2021 consid. 2.4 e15.2018.38 del 5 ottobre 2018, consid. 2).
3.2 Nella fattispecie, tutte le censure riguardano l’esistenza e l’estensione di pretese iscritte nell’elenco oneri, sicché sono inammissibili in questa sede. Non si tratta infatti di aspetti procedurali la cui competenza decisionale spetta all’autorità di vigilanza. Andranno trattate nelle cause di contestazione dell’elenco oneri nel frattempo promosse da PI 1 e dalla moglie nei confronti della RI 1 e della PI 3. Tuttavia, non si disconosce che nelle sue osservazioni al ricorso lo Stato del Canton Ticino ha ammesso la prescrizione del credito fiscale per l’anno 2012 concludendo che la relativa ipoteca legale venga stralciata dall’elenco oneri. Limitatamente a questo punto il ricorso merita accoglimento.
4.1 Ora, la richiesta di una nuova stima, secondo l’art. 9 cpv. 2 RFF (per il rinvio dell’art. 99 cpv. 2 RFF), deve avvenire entro dieci giorni da quando il richiedente ha avuto conoscenza della stima; se il valore di stima è menzionato nella pubblicazione dell’asta e nella relativa comunicazione del bando d’incanto (avviso d’incanto) ai sensi dell’art. 139 LEF (per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF), l’avviso vale pure quale comunicazione della stima (art. 99 cpv. 2 RFF; Bernheim/Känzig/Geiger in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 10c ad art. 155 LEF; Foëx in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 18-19 ad art. 155 LEF).
4.2 Nel caso di specie, il ricorrente è venuto a conoscenza del valore della stima peritale con la notifica dell’avviso d’incanto il 9 maggio 2022(tracciamento della raccomandata 98.__________). Il termine di dieci giorni per chiedere una nuova perizia è pertanto decorso inutilizzato il 19 maggio 2022. La richiesta contenuta nel ricorso (del 20 ottobre 2022) è di conseguenza ampiamente tardiva. Quanto al piede d’asta, la sua determinazione non dipende dal valore del fondo, ma dall’importo dei crediti di grado prevalente rispetto a quello del procedente giusta l’art. 126 LEF (sopra consid. 2.2). Anche su questi punti il ricorso va respinto.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso della RI 1 (inc. 15.2020.129) è irricevibile.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso di PI 1 (inc. 15.2020.136) è parzialmente accolto nel senso che è ordinato lo stralcio dell’ipoteca legale a garanzia dell’imposta cantonale 2012 dall’elenco oneri.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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