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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2021.53
Data decisione, Autorità: 07.01.2022, TRAM
Titolo: Leggittimazione a ricorrere contro una variante di piano regolatore
Incarto n. 90.2021.53
Lugano 7 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Matea Pessina
assistito dal vicecancelliere:
Mariano Morgani
statuendo sul ricorso del 20 dicembre 2021 di
RI 1
contro
la risoluzione del 7 dicembre 2021 (n. 6148) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del Comune di Arbedo-Castione concernente il comparto scolastico di Castione;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietario del mapp. 1226 di Arbedo-Castione, ubicato a Prati dei Mulini all'incrocio di via San Bernardino con la Carrale di Bergamo, in prossimità delle scuole elementari e del complesso scolastico comprensivo delle scuole medie e dell'infanzia di Castione. Il fondo confina a ovest con il mapp. 100, che il vigente piano del traffico qualifica quale strada ciclo-pedonale.
B. a. Durante la seduta del 16 ottobre 2017 il Consiglio comunale di Arbedo-Castione ha adottato una variante di piano regolatore concernente il comparto scolastico di Castione, il cui scopo è da un lato quello di riqualificarlo dal profilo urbanistico e ammodernarne le strutture, dall'altro di dare continuità al percorso ciclopedonale di via Retica verso gli abitati di Arbedo e di Lumino, realizzando un attraversamento protetto di via San Bernardino e prolungando il percorso in direzione sud, in modo da permetterne la congiunzione con i percorsi pedonali-ciclabili previsti sul tracciato della ex-ferrovia Retica (verso Lumino) e con la prevista passerella sulla Moesa (verso Arbedo). La variante disciplina diversi aspetti, tra cui la codifica di una strada ad uso del trasporto pubblico (scolari) lungo il lato nord del mapp. 100.
b. Contro la citata variante, posta in pubblicazione dal 28 agosto al 26 settembre 2018 (cfr. FU 68/2018 del 24 agosto 2018, pag. 7086 seg.), RI 1 non ha interposto ricorso.
C. a. Con risoluzione del 7 dicembre 2021 il Consiglio di Stato ha approvato nel complesso la citata variante, disponendo delle modifiche d'ufficio (cfr. p.to n. 2 del dispositivo, che rinvia al consid. 4 della risoluzione governativa). Per quanto riguarda la strada ciclopedonale - strada ad uso di trasporto pubblico (scolari) lungo il lato nord del mapp. 100, al consid. 4.4 il Consiglio di Stato ha rilevato come i suoi tracciati non possono essere codificati in questa sede a PR, in quanto la loro definizione è oggetto del più ampio progetto di realizzazione del percorso ciclopedonale lungo l'asse dell'ex ferrovia Retica previsto dal Programma di agglomerato del Bellinzonese di terza generazione (PAB3) approvato dal Consiglio di Stato il 7 dicembre 2016 (Misura ML 2.4.1.1 in priorità A, ML 2.4.1.2 in priorità B), la cui attuazione è di competenza del Cantone e che sarà concretizzato nell'ambito di una procedura di progetto stradale ai sensi dell'art. 10 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (LStr; RL 725.100).
b. Il progetto stradale e gli atti espropriativi relativi alla formazione del percorso ciclabile lungo la ex Ferrovia Retica è stato posto in pubblicazione presso le Cancellerie comunali di Arbedo-Castione e Lumino dal 6 dicembre 2021 al 20 gennaio 2022 (cfr. FU 221/2021 del 3 dicembre 2021, pag. 2).
D. Avverso la citata risoluzione governativa RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, opponendosi alla posa di una struttura della fermata dell'autopostale in prossimità della nostra proprietà (mappale n. 1226-1653 come da allegati) per tutta una serie di motivi che non occorre qui evocare e deprecando il fatto di non essere stati avvisati del progetto prima di posizionare le modine. Si dichiara disponibile a prendere parte a un colloquio e a un sopralluogo.
E. Richiamati gli atti informanti la variante dall'istanza inferiore, il ricorso non è stato intimato alle parti per la risposta.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100). Non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il gravame può essere evaso da un giudice unico sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 [LPAmm; RL 165.100]) e all'intimazione alle controparti per la presentazione di una risposta (art. 72 LPAmm). Quanto alla legittimazione del ricorrente va considerato quanto segue.
2.1. A norma dell'art. 30 cpv. 2 LST contro la decisione con cui il Governo approva il piano regolatore sono legittimati a ricorrere il Comune (lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio decise dal Consiglio di Stato (lett. c). Il privato cittadino è, pertanto, legittimato a ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti all'Esecutivo cantonale contro la pianificazione adottata dal Legislativo del Comune; fa eccezione l'ipotesi in cui il Governo abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni dell'organo comunale, segnatamente quindi un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore.
2.2. Nel caso concreto entrano in considerazione unicamente le ipotesi di cui alle lett. b e c dell'art. 30 LST. Ora, il qui ricorrente non è insorto davanti all'Esecutivo cantonale contro la pianificazione adottata dal Consiglio comunale durante la seduta del 16 ottobre 2017 ed in seguito regolarmente pubblicata presso la Cancelleria dal 28 agosto al 26 settembre 2018 (cfr. FU 68/2018 del 24 agosto 2018, pag. 7086 seg.), di modo che egli non può dunque far capo alla lett. b del citato disposto. Inoltre, nemmeno l'ipotesi di cui alla lett. c dell'art. 30 LST può qui trovare applicazione. Infatti, ancorché, come esposto in narrativa (cfr. consid. C.a.), con il giudizio impugnato l'Esecutivo cantonale non abbia approvato la codifica nel piano regolatore della strada ciclopedonale
3.2. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 400.- è posta a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Il vicecancelliere
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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