AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2021.199
Data decisione, Autorità: 29.07.2021, TRAM
Titolo: Istanza di intervento inoltrata da un privato al Consiglio di Stato sull'operato di un Municipio in materia edilizia
Incarto n. 52.2021.199
Lugano 29 luglio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Fulvio Campello
assistito dal vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2021 di
RI 1
contro
la decisione del 14 aprile 2021 (n. 1866) del Consiglio di Stato che evade nel senso dei considerandi l'istanza del 23 novembre 2020 presentata dall'insorgente avverso l'operato del CO 1 in relazione a un presunto abuso edilizio (demolizione di una recinzione al mapp. 3 di __________);
ritenuto, in fatto
che RI 1 è proprietario del mapp. 4 nel quartiere di __________ del Comune di CO 1, che confina a sud-est con il mapp. 3 di proprietà comunale, adibito a posteggio e parco giochi;
che il 6 dicembre 2018 RI 1 ha domandato al sindaco di ordinare il ripristino della recinzione tra il posteggio e l'area verde sulla proprietà comunale, che riteneva essere stata rimossa abusivamente;
che, dopo vicissitudini che qui non conta riportare, il 19 novembre 2020 il Municipio ha comunicato a RI 1 di non poter dar seguito alla richiesta di accesso alla risoluzione municipale di approvazione della demolizione della recinzione formulata sulla base della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100) poiché inesistente, ritenuto che la rimozione del manufatto non necessitava di particolari formalità;
che il 23 novembre 2020 RI 1 ha inoltrato al Consiglio di Stato un atto denominato istanza d'intervento chiedendo:
di ordinare al Municipio il ripristino dell'opera come preesistente, in via subordinata di procedere a far pubblicare in sanatoria un nuovo progetto, approvato dal Consiglio comunale;
di adottare provvedimenti disciplinari per il reiterato abuso di autorità, diniego di risposta e per le dolose, comunque negligenti, omissione di doveri fondamentali dell'autorità territoriale competente in materia di vigilanza giusto LE;
che il ricorrente ha inoltre rimproverato al Municipio di aver rimosso la recinzione anche ai fini di cambiare destinazione all'opera nel senso di poter consentire la sosta di veicoli che eccedono la dimensione della demarcazione degli stalli;
che, riprendendo e facendo proprie le argomentazioni della Sezione degli enti locali (SEL) contenute nello scritto del 28 gennaio 2021, con decisione del 14 aprile 2021 il Consiglio di Stato ha evaso la suddetta istanza, ritenendo che non fossero dati i presupposti per un intervento di vigilanza secondo gli art. 194 segg. della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) e in particolare dell'art. 196 cpv. 1 LOC;
che avverso quest'ultima decisione RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulandone la riforma nei sensi delle domande disattese dal Governo;
che egli domanda inoltre al Tribunale di ordinare al CO 1 di adottare le misure che s'impongono per rimuovere l'abuso di autorità in atto nel corpo polcom, ingiungendo a quest'ultimo di applicare rigorosamente il rispetto della demarcazione dei posteggi;
che i motivi alla base dell'impugnativa saranno ripresi, se necessario, in seguito;
che il gravame non è stato intimato per la risposta, ma il giudice delegato ha richiamato l'incarto dalla precedente istanza (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
considerato, in diritto
che prima di entrare nel merito di un ricorso il Tribunale cantonale amministrativo, e per esso il giudice delegato all'istruzione della causa (art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 177.100), esamina d'ufficio se sono date le premesse d'ordine che determinano la ricevibilità del rimedio;
che le decisioni rese dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni sono di principio impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; ha però diritto di ricorso davanti a quest'ultima autorità soltanto chi è leso nei suoi legittimi interessi (art. 207 cpv. 1 LOC); il comune, dal canto suo, è legittimato a ricorrere solo se è leso nella propria autonomia (art. 207 cpv. 2 LOC);
che introducendo all'art. 207 cpv. 1 LOC il requisito dell'interesse legittimo, il legislatore ha quindi voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta della legittimazione attiva chi dal provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività; occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto della contestazione;
che la giurisprudenza ha specificato che anche il denunciante (o segnalante) può essere legittimato a impugnare la decisione dell'autorità di vigilanza; la potestà di ricorso non gli deriva tuttavia dalla sua qualità di denunciante; ai fini del riconoscimento della legittimazione attiva occorre che dimostri l'esistenza di una lesione dei propri legittimi interessi: tale lesione deve derivare al ricorrente dalla decisione dell'autorità di vigilanza;
che la legittimazione attiva a impugnare decisioni di questa autorità davanti al Tribunale cantonale amministrativo è pertanto data, di principio, unicamente a coloro che subiscono un pregiudizio in conseguenza della stessa;
che, in pratica, occorre che l'insorgente dimostri che la decisione dell'autorità di vigilanza ha modificato, a proprio svantaggio, la situazione giuridica preesistente alla denuncia (cfr. DTF 111 Ia 282 consid. 2a con riferimenti; RDAT 1981 n 19; STA 52.2004.324 del 27 settembre 2004 con rinvii);
che nel caso in esame la decisione governativa non modifica minimamente la situazione giuridica preesistente del ricorrente;
che, in effetti, il Consiglio di Stato si è limitato in sostanza a respingere l'istanza di intervento, facendo proprie le conclusioni cui era giunta la SEL nel suo scritto del 28 gennaio 2021, secondo la quale non vi erano gli estremi per un intervento di vigilanza nei confronti del Municipio in relazione alla rimozione della recinzione in parola;
che non intervenendo nel senso auspicato dall'insorgente, il Governo ha lasciato la situazione sostanzialmente immutata;
che, così stando le cose, la legittimazione attiva del ricorrente dev'essere negata sulla base della giurisprudenza testé evocata, ritenuto che questi non è toccato dal provvedimento impugnato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino di CO 1;
che ciò vale, a maggior ragione, per la domanda relativa alla verifica del rispetto della demarcazione dei posteggi da parte della polizia comunale, nuova e dunque anche per questo motivo inammissibile (art. 70 cpv. 2 LPAmm);
che ferme queste premesse, il ricorso si appalesa irricevibile, di modo che un esame del merito è precluso; va comunque precisato quanto segue;
che l'insorgente con lo scritto del 6 dicembre 2018 ha subito sostenuto che l'intervento di rimozione della rete fosse da assimilare a lavori abusivi ai sensi della LE; egli ha quindi contestualmente chiesto il ripristino dell'opera secondo la licenza edilizia;
che, così facendo, il ricorrente ha eccepito la difformità dell'intervento rispetto a quanto a suo tempo autorizzato, sostenendo - quantomeno implicitamente - la necessità di esperire una (nuova) procedura autorizzativa;
che adita su reclamo dal vicino, il Municipio deve accertare con decisione impugnabile (art. 63 cpv. 1 e 2 LPAmm, art. 21 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991; LE; RL 705.100), resa in contraddittorio, se l'opera realizzata è sorretta da valido permesso; ciò vale ovviamente anche quando il proprietario del fondo è un Comune;
che ciò presuppone, tuttavia, che l'Esecutivo comunale accerti preliminarmente che l'intervento contestato necessita di un permesso; pertanto, la decisione con cui l'autorità sollecitata dal vicino nega la sussistenza dei requisiti per l'avvio di una procedura per il rilascio del permesso di costruzione è pure deducibile davanti al Governo, quale autorità di ricorso in materia edilizia,
che, tornando al caso concreto, nella decisione impugnata il Governo ha riportato quanto indicato dall'Ufficio delle domande di costruzione, ovvero che:
normalmente una demolizione con ricostruzione di un edificio e/o impianto necessita una procedura edilizia (art. 4 lett. a RLE);
se si considerasse l'opera alla stregua di una recinzione, allora occorrerebbe proceder con una procedura di notifica (art. 6 cpv. 4 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110), mentre se valutata quale arredo urbano essa potrebbe rientrare nei lavori non soggetti a licenza edilizia (art. 3 cpv. g RLE);
che era quindi facoltà del Municipio stabilire in base ai lavori da eseguire, il tipo di procedura da adottare nel rispetto della Legge edilizia. D'altra parte facciamo presente che il Municipio ha dato evasione al signor RI 1 con scritto del 19 novembre scorso;
che quest'ultima considerazione è corretta, ma il Governo non ne ha tratto le debite conclusioni;
che è vero che con il citato scritto del 19 novembre 2020 riferito alla procedura LIT il Municipio ha in sostanza risposto alla lettera del 6 dicembre 2018 dell'insorgente: considerando che la rimozione della recinzione non necessitava particolari formalità,
l'Esecutivo comunale ha in sostanza negato la necessità di esperire una procedura edilizia;
che contro questa decisione, priva dell'indicazione di termini di ricorso (art. 46 cpv. 1 e 2 LPAmm), il qui ricorrente è insorto davanti al Consiglio di Stato con un atto denominato "istanza d'intervento", col quale ha tuttavia chiesto il ripristino dell'opera nello stato quo ante la demolizione abusiva, eccependo nuovamente, dunque, l'illegalità formale e materiale dell'intervento;
che, pertanto, il Governo è stato adito anche nella sua veste di autorità di ricorso in materia edilizia;
che non risulta che ad oggi l'Esecutivo cantonale si sia (già) chinato sul quesito di sapere se per l'intervento contestato è a torto o a ragione che il Municipio ha negato l'avvio di una procedura di licenza edilizia, ritenuto che in caso affermativo gli atti andrebbero retrocessi all'Autorità comunale perché vi provveda;
che, infatti, il Consiglio di Stato si è limitato a valutare la questione nella sua veste di Autorità di vigilanza sui comuni, senza trasmettere l'incarto al Servizio dei ricorsi in relazione alla tematica edilizia;
che, in applicazione dell'art. 6 cpv. 1 LPAmm, gli atti vengono di conseguenza rinviati al Consiglio di Stato per competenza;
che alla luce della particolarità del caso, non si preleva la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è irricevibile.
Gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato, secondo quanto spiegato nei considerandi del presente giudizio.
Non si preleva la tassa di giustizia.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Il vicecancelliere
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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