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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.139
Data decisione, Autorità:
12.09.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.139
Lugano
12 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
visto l'appello 8 settembre 2003 presentato
nella forma del ricorso per cassazione da
rappr.
dall’__________
contro
la decisione 26 agosto 2003 del Pretore
della giurisdizione di Mendrisio sud nella procedura promossa da
patrocinata
dall’avv. __________
considerato che
il conferimento dell'effetto sospensivo a un ricorso dipende dalle
particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107
Ia 270);
ritenuto che la
semplice evenienza di un incasso pecuniario non comporta scapito giuridico, a
meno che l'obbligo di pagare implichi per l'appellante difficoltà finanziarie o
la restituzione della somma in esito al possibile accoglimento del ricorso
sembri dubbia (DTF 107 Ia 269 consid. 2), questioni non rese nemmeno verosimili
nel caso concreto;
richiamati gli
art. 411 cpv 3 CPC
decreta 1. L'istanza tendente alla concessione
dell'effetto sospensivo all'appello 8 settembre 2003 di cui sopra, è
respinta.
- Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Il
presidente
(giudice
Bruno Cocchi)
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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