AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2021.351
Data decisione, Autorità: 25.05.2022, TRAM
Titolo: Soggetto imponibile - diritto di superficie
Incarto n. 52.2021.351
Lugano 25 maggio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 3 settembre 2021 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 16 agosto 2021 (30.2019.48) del Tribunale di espropriazione prolata nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione acque avviata dal Comune di __________ relativamente ai mappali __________ e __________ di __________;
ritenuto, in fatto
A. Il 18 dicembre 1989 il Comune di __________ ha adottato il piano generale delle canalizzazioni (PGC), autorizzando il Municipio a prelevare contributi di costruzione nell'ordine del 70% del costo dell'opera; il PGC è stato approvato dal competente servizio cantonale con risoluzione del 21 gennaio 1991. Nel 1993, in virtù degli art. 96 e segg. della legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA; RL 833.100), l'esecutivo comunale ha proceduto ad un primo prelievo di contributi di costruzione provvisori per le opere di canalizzazione e depurazione delle acque. Atteso come il piano generale di smaltimento delle acque (PGS) previsto dall'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc; RS 841.201) fosse ancora in allestimento, dal 2015 alcuni interventi da questo previsti sono stati autorizzati e finanziati sulla base di varianti al PGC in vigore, puntualmente approvate dalle autorità comunali. Aggiornata la spesa determinante per tutte le opere contemplate a livello pianificatorio, nel 2019 il Municipio di __________ ha dato avvio ad una procedura per un secondo prelievo di contributi provvisori pubblicando il relativo prospetto dal 23 maggio al 21 giugno 2019, previo invio di un avviso personale ai proprietari interessati. RI 1, quale titolare di due diritti di superficie per sé stanti e permanenti intavolati come fondi n. __________ e __________ e gravanti - rispettivamente - il mappale n. __________ e parte del mappale n. __________ RFD di __________, è stata assoggettata al pagamento di contributi di costruzione per complessivi fr. 103'267.60. Mediante risoluzione dell'11 settembre 2019 l'Esecutivo comunale ha respinto il reclamo da essa interposto avverso tale imposizione.
B. Con giudizio del 16 agosto 2021 il Tribunale di espropriazione ha a sua volta respinto l'impugnativa inoltrata dalla RI 1 contro quest'ultima pronuncia municipale. Innanzitutto, esso ha ritenuto dato l'assoggettamento della società, atteso che la stessa è proprietaria di due diritti di superficie per sé stanti e permanenti intavolati a registro fondiario e gravanti dei fondi ubicati all'interno del perimetro di imposizione; rilevando altresì che in specie l'oggetto del vantaggio dato dalle opere di canalizzazione non ricade tanto sul terreno quanto piuttosto sulla costruzione adibita a centro sportivo, edificio sito sul mappale n. __________ di __________ (diritto di superficie intavolato al fondo n. __________, riferito agli edifici H e I). L'autorità precedente ha invece ritenuto irrilevante la durata dei diritti di superficie, fattore già tenuto in considerazione nell'ambito della fissazione dal valore di stima, così come pure una clausola di carattere privato prevista dai contraenti nell'atto di costituzione per regolare la suddivisione degli oneri pubblici connessi alla proprietà. Il Tribunale di espropriazione ha poi giudicato corretto l'importo del contributo di costruzione calcolato a partire dal valore di stima. Esso ha infatti considerato che l'applicazione di tale fattore è imposta dalla legge e che lo stesso già tiene conto delle condizioni stabilite nel contratto di costituzione, eventuali doglianze sul valore di stima andavano quindi, se del caso, solevate nell'ambito della procedura di stima. Ha infine osservato che RI 1 non aveva dimostrato in alcun modo che tra il valore di stima del fondo __________ e il carico inquinante prodotto dall'edificio ivi presente vi fosse una sproporzione tale da rendere applicabile l'art. 99 cpv. 4 LALIA.
C. Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento, unitamente a quello della decisione municipale da esso tutelata. In sintesi, essa contesta il suo assoggettamento ai contributi di costruzione provvisori e critica l'importo del tributo impostole. Chiede altresì che venga concesso l'effetto sospensivo al suo ricorso.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Tribunale di espropriazione, senza formulare particolari osservazioni. Alla medesima conclusione perviene il CO 1 con argomentazioni che verranno riprese, per quanto necessario, in appresso.
E. In sede di replica e di duplica, le parti hanno ulteriormente sviluppato le proprie argomentazioni, riconfermandosi nelle rispettive domande di giudizio.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 104 cpv. 1a LALIA. La legittimazione attiva dell'insorgente, destinataria della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è certa. Il ricorso, tempestivo (art. 104 cpv. 1a LALIA e art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
2.1. Giusta l'art. 96 LALIA i contributi dei proprietari devono coprire i costi di costruzione della rete delle canalizzazioni in una misura non inferiore al 60% né superiore all'80% del costo effettivo. Soggetti all'imposizione sono i proprietari di fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera (art. 97 lett. a LALIA). Incombe al Municipio delimitare il comprensorio d'imposizione (art. 98 LALIA) nonché prelevare i contributi, i quali possono essere provvisori (e vengono calcolati, tra l'altro, sulla base del costo preventivo dell'opera ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 prima frase LALIA) oppure definitivi (e sono allora calcolati, tra l'altro, sulla base del costo consuntivo dell'opera giusta l'art. 99a cpv. 1 prima frase LALIA). In entrambi i casi i contributi non possono superare il 3% del valore di stima dei fondi (art. 99 cpv. 2 LALIA e 99a cpv. 1 prima frase LALIA). Il Comune può prelevare anche più contributi provvisori ritenuto che la somma dei singoli contributi non può superare il 3% del valore di stima in vigore al momento dell'ultima pubblicazione del prospetto (art. 99 cpv. 2 LALIA). Vi è inoltre un contributo supplementare nel caso di nuova edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio entro quindici anni dal compimento dell'opera, calcolato sull'aumento del valore di stima determinato dall'intervento edile (art. 100 cpv. 1 LALIA). I contributi sono dovuti in dieci rate annuali (art. 106 LALIA). A garanzia del pagamento spetta al Comune un'ipoteca legale a carico del fondo per cui il contributo è stato imposto, la cui iscrizione decade entro un anno dal giudizio definitivo sull'importo del contributo (art. 107 cpv. 1 e 4 LALIA). Le singole rate di contributo si prescrivono con il decorso di dieci anni e alla prescrizione sono per il resto applicabili per analogia le norme del codice delle obbligazioni (art. 108 cpv. 1 e 2 LALIA).
2.2. In questo senso, l'art. 35 del regolamento delle canalizzazioni del 21 dicembre 2015 del Comune di __________ dispone che il Comune preleva un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 e segg. LALIA e al decreto esecutivo 3 febbraio 1977 del Consiglio di Stato concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse (DELALIA; RL 833.120).
3.2. Il diritto di superficie è una servitù che permette al suo titolare di avere o di realizzare delle costruzioni sul fondo altrui (art. 779 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; CC; RS 210). La proprietà del fondo e quella delle costruzioni vengono scisse, in deroga al principio dell'accessione (art. 667 CC); il superficiario (beneficiario del diritto di superficie) diventa così proprietario delle costruzioni e altre opere presenti sul fondo (art. 675 cpv. 1 CC). Il diritto di superficie può, a determinate condizioni, essere intavolato nel registro fondiario come diritto per sé stante e permanente e diventa così un fondo oggetto di proprietà immobiliare (art. 655 cpv. 1, cpv. 2 n. 2 e cpv. 3 CC; cfr. Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome III, V ed., Berna 2021, n. 3802 e segg.). L'art. 97 LALIA assoggetta all'imposizione dei contributi di costruzione non solo i proprietari di fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera, ma pure i titolari di diritti reali limitati che traggono da essa un incremento di valore del loro diritto; regime del tutto speculare a quello instaurato dalla legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM; RL 703.100; cfr. Adelio Scolari, Tasse e contributi di miglioria, Bellinzona 2005, n. 214 e 215). La ricorrente è titolare di un diritto di superficie, per sé stante e permanente intavolato a registro fondiario, su degli edifici adibiti a centro sportivo; si tratta dunque di un diritto reale limitato (una servitù personale) su un edificio - sul quale insiste anche una piscina coperta - necessariamente collegato alla rete fognaria cittadina e che di conseguenza trae un chiaro vantaggio dalle opere in parola. In specie per di più la servitù è intavolata a registro fondiario quale diritto per sé stante e permanente per cui, ai sensi del CC, i mappali __________ e __________ di __________ sono dei fondi giusta l'art. 655 cpv. 2 n. 2 CC di cui l'insorgente è proprietaria (art. 655 cpv. 1 e art. 779 cpv. 3 CC), poco importa che le costruzioni saranno devolute al proprietario del fondo alla scadenza del diritto di superficie, ciò che ad ogni modo comporta il versamento di un'indennità al superficiario (cfr. art. 779d CC). Ne consegue che l'assoggettamento della ricorrente è di tutta evidenza dato in virtù della lett. a dell'art. 97 LALIA, atteso che, quandanche non intavolato quale diritto per sé stante e permanente, essa risulterebbe ad ogni modo un soggetto imponibile giusta la lett. b del suddetto disposto. Non permettono di giungere a diversa conclusione gli altri elementi sollevati dall'insorgente. È infatti irrilevante che la verosimile messa in funzione dell'intera rete fognaria avverrà solo dopo la scadenza della servitù personale; anzitutto fintanto che tutte le opere previste dal PGS non saranno ultimate, e per consentirne il finanziamento, il Comune riscuote i contributi provvisori che sono calcolati - almeno in parte - sulla base del costo preventivo. D'altra parte, anche qualsiasi proprietario che ha pagato dei contributi provvisori e poi vende il fondo prima del completamente della rete di canalizzazioni si troverà nella medesima situazione atteso che neppure lui beneficerà mai concretamente di un'opera pubblica che ha contribuito a finanziare. In specie, poi, della spesa totale determinante per il calcolo dei tributi in parola, circa la metà si riferisce ad opere già eseguite (cfr. doc. 8 prodotto dal Comune di __________ nell'ambito del ricorso al Tribunale di espropriazione) e di cui l'insorgente già beneficia, atteso che la costruzione di cui essa dispone, che comprende un centro fitness e una piscina, non potrebbe essere sfruttata senza collegamento alla rete fognaria (e ancor meno per svolgere l'attuale attività lucrativa), per cui risulta innegabile che tali opere comportano un incremento di valore del suo diritto di superficie. Parimenti appaiono inconferenti il canone annuo corrisposto, gli sconti applicati, così come pure la durata limitata del diritto di superficie. Questi fattori non permettono infatti di confutare che le proprietà della ricorrente traggano, come visto, vantaggio dalle opere di canalizzazione e depurazione delle acque e tanto meno consentono, come propone l'insorgente, di paragonare la sua situazione di fatto con quella di un inquilino. Quest'ultimo infatti, lo si ricorda, dispone unicamente del diritto di utilizzare l'oggetto locato per un certo lasso di tempo (non paragonabile a quelli del diritto di superficie che, se intavolato, ha una durata minima trentennale; cfr. art. 655 cpv. 3 n. 2 CC) e non beneficia certo di prerogative simili a quelle di un proprietario, prima fra tutte quella di edificare sul fondo (cfr. art. 260a del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 ;CO; RS 220). Per quanto attiene poi alla clausola 13 dell'atto costitutivo, questa è di natura meramente privata e - contrariamente a quanto pretende l'insorgente - non è opponibile all'ente pubblico in questa sede. Come visto l'art. 97 LALIA fonda l'assoggettamento dei proprietari dei fondi serviti o potenzialmente serviti dalle opere pubbliche, i quali, in analogia alla LCM e salvo il caso dei contributi supplementari ex art. 100 LALIA, vanno identificati al momento della pubblicazione del prospetto dei contributi (cfr. Scolari, op. cit., n. 323). Premesso che la sentenza del Tribunale di espropriazione citata dalla ricorrente (TE 30.2004.113 del 19 giugno 2007) non si pronuncia sul soggetto imponibile ma solo sull'esistenza del vantaggio per il fondo in esame e che la dottrina ivi esposta (e ripresa nel ricorso), che peraltro esprime unicamente la divergenza di opinioni sul tema, non può essere seguita l'insorgente laddove sostiene che l'art. 97 LALIA sia di carattere dispositivo, concetto che invero poco si presta alle regolamentazioni riferite ai contributi pubblici. Dal momento che il suddetto disposto fonda, come visto, l'assoggettamento anche del superficiario e che il debito che ne nasce è personale, eventuali pattuizioni private tra le parti al contratto di costituzione della servitù che prevedano una ripartizione diversa degli oneri hanno valore unicamente inter partes e non sono pertanto opponibili all'ente impositore (RDAT 2001 II n. 45 consid. 4.3; Scolari, op. cit., n. 214). In concreto, è pertanto del tutto irrilevante quale interpretazione vada data alla clausola in esame poiché tale questione attiene non già al rapporto di diritto pubblico instauratosi, per effetto della LALIA, fra ente impositore e persona contribuente, bensì esclusivamente al rapporto di natura privata che lega quest'ultima alla persona proprietaria del fondo gravato, senza che sia dirimente il fatto che in specie il creditore del tributo è uno dei comproprietari dei fondi gravati.
3.3. Per quanto attiene all'ammontare del contributo imposto, va anzitutto osservato che giusta l'art. 22 della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (LStima; RL 215.600) il valore venale dei diritti di superficie per sé stanti e permanenti è determinato seguendo per analogia i criteri sanciti dalla LStima per la valutazione dei fondi, avuto inoltre riguardo alle condizioni stabilite nel contratto di costituzione, per cui la stima ufficiale già comprende quegli elementi che la ricorrente pretende siano tenuti in considerazione. I proprietari dei fondi gravati d'altronde sono stati anch'essi imposti in base al valore di stima dei soli terreni e per gli edifici sui quali la superficiaria non ha diritto di disposizione.
L'ingente valore di stima del fondo __________, unico in realtà ad essere tassato, deriva dal fatto che i due edifici oggetto della servitù (edifici H e I) sono molto grandi e abbastanza recenti (l'edificio H ha un volume di 27'260 mc e l'edificio I di 9'875, per entrambi è stato applicato una percentuale di deduzione dell'1% per vetustà; cfr. scheda di calcolo del fondo __________ di __________). Se la ricorrente riteneva che il valore di stima così accertato dall'autorità non fosse corretto, segnatamente se le condizioni specifiche dell'atto di costituzione del diritto di superficie non fossero state debitamente considerata, essa avrebbe dovuto sollevare in quella sede la questione, se del caso impugnando la decisione che fissava la stima ufficiale per il suo fondo. La LALIA d'altronde prevede, quale unico correttivo, l'aumento o la diminuzione del contributo nell'ipotesi di una manifesta divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima e gli equivalenti di abitanti (art. 99 cpv. 4 e art. 99a cpv. 3 LALIA), fattispecie che, di tutta evidenza, non si realizza in specie già solo per l'impatto - decisamente rilevante - che una costruzione di questo tipo, adibita a centro sportivo e piscina con accesso al pubblico, ha sulla rete fognaria. Il calcolo del contributo di costruzione provvisorio basato sul valore ufficiale di stima del fondo dunque non presta il fianco a criticare.
4.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
4.3. La tassa di giustizia segue la soccombenza della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'Autorità comunale che non ne ha fatto richiesta e non essendone ad ogni modo dati i presupposti (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 4'000.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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