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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2023.6
Data decisione, Autorità: 03.02.2023, IICCA
Titolo: Scioglimento di una società avente scopo illecito, appello irricevibile per assente interesse degno di protezione
Incarto n. 12.2023.6
Lugano 3 febbraio 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2022.3768 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 10 agosto 2022 dal
AO 1 rappr. dal RA 1
contro
AP 1
chiedente nella procedura sommaria a tutela dei casi manifesti lo scioglimento della
società;
richiesta avversata dalla convenuta e che il Pretore ha dichiarato irricevibile con
decisione 27 dicembre 2022;
insorgente AP 1, che con appello 7 gennaio 2023 ha postulato
l’annullamento dell’impugnato giudizio e di concederle di effettuare il suo scioglimento
per il tramite della procedura ordinaria di liquidazione;
tenuto conto che l’impugnativa non è stata notificata al AO 1 per
osservazioni;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Con istanza 10 agosto 2022 il AO 1, per il tramite del Procuratore Pubblico (PP) RA 1, ha postulato innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano lo scioglimento di AP 1 nella procedura sommaria per la tutela nei casi manifesti avendo la medesima uno scopo illecito (art. 52 cpv. 3 CC oppure art. 78 CC per analogia) e meglio persistendo da anni i suoi organi, per il tramite della società (e in assenza della necessaria autorizzazione), nell’esercitare abusivamente la professione di fiduciario (art. 23 cpv. 3 LFid). Di qui la richiesta di disporre la liquidazione della società secondo le prescrizioni applicabili al fallimento a cura dell’Ufficio fallimenti di Lugano, prescindendo dall’applicazione dell’art. 57 cpv. 3 CC (devoluzione del suo patrimonio in favore degli enti pubblici), ritenuto che “la sorte degli averi provento di reato è già stata regolata nell’ambito della procedura penale”.
Con osservazioni 2 ottobre 2022 AP 1 si è opposta all’istanza, in sintesi contestando di svolgere (attualmente) attività fiduciarie soggette ad autorizzazione e di dover subire uno scioglimento coatto in via fallimentare, rilevando di avere nel frattempo ceduto il proprio pacchetto clienti nonché postulando in via preliminare di effettuare un tentativo di conciliazione, e nel merito (in via principale) la reiezione dell’istanza, o subordinatamente il differimento dello scioglimento e il permesso di effettuare la liquidazione per il tramite dei suoi organi onde incassare le proprie spettanze e saldare le proprie pendenze (fra cui un “prestito COVID-19” di fr. 35'000.-, che ha chiesto di non considerare quale credito privilegiato). Per il resto, la società ha dichiarato di non opporsi al congelamento dei suoi conti bancari, purché avesse la possibilità di eseguire pagamenti previa autorizzazione da parte del PP.
Con decisione 27 dicembre 2022 il Pretore ha dichiarato l’istanza irricevibile per assenza di un caso manifesto ai sensi dell’art. 257 CPC, ponendo le spese processuali (fr. 350.-) a carico dell’istante.
Con appello 7 gennaio 2023 AP 1 si è aggravata contro la suddetta decisione, postulando di annullarla e di concederle di effettuare il suo scioglimento per il tramite della procedura ordinaria di liquidazione (avendo ella cessato ogni attività e non avendo più né dipendenti, né impegni attivi), ritenuto che detta richiesta era già stata avanzata in via subordinata innanzi alla giudice di prima sede, che quest’ultima l’avrebbe trascurata e che una procedura di messa in liquidazione volontaria seguita dalla sua amministrazione attuale (invece che una liquidazione coatta in via fallimentare) potrebbe meglio consentire il recupero dei propri crediti, ciò che andrebbe a beneficio dei creditori societari. L’appellante ha allegato al suo gravame svariati documenti.
L’appello non è stato notificato al AO 1 per una risposta.
Contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti in una causa dal valore di almeno fr. 10'000.- è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC), da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC).
Nella fattispecie, il valore della controversia raggiunge la soglia di fr. 10'000.- testé menzionata (già solo tenuto conto del valore del capitale nominale di AP 1 risultante a RC, pari a fr. 100'000.-), sicché il giudizio pretorile era appellabile. Il gravame è inoltre pacificamente tempestivo.
Giusta gli art. 59 cpv. 1 e 60 CPC il giudice, sulla base di un esame d’ufficio, entra nel merito di un’azione o istanza solo se sono dati i presupposti processuali. Fra questi vi è anche l’interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC). Tale presupposto difetta manifestamente nella fattispecie, dal momento che la società appellante è stata vincente in prima sede ed è pertanto libera di decretare e attuare in ogni momento, privatamente e tramite i suoi organi, il suo scioglimento e la sua liquidazione, senza necessità di ottenere una pronuncia giudiziale al riguardo. Rimangono riservati il dovere per gli organi, qualora dovessero costatare un sovra-indebitamento societario ai sensi dell’art. 725b CO, di darne avviso al giudice, come pure la facoltà per il Registro di commercio (al quale la presente decisione viene comunicata, per le verifiche che riterrà opportune), di cancellare d’ufficio la società dal registro di commercio qualora essa, oltre a non esercitare più alcuna attività, non avesse più attivi realizzabili (art. 934 CO).
Per tutti questi motivi, l’impugnativa dev’essere dichiarata manifestamente irricevibile. Visto il suo esito, essa non è stata notificata alla controparte per una risposta (art. 312 cpv. 1 CPC).
Le spese processuali, fissate in conformità con gli art. 2, 9 cpv. 2 e 13 LTG, sono poste a carico di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano indennità.
Il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 e lett. b cfr. 2 LOG.
Per questi motivi,
richiamati per le spese l’art. 106 CPC e la LTG,
decide:
L’appello 7 gennaio 2023 di AP 1 è irricevibile.
Le spese processuali di seconda sede di fr. 400.- sono a carico dell’appellante. Non si assegnano indennità.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 e all’Ufficio del registro di commercio
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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