AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 15.2022.121
Data decisione, Autorità: 03.02.2023, CEF
Titolo: Determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione della vedova e di due figli escussi. Comunione universale dei beni secondo il vecchio diritto
Incarti n. 15.2022.121 15.2022.122 15.2022.123
Lugano 3 febbraio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo sulle istanze 4 ottobre 2022 dell’Ufficio di esecuzione, sede di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione delle interessenze spettanti a
PI 1, PI 3, PI 10, IT –
nella comunione ereditaria del marito e padre fu PI 8 († 28 aprile 2000), composta, oltreché dagli escussi, anche di
PI 5,
nelle due esecuzioni del gruppo n. 3 promosse contro PI 1 da
Comune delle PI 7 (rappresentato dal proprio Municipio, ) PI 6,
nelle diciotto esecuzioni dei gruppi n. 28-32 promosse contro PI 3 da
Comune delle PI 7 (rappresentato dal proprio Municipio, ) PI 11, PI 6, PI 12, Comune di PI 13 (rappresentato dal proprio Municipio, ) Stato del Canton Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
e nelle due esecuzioni dei gruppi n. 1 e 2 promosse contro PI 10 dalla
PI 6,
ritenuto
in fatto: A. PI 8 si è unito in prime nozze con __________; il matrimonio è poi stato sciolto per divorzio. Dall’unione sono nati i figli PI 3, PI 10, PI 5 e PI 9. Il 7 maggio 1983, PI 8 si è unito in seconde nozze con PI
B. Mediante un primo rogito del notaio __________, n. __________ del 15 novembre 1986, PI 8 e PI 1 hanno convenuto, da una parte, di assoggettarsi al regime matrimoniale della “comunione universale dei beni”, apportando alla cosiddetta sostanza indivisa, genericamente, tutti i loro beni esistenti al momento della conclusione della convenzione e il marito, in particolare, le particelle n. __________ e __________ RFD __________ (oggi -). D’altra parte, i coniugi hanno convenuto che, alla morte di uno di essi, la sostanza indivisa sarebbe dovuta essere attribuita per ¾ al coniuge superstite e per ¼ ai discendenti del coniuge deceduto.
Mediante un secondo rogito del notaio __________, n. __________ del 19 novembre 1986, PI 5 ha rinunciato alle sue ragioni ereditarie nella successione di PI 8 e il padre ha versato al figlio fr. 20'000.– come corrispettivo della rinuncia.
C. Il 28 aprile 2000, PI 8 è deceduto; gli sono succeduti la moglie e i quattro figli di primo letto. Tra il 30 e il 31 agosto 2005, PI 9 è pure deceduta; le sono succeduti i tre fratelli.
D. Nelle due esecuzioni (formanti il gruppo n. 3) promosse il 12 marzo e 29 luglio 2020, rispettivamente, dal Comune delle PI 7 e dalla PI 6 nei confronti di PI 1 per fr. 11'624.10 (all’11 gennaio 2023), il 12 ottobre 2020 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato i diritti spettanti all’escussa nella comunione ereditaria (in se-guito: CE) del marito fu PI 8. Nel verbale di pignoramento l’UE ha elencato quali beni appartenenti alla comunione “in particolare” i fondi n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD Comune -, precisando che su di essi gravano pegni immobiliari per complessivi fr. 1'122'500.–; ha determinato nel 75% la quota spettante all’escussa, attribuendole un valore di stima di fr. 882'970.–.
Nelle 18 esecuzioni (formanti i gruppi da n. 28 a 32) che tra il 2020 e il 2022 i creditori di PI 3 indicati nel rubrum hanno in parte promosso e in parte continuato senza preventiva esecuzione (sulla scorta di attestati di carenza beni) per fr. 71'346.70 (all’11 gennaio 2023), il 26 maggio, 19 agosto e 16 novembre 2021, così come il 25 marzo e 7 giugno 2022, l’Ufficio ha pignorato l’interessenza dell’escusso nella comunione del padre. Nei verbali di pignoramento, quali beni appartenenti alla comunione, l’UE ha elencato “in particolare” gli stessi fondi, precisando però che su di essi (al 1° settembre 2020) grava(va)no pegni immobiliari per complessivi fr. 657'000.– (quindi non fr. 1'122'500.–); ha fissato nell’11,1% la quota spettante all’escusso, assegnandole un valore “venale” di fr. 202'378.53, salvo in un verbale (relativo al pignoramento del 16 novembre 2021), in cui le ha assegnato un valore di stima di soli fr. 129'451.–, verosimilmente per errore.
Infine, nelle due esecuzioni (formanti i gruppi n. 1 e 2) promosse il 30 luglio 2020 e 31 marzo 2021 dalla PI 6 nei confronti di PI 4 per fr. 26'139.50 (all’11 gennaio 2023), il 6 novembre 2020 e l’8 giugno 2021 l’Ufficio ha pignorato i diritti spettanti all’escussa nella comunione del padre. Nel verbale di pignoramento, quali beni appartenenti alla comunione, l’UE ha elencato “in particolare” i noti fondi, precisando, come ha fatto per il fratello dell’escussa, che su di essi (al 1° settembre 2020) grava(va)no pegni immobiliari per complessivi fr. 657'000.–; ha pure quantificato nell’11,1% la quota spettante all’escussa, attribuendole tuttavia, per errore, un valore “venale” di fr. 1'367'422.50.
E. Tra il 23 novembre 2020 e il 10 agosto 2022 vari creditori di ciascun gruppo hanno chiesto la realizzazione delle quote pignorate. I creditori procedenti, salvo quelli di PI 3 appartenenti al gruppo n. 32, e i membri superstiti della CE sono pertanto stati convocati dall’Ufficio a un’udienza tenutasi il 2 giugno 2022 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, essendo presente solo PI 1.
F. Il 30 giugno 2022 l’Ufficio ha quindi assegnato agl’interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione delle interessenze degli escussi. Nel termine impartito non è pervenuta all’UE alcuna proposta.
G. Nelle 3 esecuzioni (formanti il gruppo n. 33) promosse nel 2022 dalla PI 12 e dall’PI 11 nei confronti di PI 3, il 21 settembre 2022 l’Ufficio ha nuovamente pignorato l’interessenza spettante all’escusso nella nota CE. Il 23 novembre 2022 il secondo creditore ha poi chiesto la realizzazione della quota pignorata.
H. Il 4 ottobre 2022 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione delle interessenze spettanti agli escussi, ribadendo nelle tre istanze che alla CE appartengono i sei fondi n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD Comune delle -, il cui valore di stima ufficiale è di fr. 1'177'293.– e quello peritale di fr. 1'823'230.–, a fronte di pegni immobiliari pari (al 1° settembre 2020) a complessivi fr. 657'000.–. Ha ribadito inoltre che le interessenze di PI 1PI 3 e PI 4 ammontano per la prima al 75% e per gli altri due all’11,1% del totale; ha quindi determinato il valore di realizzazione della prima interessenza in fr. 1'367'422.50 e della seconda e terza in fr. 202'378.53 ognuna.
L’UE ha poi informato che, frattanto, l’PI 14 ha promosso nei confronti di PI 1 un’esecuzione in via di realizzazione dei suoi pegni gravanti sui fondi n. __________, __________ e __________, ma che l’escussa ha interposto opposizione ai relativi precetti esecutivi.
Considerando
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).
Nei casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, consid. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2022.12 del 5 agosto 2022, consid. 1.1).
Nel caso in esame, il pignoramento dell’interessenza di PI 3 a favore del gruppo n. 32 è stato eseguito il 7 giugno 2022, mentre quello a favore del gruppo n. 33 il 21 settembre 2022, vale a dire dopo l’udienza di conciliazione tenutasi il 2 giugno 2022. I creditori partecipanti a questi gruppi non dovevano (e non potevano) partecipare all’esperimento di conciliazione. Sarebbe invece stato opportuno concedere anche ai creditori del gruppo 32, il 30 giugno 2022 (sopra ad F), la facoltà di proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). In alternativa, in virtù dell’art. 132 cpv. 3 LEF, si sarebbe forse potuto sentire nella presente procedura i creditori di entrambi i gruppi (questione lasciata aperta nella citata 15.2022.113/114, consid. 2.5). Tuttavia, visto che l’UE dovrà comunque comunicare il modo di realizzazione stabilito da questa Camera anche ai creditori che nel frattempo hanno acquisito il diritto di partecipare alla realizzazione dei diritti ereditari pignorati, notificando loro una copia della decisione odierna (sotto dispositivo n. 3), essi avranno la possibilità di proporre di acquistare la quota ereditaria dell’escusso a un prezzo suscettibile di riscontrare l’adesione degli altri creditori interessati e degli altri eredi, ipotesi – invero improbabile – in cui l’UE potrà sempre, trattandosi di una circostanza nuova, indire una consultazione e in caso di accettazione unanime della proposta chiedere alla Camera di modificare il modo di realizzazione delle quote.
3.1 Sennonché PI 2 e PI 1 erano assoggettati al regime della comunione universale dei beni, cui avevano sottoposto tutti i loro beni, e avevano fatto uso della facoltà dell’art. 226 vCC, pattuendo che, alla morte di lui, a lei spettasse non ½, bensì ¾ della sostanza indivisa.
3.2 Ora, fino al 31 dicembre 1987, giusta l’art. 215 cpv. 1 vCC il regime matrimoniale della comunione universale dei beni (art. 215-228 vCC) riuniva tutti i beni e tutti i redditi dei coniugi in un’unica sostanza indivisa, appartenente a entrambi i coniugi. Se erano assoggettati a tale regime prima del 1° gennaio 1988, i coniugi lo sono rimasti anche in seguito (art. 1 cpv. 1 Tit. fin. CC), segnatamente se, come nella fattispecie, l’avevano stabilito mediante convenzione matrimoniale (art. 1 cpv. 2 e 10 cpv. 1 Tit. fin. CC). Giusta l’art. 225 cpv. 1-2 vCC, alla morte di uno dei coniugi, il coniuge superstite diventa titolare di ½ della sostanza indivisa, pur conservando il suo diritto alla quota riservata del patrimonio del defunto, in concorso con gli altri eredi (art. 471 CC). Tuttavia, mediante convenzione matrimoniale, i coniugi possono prevedere che il coniuge superstite diventi titolare fino a ¾ della sostanza indivisa, ¼ della stessa dovendo in ogni caso restare riservato ai discendenti del defunto (art. 226 vCC).
3.3 Ne segue che PI 1 ha verosimilmente contro la CE del defunto marito un credito pari a ¾ del valore di liquidazione dei fondi intestati agli eredi di lui (che a prima vista risultano far parte della sostanza matrimoniale indivisa). L’ultimo ¼ è invece stato assegnato ai discendenti del coniuge deceduto con il contratto di matrimonio del 1986 (pto 7) e andava comunque considerato riservato loro in virtù dell’art. 226 vCC, sicché la vedova non pare poter vantare nulla nella divisione della successione del marito, avendo rinunciato con la firma della convenzione matrimoniale alla sua legittima secondo l’art. 225 cpv. 2 vCC, che oltretutto pare dover cedere a quella che l’art. 226 vCC riconosce ai figli. La quota di PI 3 e PI 4 è quindi di 4⁄9 ognuno (1⁄3 + 1⁄3 della quota della sorella defunta) e quella di PI 5 del rimanente 1⁄9 (siccome egli non risulta aver rinunciato anche ai suoi diritti ereditari nella successione di PI 9).
3.4 Circa l’asse matrimoniale e successorio, nessuno contesta la sua consistenza e neppure il valore di realizzazione di fr. 1'823'230.– attribuito dall’Ufficio (fondandosi peraltro su una perizia esterna). Non vi è dunque motivo di discostarsi da quanto accertato dall’UE.
3.4.1 L’UE ha quantificato l’onere ipotecario effettivo gravante sui fondi della successione in fr. 657'000.–, che corrisponde grosso modo al capitale dei crediti posti nelle esecuzioni n. __________ e __________ in realizzazione dei pegni gravanti il fondo n. __________, rispettivamente __________ e __________, avviate dall’PI 14 il 25 gennaio 2022 nei confronti di PI 1 (per l’esattezza fr. 665'078.25). Anche se l’escussa ha interposto opposizione a ambedue le esecuzioni, le pretese dell’PI 14 appaiono un’indicazione sufficientemente affidabile per valutare l’entità dell’aggravio ipotecario, non solo perché i pegni fatti valere dalla banca sono iscritti nel registro fondiario per importi invero ben superiori a quelli posti in esecuzione (di fr. 1'100'000.– complessivi), ma anche poiché nessuno degl’interessati ha contestato il valore stabilito dall’UE. Cionondimeno, a tale valore vanno aggiunti gl’interessi, del 5%, per almeno tre anni e mezzo (dal 1° luglio 2021), tenuto conto dei tempi della realizzazione dei pegni, oltre alle ipoteche legali (di fr. 5'500.– e fr. 16'950.–), sicché l’aggravio totale non appare inferiore a fr. 800'000.– ([665'078.25 + 5'500 + 16'950] x [1 + [3.5 x 5 /100]]). Il valore netto di realizzazione dei fondi risulta di conseguenza di almeno fr. 1'000'000.– (fr. 1'823'230.– ./. fr. 800'000.–).
3.4.2 Nella divisione della successione del defunto marito PI 1 potrebbe quindi vantare contro la CE una pretesa per fr. 750'000.– (3⁄4 di fr. 1'000'000.–), mentre la rimanenza spetterebbe ai figli PI 3 e PI 4, per circa fr. 111'000.– ognuno (4⁄9 di fr. 250'000.–), e ad PI 5 per circa fr. 28'000.–.
3.5 Come visto, la vedova non vanta diritti nella comunione ereditaria del marito, bensì pretese contro tale comunione. Ella le trae però da un’altra comunione di beni, quella matrimoniale che formava con il marito, cui si applica anche, perlomeno in parte, la procedura dell’art. 132 cpv. 1 e 3 LEF (e dell’ODiC, anche se l’art. 1 non vi fa esplicito riferimento) per quanto attiene alla quota dei beni comuni (art. 68b cpv. 3 LEF; Ruedin in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 5 ad art. 68b LEF; Bettschart, op. cit., n. 2 ad art. 132), la quale però non può essere realizzata all’incanto (art. 68b cpv. 4 LEF); non è neppure possibile cedere il diritto del coniuge escusso di chiedere lo scioglimento della comunione e la realizzazione del patrimonio comune (nel senso dell’art. 13 ODiC: Ruedin op. cit., n. 10 ad art. 68b). Gli art. 68a e 68b LEF si applicano pure per analogia alla comunione universale dei beni del diritto previgente (Kofmel-Ehrenzeller in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 5 ad art. 68a LEF; Ruedin, op. cit., n. 2 ad art 68a).
3.5.1 L’art. 68b LEF rimane applicabile alla realizzazione dei beni comuni anche dopo lo scioglimento della comunione matrimoniale avvenuto con il decesso di PI 2 (cfr. Kofmel-Ehrenzeller, op. cit., n. 8 ad art. 68a LEF). Secondo l’autrice appena citata (ad n. 7), gli art. 68a e 68b LEF non si applicherebbero alle esecuzioni fondate su crediti sorti dopo lo scioglimento del regime matrimoniale, perché per essi non valgono gli art. 233 e 234 CC, che definiscono l’estensione della responsabilità del coniuge, in relazione ai beni propri e comuni, a dipendenza del tipo di debito (proprio o comune). In realtà, proprio per questo motivo i titolari di crediti sorti dopo lo scioglimento non possono esigere il pignoramento diretto dei beni matrimoniali che comunque rimangono comuni fino alla divisione, ma solo il pignoramento della quota del coniuge superstite escusso e di eventuali suoi beni propri (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3a ed. 2017 n. 1590a e i rif.), sicché perlomeno l’art. 68b LEF continua ad applicarsi per analogia. Non è d’altronde necessario esaminare se tra i creditori che partecipano alla presente procedura ve ne sono alcuni che vantano crediti comuni contro i coniugi sorti prima del decesso di PI 2, poiché nessuno di loro ha chiesto il pignoramento diretto dei fondi indicati nei verbali di pignoramento, né se alcuni di essi erano beni propri del defunto o della moglie, giacché nessun erede ha formulato una rivendicazione al riguardo.
3.5.2 Ciò posto, la realizzazione della quota (matrimoniale) di PI 1 degl’immobili elencati dall’UE (verosimilmente di ¾) risulta disciplinata dall’art. 132 LEF, sicché spetta a questa Camera determinarne il modo (cfr. art. 68b cpv. 3 LEF). È infatti indubbio che, al di là della designazione imprecisa adottata dall’UE, il pignoramento verte sui diritti in comunione della vedova (e dei figli escussi) – altrimenti detti “interessenza” – non solo nella comunione “ereditaria” fu PI 2, bensì anche nella comunione matrimoniale, in cui i figli sono del resto entrati per legge per la quota spettante al padre al momento del suo decesso (art. 560 CC), diventando a loro volta proprietari comuni dei beni comuni (cfr. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1590). Siccome lo scioglimento e la liquidazione della successione deve imperativamente essere preceduta dalla liquidazione del patrimonio matrimoniale, che definirà le relative quote della vedova e, in “rappresentanza” del padre, degli eredi di lui, il pignoramento e la realizzazione dei diritti ereditari nella successione del marito e padre include necessariamente e intrinsecamente i diritti sul patrimonio matrimoniale comune.
4.1 Da un canto l’art. 68b cpv. 4 LEF vieta la vendita della quota della vedova all’asta e dall’altro l’importo totale dei crediti per cui è stato ottenuto il pignoramento della sua interessenza, di fr. 11'624.10, è nettamente inferiore al valore della sua quota di (almeno) fr. 750'000.–, sicché, con la licitazione della quota, si rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra consid. 1). Anche la soluzione alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa (sopra consid. 3.5). Secondo l’art. 68b cpv. 5 LEF, l’autorità di vigilanza può chiedere al giudice di pronunciare la separazione dei beni. Questa soluzione non è ottimale nel caso presente. Sarà infatti necessario anche procedere alla divisione della successione per realizzare le quote dei figli escussi. Tanto vale pertanto ordinare all’UE di procedere a richiedere lo scioglimento delle comunioni matrimoniale ed ereditaria e la liquidazione dei patrimoni comuni (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; decisione della CEF 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c).
4.2 Se sono state pignorate le quote di più escussi nella stessa comunione o in comunioni di beni in parte comuni alle stesse (come le comunioni matrimoniale ed ereditaria della medesima persona), lo scioglimento della o delle comunioni, deciso con riguardo alla quota di un escusso, preclude una decisione diversa per le quote degli altri escussi. L’aggiudicazione dell’interessenza dà infatti all’acquirente soltanto il diritto di chiedere lo scioglimento della comunione e di soddisfarsi sul prodotto della sua liquidazione (art. 11 cpv. 2 ODiC). Di conseguenza, se in vista della realizzazione di diritti in comunione viene ordinato lo scioglimento della successione, è poi escluso ordinare per un’altra quota la vendita all’asta del diritto di chiedere lo scioglimento della stessa comunione e di soddisfarsi sul prodotto della sua liquidazione. In concreto, poiché la vendita all’asta dell’interessenza di PI 1 è esclusa, la scelta (obbligata) della liquidazione del patrimonio comune deve imperativamente estendersi alle interessenze dei figli PI 3 e PI 10.
5.1 Incomberà quindi a lui chiedere alla competente autorità la divisione della successione, o meglio la liquidazione del regime matrimoniale e della successione di PI 2, qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta anche di rappresentare gli escussi nella procedura (decisione della CEF 15.2022.113/114 del 16 dicembre 2022, consid. 5.1). Le spese connesse alla procedura di divisione/liquidazione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza dei pignoramenti (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore. L’ufficiale salderà poi tali spese, pro quota, con quanto otterranno gli escussi nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC).
5.2 Nei limiti del ricavo della procedura di liquidazione, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la domanda di realizzazione prima del riparto (v. sopra consid. 2.1).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di sostituirsi a PI 1, PI 3 e a PI 4 nella comunione matrimoniale ed ereditaria fu PI 8, di chiederne lo scioglimento, di procedere alla realizzazione di quanto attribuito agli escussi nella liquidazione e di soddisfare i creditori, secondo le indicazioni dei considerandi 5.1 e 5.2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Locarno, e, per il suo tramite, agli escussi, ad PI 5 e a tutti i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata presentata la domanda di realizzazione.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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