AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2022.143
Data decisione, Autorità: 15.11.2022, CDP
Titolo: Reclamo contro decisione cautelare che limita l’autorità parentale dei genitori e ordina l’iscrizione del figlio all’ultimo anno di Scuola dell’infanzia; il dovere educativo dei genitori comprende quello di iscrivere il figlio alla scuola dell’obbligo
Incarto n. 9.2022.143
Lugano 15 novembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
e
RE 2
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda le misure di protezione adottate in via cautelare in favore della figlia
PI 1
giudicando sul reclamo presentato il 5 settembre 2022 da RE 1 e da RE 2 contro la decisione emanata il 23 agosto 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Dall’unione fra RE 1 e RE 2 è nata, il 2017, PI 1. Da un matrimonio precedente RE 1 ha avuto un’altra figlia, ormai maggiorenne, mentre RE 2 ha avuto due altri figli minorenni, nati nel 2006 e 2008 e affidati alla madre.
B. Nell’agosto 2017 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) è stata coinvolta dal Servizio circondariale dello stato civile di __________ in relazione al riconoscimento di PI 1 da parte di RE 2. Il riconoscimento è poi avvenuto il 2 novembre 2017, data in cui i genitori hanno anche sottoscritto dinnanzi all’Ufficiale dello stato civile la dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta.
C. La coppia ha cessato la propria convivenza nel marzo 2018. Viste le difficoltà dei genitori nell’allestire una convenzione regolante l’autorità parentale, la custodia, le relazioni personali con il padre e il contributo alimentare dovuto, con decisione 19 settembre 2018 l’Autorità di protezione ha incaricato ex art. 392 cifra 1 CC l’avv. __________ di rappresentare PI 1 e di mediare con i genitori affinché venisse presentata una tale convenzione. In assenza di accordo, la rappresentante della minore è stata autorizzata a presentare in Pretura un’azione a tutela dei diritti di PI 1 per regolare gli aspetti summenzionati.
D. In data 3 dicembre 2018 l’avv. __________ ha presentato un’istanza alla Pretura di __________ tendente alla regolamentazione dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del mantenimento di PI 1. In sede di udienza 27 marzo 2019 i genitori hanno raggiunto un accordo, omologato dal Pretore aggiunto che ha dunque deciso l’affidamento della minore alla madre per cura ed educazione e ha fissato i diritti di visita con il padre e i contributi alimentari dovuti da quest’ultimo.
E. Con scritto 11 maggio 2021 l’Istituto scolastico __________ ha contattato la madre di PI 1, non essendo pervenuta nei tempi concordati né l’iscrizione della minore alla Scuola dell’infanzia, né un’eventuale richiesta motivata di rinvio, ricordando alla madre l’obbligatorietà dell’iscrizione a partire dai 4 anni di età. Lo scritto, che impartiva un termine di 10 giorni alla madre per presentare la documentazione in questione, è stato inviato in copia all’Autorità di protezione.
F. Il 20 maggio 2021 entrambi i genitori hanno fatto pervenire all’Istituto scolastico una richiesta di rinvio di un anno dell’inizio della scolarizzazione di PI 1. Secondo i genitori, la minore aveva ancora bisogno del pannolino, per il cambio del quale necessitava della presenza dei genitori, e di un accresciuto bisogno di privacy nei momenti dei bisogni fisici. PI 1 inoltre – a mente dei genitori – non padroneggiava a sufficienza l’__________ (ciò che le avrebbe causato frustrazioni alla Scuola dell’infanzia), aveva un attaccamento molto forte alla madre e richiedeva ancora l’allattamento al seno.
Con scritto 31 maggio 2021 l’Istituto scolastico ha chiesto a RE 1 di completare la richiesta con un certificato medico che attestasse l’esistenza di problematiche che rendessero posticipabile di un anno l’iscrizione al primo anno di scolarità obbligatoria.
Il 16 agosto 2021 i genitori hanno presentato un certificato medico e, con decisione 1° ottobre 2021, l’Ispettorato scolastico __________ ha accolto la richiesta di rinvio dell’obbligo scolastico, posticipandolo all’anno scolastico 2022/2023.
G. Con scritto 7 marzo 2022, inviato in copia all’Autorità di protezione, l’Istituto scolastico __________ ha nuovamente contattato la madre di PI 1, non essendo ancora pervenuta l’iscrizione della minore alla Scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2022/2023. Ricordando alla madre l’obbligatorietà dell’iscrizione, l’Istituto le impartiva un termine di 10 giorni per presentare la documentazione necessaria. Con lettera pervenuta il 15 marzo 2022, i genitori hanno informato di non intendere iscrivere PI 1 alla Scuola dell’infanzia in quanto persistevano ancora le condizioni per le quali l’anno precedente era stato concesso l’esonero.
H. A seguito di tale scritto i genitori sono stati segnalati all’Autorità di protezione, che li ha convocati per un’udienza, svoltasi il 19 aprile 2022. In quella sede i genitori hanno spiegato che PI 1 ha ancora il pannolino e si rifiuta di andare in bagno, ragion per cui intendono tutelarla dai compagni di scuola che potrebbero prenderla in giro per questo aspetto. Essi starebbero inoltre valutando l’iscrizione della figlia presso la Scuola __________. L’Autorità di protezione ha deciso a verbale di chiedere ai genitori un aggiornamento della situazione in relazione ad entrambi gli aspetti entro la fine del mese di maggio 2022, dopodiché avrebbe valutato se ordinare una valutazione specialistica della minore.
I. Con scritto 30 giugno 2022 RE 1 ha comunicato all’Autorità di protezione che PI 1 ha cessato di utilizzare il pannolino e che pertanto non si giustifica alcuna visita specialistica.
L. Con lettera 21 luglio 2022 l’Istituto scolastico __________ ha confermato all’Autorità di protezione di non aver ricevuto nessuna iscrizione alla Scuola dell’infanzia per PI 1. Convocati per un’udienza presso l’Autorità di protezione, i genitori hanno fatto sapere di essere assenti per ferie dal 4 al 31 agosto 2022.
M. Con decisione cautelare 23 agosto 2022 l’Autorità di protezione ha decretato la limitazione dell’autorità parentale di RE 1 e RE 2 sulla figlia PI 1 in relazione ai seguenti ordini esecutivi: PI 1 è iscritta d'autorità alla Scuola dell'infanzia dell'Istituto scolastico di __________, che frequenterà da lunedì 5 settembre 2022 per quattro mattine alla settimana (lunedì, martedì, giovedì e venerdì, nel rispetto delle fasce orarie solite); a partire dal 7 novembre 2022 compreso frequenterà a tempo pieno, salvo diverso progetto pedagogico fissato dalle autorità scolastiche (Direzione ed Ispettorato). Ai genitori è fatto obbligo di accompagnare le figlia alle lezioni scolastiche tutti giorni sopra stabiliti, e la decisione è stata assortita della comminatoria dell’art. 292 CP. Alla Direzione è stato chiesto di consegnare sintetici rapporti mensili sulla frequenza scolastica, sull’adattamento e sull’andamento della minore. Ad un eventuale reclamo è stato denegato l’effetto sospensivo.
N. I genitori non si sono presentati alla presa di contatto preliminare con la docente e PI 1 non è stata portata a scuola il 5 settembre 2022. Con scritto datato 12 settembre 2022 i genitori hanno chiesto all’Autorità di protezione di confermare se avessero intenzione di mettere in atto le minacce profferite telefonicamente (ovvero di sottrarre la minore ai genitori mediante intervento della polizia), altrimenti madre e figlia sarebbero restate all’estero e non avrebbero fatto ritorno al loro domicilio.
O. Con scritto datato 5 settembre 2022 all’Autorità di protezione, ma inviato anche a questo giudice “per opposizione al decreto e ordine ARP__________”, RE 1 e RE 2 hanno contestato il provvedimento adottato, comunicando che non faranno frequentare alla figlia tale Istituto scolastico, a tutela della sua incolumità, integrità e sviluppo. Essi chiedono inoltre garanzie che la minore non venga sottratta ai genitori mediante intervento della polizia.
P. Con osservazioni 20 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha dichiarato di rimettersi al giudizio di questa Camera. L’autorità di prime cure, alfine di “evitare un inutile aggravarsi della tensione vissuta dai genitori” (pag. 2), ha modificato parzialmente il decreto e restituito al reclamo l’effetto sospensivo. Con osservazioni di pari data anche la Delegata del Comune di __________ – che era stata accusata in prima persona dai genitori di determinati agiti – ha preso posizione sul reclamo.
Q. I genitori non hanno inoltrato formale replica, ponendo dunque fine allo scambio dei memoriali scritti.
R. Con scritti 11 ottobre 2022 sia RE 1 che RE 2 hanno presentato un “formale avviso di incompetenza e diffida” a questa Camera, “unico avviso legale secondo il diritto comune” (pag. 1). Mediante tali documenti, i genitori di PI 1 hanno affermato di sottostare alla loro unica giurisdizione e hanno diffidato “chiunque, a qualunque titolo, utilizzi il mio nome, in/per documenti scritti in/a mio nome con utilizzo improprio della mia personalità”, chiunque “pretenda di impormi qualsiasi trattamento medico sanitario”, “pretenda di arrestare/limitare il mio Libero Movimento in ogni luogo e/o con ogni mezzo incluse tutte le forme di controllo/fermo e tutte le richieste di pagamento di pedaggi, transiti, tariffe, et idem sonans” e “interferisca nella Mia Esistenza procurandomi qualsivoglia offesa/prevaricazione/vessazione/danno/limitazione, in qualunque maniera/forma, incluso quanto non menzionato”. Secondo i genitori di PI 1, “le trasgressioni produrranno immediate disposizioni di Rivalsa/Remedy/Risarcimento ed eventualmente saranno propriamente trattate c/o la Common Law Court __________ e International e/o in un tribunale Popolare e/o “de jure”, ovvero di Diritto Internazionale” (pag. 3). Non sono state chieste osservazioni a tali scritti.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
RE 1 e RE 2 formulano delle contestazioni formali in relazione alla composizione dell’autorità, al termine di reclamo e alla competenza dell’Autorità di protezione alla luce della documentazione prodotta (reclamo, pag. 9-10; doc. 1g – 1m). I reclamanti chiedono altresì chiarimenti sull’effetto sospensivo (reclamo, pag. 10).
Per quanto attiene all’effetto sospensivo, va rilevato che in sede di osservazioni al reclamo l’Autorità di protezione ha modificato il dispositivo n. 4 della decisione impugnata, decretando formalmente la restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo. Le richieste dei reclamanti sono pertanto divenute prive di oggetto.
Per il resto, sono infondate le censure relative al fatto che la decisione sia stata adottata da due soli membri, siccome il decreto impugnato risulta essere stato adottato dall’Autorità di protezione nella composizione di tre membri (presidente, membro permanente e delegata comunale). Irrilevante a tal fine è quanto figuri sulla pagina web del Cantone dedicata all’Autorità regionale di protezione __________ (www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/autorita-regionali-di-protezione/__________/, consultato il 15 novembre 2022, benché i nominativi del presidente, del membro permanente e della segretaria che ha sottoscritto il decreto siano indicati correttamente, mancando invece un elenco dei delegati dei Comuni del comprensorio). Anche il termine di impugnazione indicato, di 10 giorni, appare conforme a quanto previsto dall’art. 445 cpv. 3 CC per i provvedimenti cautelari e risulta peraltro rispettato dai reclamanti.
Quanto alla documentazione denominata “dossier ARP”, “dossier avvocati”, “dossier istituti scolastici” e “dossier polizia” (1g – 1m annessi al reclamo) – che dovrebbe dimostrare “come negli ultimi decenni, in Svizzera, tutti gli istituti di diritto pubblico siano stati segretamente convertiti in società di capitali” (cfr. doc. 1j, pag. 1) – occorre rilevare che la medesima è stata scaricata dal sito dell’associazione Stop alla privatizzazione illegale dello Stato (SIPS hot-sips.com, consultato il 15 novembre 2022) e che non ha alcuna valenza probatoria né attinenza con la presente fattispecie. Da tali documenti nulla può essere dedotto in relazione alla competenza dell’autorità di prime cure (o di questo giudice) di decidere delle misure di protezione in favore di PI 1.
3.1. Dopo aver ripercorso le varie tappe del procedimento l’Autorità di protezione ha rilevato come “gli iniziali asseriti impedimenti alla frequentazione alla scuola dell’Infanzia da parte della bambina per all'anno scolastico 2022/2023 non sono mai stati sostenuti e comprovati da certificazione medica” (decisione impugnata, pag. 2). Prima di ordinare una valutazione specialistica dello stato di salute della minore, l’Autorità di protezione ha constatato che la madre medesima aveva confermato che PI 1 non usava più il pannolino e che non presentava dunque più “impedimenti oggettivi di natura fisica alla frequentazione scolastica” (decisione impugnata, pag. 2). Nonostante ciò, e benché PI 1 fosse senza dubbio in età di obbligo scolastico e dovesse frequentare la Scuola dell’infanzia, i genitori non l’hanno iscritta (decisione impugnata, pag. 2-3). L’autorità di prime cure ha dunque ritenuto di dover rimediare a tale lacuna, limitando l’autorità parentale dei genitori e iscrivendo PI 1 alla Scuola dell’infanzia, in loro vece. Oltre all’obbligo legale (che incombe ai genitori) di far frequentare le lezioni alla figlia, PI 1 “ha il diritto di frequentare la scuola, con tutti i benefici che ne può trarre per il suo sano sviluppo psicologico, affettivo, sociale, linguistico dall'interazione con l'insegnante, con i compagni di scuola e dalle semplici regole di educazione, convivenza e tolleranza e dall'inserimento in un ambiente diverso da casa, ma comunque accogliente, e dal rapporto quotidiano binario con la sola madre” (decisione impugnata, pag. 3).
L’Autorità di protezione ha inoltre considerato che, “avendo i genitori dimostrato d'essere reticenti a recepire la grande importanza del diritto della figlia a frequentare le lezioni scolastiche, l'obbligo è corredato dalla diffida della sanzione penale in caso di disubbidienza” ex art. 292 CP; ha peraltro rilevato che in tal caso i genitori si esporrebbero anche ad un possibile procedimento penale per violazione del dovere d'assistenza o educazione ex art. 219 CP (decisione impugnata, pag. 3).
3.2. Secondo i genitori di PI 1, la decisione dell’Autorità di protezione “non ha seguito una normale e giusta procedura giudiziaria, ed ha causato malessere, panico, ansia, agitazione e scompiglio nella nostra famiglia” (reclamo, pag. 1). La minore “non è abbastanza matura per la scolarizzazione”, in quanto avrebbe “smesso di indossare il pannolino di giorno a fine giugno 2022 e di notte da poco tempo” ed “è ancora in fase di allattamento” (reclamo, pag. 2). PI 1 “sta già ricevendo un'istruzione in varie forme e da fonti diverse” ed è trilingue (__________ come lingue madri).
Sia RE 1 che RE 2 affermano di aver scartato “l’idea di iscrizione presso l'istituto scolastico della __________”, circostanza ribadita e motivata a più riprese, e che erano “alla ricerca di una scuola alternativa”, tra cui la Scuola __________, la cui iscrizione non si è comunque concretizzata per l’onerosità della retta (reclamo, pag. 2).
Dopo l’annullamento dell’incontro organizzato dall’Autorità di protezione il 16 agosto 2022 in ragione delle loro vacanze, “mentre noi ancora ci aspettavamo una convocazione da parte dell’ARP__________”, i reclamanti riferiscono di aver ricevuto uno scritto da parte della docente di PI 1 presso la Scuola dell'infanzia di __________, che ha invitato la minore a scuola il 2 settembre 2022 per una presa di contatto e ha annunciato che PI 1 avrebbe iniziato la frequenza il 5 settembre seguente (reclamo, pag. 3). I genitori lamentano di aver ricevuto “una telefonata minatoria” da parte della delegata comunale dell’Autorità di protezione, che esortava la madre a “portare PI 1 all’asilo”, “per non rischiare che arrivi la polizia a casa a portarle via sua figlia” (reclamo, pag. 3).
I genitori lamentano l’emanazione del decreto in questione, che prende in considerazione soltanto “la questione del pannolino”, seppure l’Autorità di protezione fosse al corrente “della nostra ricerca della scuola a noi confacente” (reclamo, pag. 3).
RE 1 e RE 2 ritengono che gli interventi dell’Istituto scolastico, dell’Ispettorato scolastico e dell’Autorità di protezione siano “da ritenersi inappropriati, invasivi, nonché arbitrari, ed oltremodo dannosi e nocivi per il benessere (fisico, psichico, mentale e spirituale) ai PI 1, di suo padre, di sua madre e dei loro cari”, avendo “disturbato l'equilibrio ed armonia della famiglia e creato panico, ansia, stress e nervosismo, disagi sia fisici che psicologici, perdita di sonno e di appetito, perdita di tempo prezioso e serenità prettamente necessari per seguire in modo ottimale i bisogni giornalieri di PI 1, ecc” (reclamo, pag. 3). Secondo i reclamanti, il fatto di non mandare PI 1 a scuola sarebbe orientato al suo bene e la proteggerebbe “da situazioni di bullismo (a noi note)” che si verificherebbero se la mandassero a scuola con il pannolino (reclamo, pag. 4). I genitori ritengono che nessuno abbia dimostrato di avere a cuore il benessere della minore, “non volendo tenere in considerazione l’immaturità della piccola e prendendo in considerazione solo la sua età fisica” (reclamo, pag. 4). RE 1 e RE 2 ritengono di tutelare gli interessi della minore, che è istruita dai genitori, parla tre lingue e dotata di capacità sociali, ma che non è “matura per entrare nell'Istituto scolastico non confacente alle nostre ideologie e valori” (reclamo, pag. 5).
I reclamanti rilevano peraltro che “fino al 2016 in Ticino non vigeva alcun obbligo di frequentazione della scuola dell'infanzia, e nessun bambino che fino ad allora non l'ha frequentata ha avuto problemi di «sviluppo psicologico, affettivo e sociale»” (reclamo, pag. 5). Essi sostengono che mediante il decreto impugnato l’Autorità di protezione abbia “utilizzato toni da padroni proprietari delle nostre vite intimandoci, minacciandoci e ordinandoci cose che vanno contro i nostri diritti, la nostra coscienza, il nostro credo e la nostra volontà, trattandoci come Vostri schiavi, oggetti di Vostra proprietà di cui disporre a volontà, mancandoci di rispetto come esseri senzienti, entità spirituali capaci di intendere, di volere e molto altro” (reclamo, pag. 6). Le misure decretate dall’Autorità di protezione non sarebbero né necessarie né idonee al caso bensì – al contrario – ingiustificate e nocive (reclamo, pag. 7). Entrambi i genitori di PI 1 hanno frequentato l'istituto scolastico della __________, e hanno vissuto – così come la primogenita della madre e diversi loro compagni di classe – “il bullismo, discriminazioni e violenze fisiche sia da parte di compagni che di docenti” (reclamo, pag. 11). I reclamanti criticano il fatto che non esista libertà di scelta scolastica “per chi non ha disponibilità finanziarie”, essendo la retta della Scuola __________ o __________ (“i cui principi educativi sono a noi affini”) al di sopra delle loro possibilità finanziarie (reclamo, pag. 11). Essi postulano che lo Stato garantisca questo diritto, “finanziando tutte le tipologie di scuole scelte dai detentori dell'autorità parentale per ovviare alla evidente disparità di possibilità tra privilegiati e non” (reclamo, pag. 11).
In considerazione di questa disparità, RE 1 RE 2 affermano di aver potuto trovare oltre confine, ove il costo della vita è inferiore, “ciò che cercavamo e di cui abbiamo bisogno, la scuola a noi affine con costi sostenibili” (reclamo, pag. 11). I reclamanti affermano di temere “un’azione di sequestro della piccola” e, per scongiurare tale rischio, “prenderemo rifugio lontano dalla nostra abitazione fino a quando confermerete per iscritto […] che non corriamo il rischio […] di farci portare via nostra figlia dalla polizia” (reclamo, pag. 12).
3.3. Ai sensi dell’art. 301 cpv. 1 CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. Giusta l’art. 302 CC i genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale; essi devono procurare al figlio, particolarmente se infermo di corpo o di mente, un’appropriata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile alle sue attitudini e inclinazioni; a tal fine, essi devono cooperare appropriatamente con la scuola e, ove le circostanze lo richiedano, con le istituzioni pubbliche e d’utilità pubblica per l’aiuto alla gioventù.
L’istruzione generale indicata dalla norma comprende la frequenza della scuola primaria obbligatoria, che è gratuita ai sensi dell'art. 19 Cost. e deve essere organizzata dai Cantoni ai sensi dell'art. 62 Cost., nonché la scuola secondaria se il bambino ha le attitudini adeguate (Schwenzer/ Cottier, in: BSK ZGB I, 7 ed. 2022, ad art. 302 CC n. 9). Tra le prerogative riguardanti l’istruzione, i detentori dell’autorità parentale hanno la facoltà di iscrivere il figlio in una scuola privata (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6a ed. 2019, n. 1304, pag. 851; cfr. anche, per il Canton Ticino, l’art. 8 cpv. 2 lett. m Cost. TI, che garantisce la libertà dei genitori di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali previsti dallo Stato in materia di istruzione).
L’art. 6 della Legge della scuola (LSc del 1° febbraio 1990; RL 400.100) dispone che tutte le persone residenti nel Cantone dai quattro ai quindici anni di età sono tenute all’obbligo scolastico, ovvero alla frequenza obbligatoria della scuola (cpv. 1). Su richiesta motivata e su riserva degli art. 58a e 58b, il Dipartimento concede la deroga all’obbligo formativo (cpv. 1ter). Per ragioni fisiche, psichiche o per fondati motivi condivisi dal detentore dell’autorità parentale e dal docente è possibile il rinvio dell’iscrizione all’anno scolastico successivo (cpv. 4). Il Dipartimento competente, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992, RLSc, RL 400.110), è il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.
Ai sensi dell’art. 53 LSc, i genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nello svolgimento dei suoi compiti educativi; per i figli tenuti all’obbligo scolastico e all’obbligo formativo i genitori devono garantire la regolare frequenza della scuola, rispettivamente delle attività formative previste dalla legislazione scolastica.
Giusta l’art. 445 CC l’Autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento oppure d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Essa può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv. 1). In caso di particolare urgenza, l’autorità di protezione può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3).
La norma è applicabile anche alle procedure concernenti minorenni alla luce del rinvio di cui all’art. 314 cpv. 1 CC (Maranta, in: BSK ZGB I, 7 ed. 2022, ad art. 445 CC n. 3). Presupposti per l’emanazione di una decisione cautelare sono l’esistenza di una prognosi favorevole quanto all’esito del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza del provvedimento e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC, secondo cui ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea; Maranta, in: BSK ZGB I, 7 ed. 2022, ad art. 445 CC n. 6, 9-10; Steck, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 445 CC n. 11 pag. 849; sentenza CDP del 12 dicembre 2019, inc. 9.2019.190, consid. 3; sentenza CDP del 19 giugno 2018, inc. 9.2018.26, consid. 5.2; v. anche STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.1).
3.4. Nel caso concreto PI 1, nata nel giugno 2017, si trova senza dubbio in età di obbligo scolastico per l’anno scolastico 2022/2023. Nel mese di settembre 2022, a cinque anni compiuti, avrebbe dovuto iniziare l’ultimo anno di Scuola dell’infanzia e meglio il secondo anno di scolarità obbligatoria. Non risulta che per l’anno scolastico ormai in corso il Dipartimento competente le abbia concesso una deroga all’obbligo formativo, e neppure che i genitori ne abbiano fatto formale richiesta (come era invece accaduto l’anno precedente siccome la minore “non era ancora autonoma nella gestione dei bisogni corporei”, cfr. decisione 1° ottobre 2021 dell’Ispettorato scolastico __________), limitandosi a lasciar cadere nel vuoto le richieste pervenute dall’Istituto scolastico per l’iscrizione.
I genitori non hanno dimostrato di avere adempiuto ai loro obblighi educativi attraverso l’iscrizione della minore ad un istituto privato, come sarebbe loro facoltà, lamentandosi semplicemente dell’onerosità delle relative rette e della mancata presa a carico delle medesime da parte dell’Ente pubblico. L’affermazione dei reclamanti, secondo i quali il diritto alla libera scelta della scuola deve implicare l’assunzione da parte dello Stato dei relativi costi, non trova riscontro nel diritto costituzionale applicabile (cfr. ad es. STF 2C_33/2021 del 29 giugno 2021, consid. 3.4.2 con riferimento all’insegnamento speciale). Tutt’al più i genitori potrebbero chiedere la concessione di un aiuto sociale speciale cantonale (art. 24 della Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015, LASt, RL 431.100), che consente la frequenza scolastica nelle scuole dell’obbligo private parificate nel Cantone in caso di comprovate necessità di ordine sociale – che di primo acchito non paiono date nel caso di PI 1, per la quale comunque un simile aiuto non è mai stato postulato. Infine, si rileva come non risulti nemmeno che essi abbiano richiesto e ricevuto un’autorizzazione eccezionale da parte del Dipartimento per un insegnamento in famiglia, possibile per ragioni particolari d’ordine psichico o fisico (art. 90 LSc; cfr. anche DTF 146 I 20 consid. 5.3-5.5).
Non giova ai reclamanti appellarsi alle libertà garantite costituzionalmente: se è vero che il diritto del genitore di educare il figlio ricade nella sfera di protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (cfr. art. 13 cpv. 1 Cost. e art. 8 n. 1 CEDU), la giurisprudenza sottolinea come l’esercizio di tali libertà deve comunque rispettare il diritto scolastico cantonale e il benessere del bambino (DTF 146 I 20 consid. 5.1 e 5.2). Diritto scolastico che, come visto sopra, i genitori di PI 1 non sono intenzionati a rispettare.
A tal proposito, non può nemmeno essere accolta la censura dei genitori, secondo cui coloro che non hanno frequentato la Scuola dell’infanzia prima dell’introduzione di tale obbligo non hanno poi sviluppato problemi di natura psicologica, affettiva e sociale. L’obbligo di frequenza è oggi sancito da una legge e secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tale obbligo riveste una notevole importanza pubblica (“das Obligatorium des Schulbesuches von gewichtigem öffentlichem Interesse”, DTF 146 I 20 consid. 5.2.2. e rif.).
Sono infine rimaste allo stadio di puro parlato le affermazioni di RE 1 e RE 2, che alla fine del loro memoriale segnalano di aver trovato oltre confine una scuola a loro affine e con costi sostenibili (reclamo, pag. 11). Non solo essi non hanno comprovato l’iscrizione della minore a tale scuola, ma – ad oggi – i genitori non hanno neppure indicato il nominativo dell’Istituto in questione.
In relazione all’iscrizione di PI 1 alla Scuola dell’infanzia, le censure dei reclamanti cadono dunque nel vuoto.
3.5. Le argomentazioni concernenti gli atti di bullismo cui andrebbe incontro la figlia nell’Istituto scolastico __________ non vanno incontro a miglior sorte. Tali critiche sono del tutto astratte ed immotivate, nella misura in cui – anche nella denegata ipotesi in cui si considerino verificati episodi simili in passato – né gli allievi né il corpo docenti che frequenterà PI 1 sono quelli con cui si sono confrontati in gioventù i genitori o la sorella maggiorenne. RE 2 e RE 1 non menzionano alcun episodio concreto e dagli atti non emerge alcun elemento fattuale che permetta di sospettare a priori che la minore corra il rischio concreto di subire dei maltrattamenti o delle negligenze in quella scuola, o negli altri istituti della __________, o in generale in altre scuole pubbliche del Cantone. Se a ciò si aggiunge che il temuto bullismo sarebbe riferito all’utilizzo del pannolino da parte di PI 1, i timori appaiono superati dal fatto che i reclamanti stessi hanno affermato che, almeno durante il giorno, da giugno 2022 la figlia ha abbandonato l’utilizzo del medesimo (cfr. reclamo, pag. 2; v. anche lettera di RE 1 all’Autorità di protezione 30 giugno 2022).
Anche il fatto che PI 1 sia ancora in fase di allattamento (cfr. reclamo, pag. 2) è un argomento che non può essere utilizzato per non ottemperare all’obbligo di frequenza scolastica, nella misura in cui esso non avverrebbe negli orari in cui si frequenta la Scuola dell’infanzia (cfr. verbale di udienza 19 aprile 2022, pag. 1: “io allatto ancora al seno PI 1 la mattina e la sera”).
Alla luce di quanto sopra, emerge in modo evidente che i genitori non abbiano fatto fronte al dovere educativo che incombe loro in qualità di titolari dell’autorità parentale sulla figlia e risulta dunque appropriato e giustificato l’agire dell’Autorità di protezione che ha effettuato l’iscrizione per PI 1 in loro sostituzione mediante un provvedimento urgente, adottato prima dell’imminente inizio dell’anno scolastico 2022/2023, prima del quale i genitori non avevano dato disponibilità per un’udienza. Le critiche dei reclamanti all’operato dell’Autorità di protezione non appaiono fondate e devono pertanto essere respinte integralmente.
In ogni caso, al di là delle questioni legate all’iscrizione di PI 1 alla Scuola dell’infanzia, in considerazione dei contenuti degli atti prodotti dai reclamanti (cfr. ad. es. doc. 7j contenente citazioni del fondatore di ; diffida 11 ottobre 2022 con documentazione relativa al movimento «») l’Autorità di protezione è invitata a voler procedere ad ulteriori approfondimenti con riferimento al nucleo familiare di PI 1.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Nella misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 100.–
fr. 600.–
sono posti a carico di RE 1 e RE 2, in solido, per ½ ciascuno. Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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