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Numero d'incarto:
12.2003.130
Data decisione, Autorità:
03.09.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.130
Lugano
3 settembre
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. SF.2003.137
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza di
sfratto 1 luglio 2003 da
contro
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-
che il Pretore, con decreto 8 agosto 2003, ha accolto
ordinando ai convenuti di mettere a libera disposizione dell'istante
l'appartamento di 4 1/2 locali e due posti auto indicati con lettere P e R
nello stabile __________ in via __________ a __________ entro 10 giorni
dall'intimazione della decisione.
Appellanti i convenuti i quali, con ricorso (recte
appello) 27 agosto 2003, chiedono che il termine per l'esecuzione dello sfratto
sia prorogato al giorno 30 settembre 2003.
Letti ed esaminati gli atti dell'incarto.
Considerato
che i
ricorrenti non impugnano la legittimità dell'ordine di sfratto, dovuto a
disdetta del contratto di locazione per mora nel pagamento della pigione, ma si
limitano a postulare un rinvio, a fine settembre 2003, della sua effettiva
esecuzione;
che, per
costante giurisprudenza, il termine per l'abbandono dei locali fissato dal
giudice ha natura meramente ordinatoria e non può formare oggetto di
impugnativa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 508 m. 9);
che di
conseguenza il ricorso in oggetto è inammissibile;
che, in
ogni caso, il differimento dell'esecuzione dello sfratto non è previsto dalla
nostra legislazione ed un termine superiore a quello di 10 giorni fissato dal
Pretore nel decreto di sfratto contrasterebbe con la perentorietà del diritto
federale e con la speditezza voluta dal legislatore cantonale in tema di
espulsione dei conduttori (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 508 m. 1 e
9);
che la
reiezione del ricorso (recte appello) dei convenuti può avvenire già all'esame
preliminare di cui all'art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla
controparte per le osservazioni;
che le
spese di giudizio sono a carico dei ricorrenti;
Per i quali motivi
vista per le spese la vigente TG
dichiara e pronuncia
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Il ricorso (recte appello) di __________ è irricevibile.
-
La
tassa di giudizio di Fr. 80.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 100.-) sono a
carico degli appellanti in solido.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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