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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2022.124
Data decisione, Autorità: 01.02.2023, CEF
Titolo: Ricorso contro il verbale di pignoramento. Errata designazione formale del bene pignorato (credito depositato sul conto cliente del patrocinatore dell’escusso)
Incarto n. 15.2022.124
Lugano 1° febbraio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 6 settembre 2022 della
RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 1° settembre 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, (patrocinato dall’__________ PA 2, )
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 ottobre 2021 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di fr. 9'248.–, oltre agli interessi del 5% dal 19 maggio 2021, riconosciutigli dalla Pretura penale con sentenza del 18 maggio 2021 quale indennizzo delle spese necessarie da lui sostenute come accusatore privato.
B. Dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata dall’escutente, il 18 luglio 2022 l’UE ha pignorato un credito di fr. 12'000.– “vantato dall’escusso nei confronti della RI 1 depositato c/o l’avv. PA 2” e il 1° settembre 2022 ha emesso il verbale di pignoramento.
C. Con ricorso del 6 settembre 2022, la RI 1 è insorta alla scrivente Camera per chiedere l’annullamento del pignoramento e la retrocessione dell’incarto all’UE affinché provveda a pignorare altri beni dell’escusso.
D. Mediante osservazioni del 22 settembre 2022 PI 1 chiede la rettifica del verbale di pignoramento nel senso di dare atto da una parte che sul conto terzi della sua patrocinatrice è depositato l’importo, stimato dall’UE in fr. 12'000.–, a garanzia dell’eventuale saldo dell’esecuzione in oggetto, e dall’altra che tale somma rimane in deposito fino al termine della procedura pendente di risarcimento danni che la RI 1 ha avviato nei suoi confronti il 30 giugno 2022 presso la Pretura di Locarno-Campagna (inc. __________).
E. Nelle sue osservazioni l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso l’11 aprile 2022 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Da parte sua, PI 1 richiama uno scritto trasmesso il 7 giugno 2022 all’UE dalla propria patrocinatrice, in cui quest’ultima confermava che “l’importo atto a coprire, se del caso, la somma di cui all’esecuzione in oggetto” era depositato sul suo conto terzi, sicché non si capacita del motivo per cui l’UE lo abbia invece considerato come una pretesa (credito) da lui vantata nei confronti della RI 1. Allega di non aver mai chiesto di pignorare una sua pretesa verso la creditrice, ma unicamente d’indicare che l’importo a garanzia dell’eventuale pagamento dell’esecuzione in oggetto rimane depositato fino al termine della procedura pendente davanti alla Pretura. Chiede quindi la modifica in tal senso della designazione del bene pignorato.
L’UE riconosce di aver capito per errore che la somma depositata presso l’avv. PA 2 fosse una pretesa dell’escusso verso la società, precisando che il verbale sarebbe stato modificato nel senso d’indicare unicamente quale bene pignorato un “credito depositato sul conto terzi dell’avv. PA 2”. Sostiene di aver agito correttamente laddove ha pignorato un bene mobile, conformemente a quanto stabilito dall’art. 95 cpv. 1 LEF, mentre non ritiene di dover attendere il termine della procedura pendente tra le parti in Pretura, trattandosi di due pratiche distinte.
2.1 A ben vedere, il presente procedimento nasce soprattutto da un fraintendimento da parte dell’UE, il quale ha dedotto dallo scritto trasmessogli il 7 giugno 2022 dall’avv. PA 2 che l’importo depositato sul conto terzi di lei fosse riferito a una pretesa dell’escusso nei confronti dell’escutente, quando invece tale somma è stata depositata dallo stesso escusso a garanzia, “se del caso”, del credito posto in esecuzione. Ma anche la nuova designazione dell’oggetto del pignoramento suggerita dall’UE – un “credito depositato sul conto terzi dell’avv. PA 2” – è imprecisa poiché un credito non può essere depositato su un conto bancario, non trattandosi di una cosa mobile, bensì di un bene immateriale. Il verbale impugnato va pertanto corretto nel senso di designare l’attivo pignorato come il credito dell’escusso verso la propria patrocinatrice in restituzione della somma depositata sul conto cliente di lei. È del resto quanto ha capito l’avv. PA 2, laddove scrive nelle osservazioni al ricorso (a pag. 2) di essere stata diffidata dall’UE dal disporre della somma depositata.
2.2 Il credito dell’escusso, che secondo il verbale impugnato, non contestato su questo punto, copre il credito posto in esecuzione (stimato in fr. 12'000.– dall’UE), va pignorato in prima linea (art. 95 cpv. 1 LEF). La domanda del ricorrente volta al pignoramento di fondi dell’escusso va pertanto respinta. Se tuttavia l’avv. PA 2 dovesse rifiutare di versare la somma all’UE prima della conclu-sione della causa giudiziaria (v. al riguardo sotto il consid. 2.4), esso valuterà se pignorare altri beni dell’escusso più facilmente realizzabili, segnatamente i suoi fondi, in applicazione analogica dell’art. 95 cpv. 3 LEF.
2.3 Nelle osservazioni al ricorso PI 1 chiede a questa Camera di dare atto che sul conto terzi della sua patrocinatrice sono depositati fr. 12'000.– a garanzia dell’“eventuale saldo dell’esecuzione n. __________”. In mancanza agli atti di un estratto del conto in questione non può essere dato seguito a tale richiesta. Un simile accertamento è del resto inutile giacché l’UE ha già verbalizzato, pur in modo formalmente incorretto, il pignoramento del credito dell’escusso verso la patrocinatrice per fr. 12'000.–, la quale non ne contesta l’esistenza.
2.4 Nel suo scritto del 7 giugno 2022 (doc. 2 accluso alle osservazioni al ricorso) l’avv. PA 2 ha invero dato atto che “l’importo atto a coprire, se del caso, la somma di cui all’esecuzione in oggetto” era depositato sul suo conto cliente, precisando che PI 1 aveva chiesto che tale somma restasse depositata presso di lei fino alla conclusione della procedura giudiziaria a garanzia della pretesa da lui fatta valere contro la RI 1 (in via subordinata e riconvenzionale per “almeno” fr. 20'000.–, v. doc. 4). PI 1 ha ribadito la richiesta in questa sede (conclusione n. 1/§).
Ora, proprio per il carattere coatto dell’esecuzione (forzata) diretta verso di lui, l’escusso non può decidere se (“del caso”) e quando (al termine della procedura giudiziaria) un suo attivo può essere pignorato o realizzato. E il terzo che detiene beni dell’escusso o verso il quale questi vanta un credito ha lo stesso obbligo d’informare l’ufficio d’esecuzione e di mettere a sua disposizione il bene detenuto o di versargli la somma dovuta (art. 91 cpv. 4, 98 e 99 LEF, 324 n. 5 CP; Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 22 ad art. 91 LEF; Jeandin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 18 ad art. 91 LEF). Il pignoramento del credito di PI 1 nei confronti della sua patrocinatrice va pertanto eseguito senza condizioni.
2.5 Il ricorso va pertanto parzialmente accolto limitatamente alla designazione dell’oggetto del pignoramento (sopra consid. 2.1).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il provvedimento impugnato è rettificato nel senso che la designazione del credito indicato alla posizione n. 1 della rubrica “crediti contro terzi” del verbale di pignoramento è sostituita con quella seguente: “credito vantato dall’escusso verso l’avv. PA 2 in restituzione della somma depositata sul conto cliente di lei, limitatamente a fr. 12'000.–”.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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