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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.156
Data decisione, Autorità: 18.01.2023, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della notifica della decisione di fallimento al convenuto ma dopo la sua pronuncia. Solvibilità. Bilancio e conto economico allestiti dallo stesso reclamante
CO 1
Incarto n. 14.2022.156
Lugano 18 gennaio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.4325 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 settembre 2022 da
CO 1 IT- (patrocinato dall’avv. PA 2, )
contro
RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 5 dicembre 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 23 novembre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 13 settembre 2022 CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 14'929.20 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione rinviata al 23 novembre 2022 l’istante ha confermato l’istanza, mentre la convenuta vi si è opposta, allegando che era la sua intenzione far fronte al debito con pagamenti rateali e saldarlo interamente entro quattro mesi, o prima a dipendenza delle sue condizioni economiche, con un primo versamento immediato di fr. 1'500.–. L’istante non ha accettato la proposta.
C. Statuendo con decisione dello stesso giorno il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 dicembre 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 9 dicembre 2022, il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, la quale aveva comunque perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1, secondo le sue stesse allegazioni, il 24 novembre 2022 per il tramite dell’Ufficio dei fallimenti, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 4 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 5 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una dichiarazione rilasciata il 25 novembre 2022 dalla rappresentante dell’istante (__________) attestante che “nella mattinata di giovedì 24 novembre 2022” l’amministratore unico della RE 1, __________, le ha versato fr. 11'077.50, di cui fr. 8'577.50 a saldo delle pretese salariali del socio e fr. 2’500.–, a saldo di spese ripetibili per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 La norma appena citata prevede però che, se l’estinzione del credito è intervenuta dopo la pronuncia impugnata (“nel frattempo”), il fallimento può essere annullato solo se il reclamante rende verosimile la propria solvibilità.
2.3.1 La reclamante sostiene al riguardo che questo secondo presupposto non si applica nella fattispecie perché il pagamento è avve-nuto, nella mattinata del 24 novembre 2022, prima della notifica della decisione impugnata, consegnata al suo amministratore unico solo nel pomeriggio dello stesso 24 novembre alle ore 13:40 (secondo la dichiarazione dell’Ufficio dei fallimenti, doc. B accluso al reclamo).
2.3.2 Ora, il momento determinante per l’applicazione dell’art. 174 cpv. 2 LEF non è quello della notifica della decisione di fallimento, bensì al momento che il giudice ha indicato nella sua decisione (art. 175 cpv. 1 LEF; sentenza della CEF 14.2014.176 del 10 ottobre 2014 consid. 1.3; Giroud/Theus Simoni, op. cit., n. 19 ad art. 174), anche se la decisione è stata pronunciata anteriormente (DTF 60 III 4; sentenza della CEF 14.2011.49 del 5 aprile 2011, consid. 1, con rinvii). Nella fattispecie la reclamante ha pagato alla rappresentante dell’istante la somma posta in esecuzione “nella mattinata di giovedì 24 novembre 2022” (dichiarazione dell’__________, doc. D), senza che sia dato di sapere se il pagamento è anteriore o posteriore al momento in cui, alle ore 10:00, il fallimento è stato pronunciato (doc. A, dispositivo n. 1). La reclamante non ha pertanto recato la prova che le incombeva giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF (e 320 CPC). Ne discende che occorre esaminare se essa ha reso verosimile la propria solvibilità.
2.4 A questo proposito la reclamante, in via subordinata, ritiene adempiuto anche questo secondo presupposto sulla scorta del proprio bilancio e conto economico aggiornati relativi al 2022 (doc. E), evidenziando come ne risulti un capitale proprio di oltre fr. 245'000.– e un utile di quasi fr. 90'000.–.
2.4.1 Già si è ricordato che la solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (sopra consid. 2.1). Orbene, nel caso in esame la reclamante si è limitata a produrre una documentazione apparentemente allestita da essa stessa, senza attestazione di conformità con pezzi giustificativi e di completezza da parte di persone terze e neppure del proprio organo di revisione. Non si tratta pertanto di riscontri oggettivi. I documenti in questione non hanno un valore indiziario superiore a semplici allegazioni di parte, insufficienti a rendere verosimili i fatti esposti.
2.4.2 L’affidabilità della documentazione contabile prodotta dalla reclamante è del resto dubbia. In sede di esame della domanda di effetto sospensivo, la Camera ha infatti accertato, d’ufficio (art. 255 lett. a CPC), che nei confronti della reclamante erano pendenti ben 36 esecuzioni per oltre fr. 1'500'000.– complessivi e 11 atte-stati di carenza di beni per fr. 28'770.– in totale emessi recentemente, che non risultano figurare – o perlomeno non completamente – nei passivi del bilancio accluso al reclamo. A meno d’ipotizzare circostanze suscettibili di assumere contorni penali, pare inverosimile che la reclamante abbia conseguito un utile di quasi fr. 90'000.– mentre nello stesso tempo venivano rilasciati diversi attestati di carenza di beni, i quali, del resto, certificano ufficialmente l’insolvibilità della reclamante. Il secondo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF non risulta quindi dato, sicché il reclamo va respinto.
Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della RE 1.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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