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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.165
Data decisione, Autorità: 18.01.2023, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità non resa verosimile
Incarto n. 14.2022.165
Lugano 18 gennaio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2022.5196 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 novembre 2022 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 21 dicembre 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 14 dicembre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 2 novembre 2022 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'610.75 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 14 dicembre 2022 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 14 dicembre 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 dicembre 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 2 gennaio 2023 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 15 dicembre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 25 dicembre durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2022: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 4 gennaio 2023. Presentato il 22 dicembre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame le reclamanti hanno prodotto una ricevuta rilasciata il 22 dicembre 2022 dall’Ufficio d’esecuzione relativa al versamento di fr. 1'645.70 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento (il 15 dicembre alle ore 10:00) – la reclamante si è limitata ad affermare di essere a buon punto con la trattativa per la vendita del Ristorante __________ a __________, che avrebbe permesso di saldare le esecuzioni ancora pendenti nel più breve tempo, e osservato che “diversi precetti elencati” sono stati pagati, mentre l’importo più elevato (di fr. 27'500.–) riguarda affitti ampiamente coperti dalla garanzia locativa di fr. 32'000.–. Non ha però prodotto alcun documento a sostegno delle sue affermazioni.
2.3.1 In sede di esame della domanda di effetto sospensivo, la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che la solvibilità della reclamante era dubbia, giacché erano appena stati emessi nei suoi confronti sei attestati di carenza di beni, di cui quattro a favore dell’istante, per oltre fr. 13'000.– complessivi, e che le sue affermazioni sulla possibilità di saldare i suoi debiti a breve non erano state sostanziate con indizi oggettivi e documentati, ma ha nondimeno concesso l’effetto sospensivo nella misura in cui era ancora possibile per la reclamante rimediare entro la scadenza del termine di reclamo.
2.3.2 Il problema è che non solo la reclamante non ha completato il ricorso, ma la sua situazione debitoria, che la vedeva oggetto di 18 esecuzioni per quasi fr. 55'000.– complessivi, è addirittura peggiorata siccome per un’esecuzione (n. __________97) l’istante ha ottenuto la notifica di una (ulteriore) comminatoria di fallimento il 16 gennaio 2023. Ad ogni modo già gli attestati di carenza di beni certificano in modo ufficiale l’insolvibilità della reclamante, che risulta anche dal fatto che interpone sistematicamente opposizione alle esecuzioni per l’incasso di contributi sociali e fiscali anche d’importo modesto (ad esempio es. n. __________96 o __________85). Che l’esecuzione (n. __________27) per affitti sia coperta dalla garanzia locativa un’allegazione che la reclamante non ha reso verosimile, per tacere del fatto che non è dato di sapere se essa ha pagato le mensilità successive a quelle (da maggio a settembre 2022) poste in esecuzione. Si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento della RE 1 confermato.
Poiché al reclamo è stato concesso effetto sospensivo, il fallimento dev’essere nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il fallimento della RE 1 dal giorno giovedì 26 gennaio 2023 alle ore 09.00.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico della RE 1.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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