AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2022.152
Data decisione, Autorità: 07.11.2022, IICCA
Titolo: Richiesta di condono delle spese processuali
Incarto n. 12.2022.152
Lugano 7 novembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti, giudice delegato
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire sulla richiesta del 22/24 ottobre 2022 presentata da
IS 1
per ottenere il condono delle spese processuali poste a suo carico con la sentenza emessa il 28 luglio 2022 da questa Camera (inc. 12.2022.86/87) nella causa OR.2020.28 della Pretura del Distretto di Bellinzona che ha opposto la richiedente a
G__________
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 18 maggio 2022 il Pretore del Distretto di Bellinzona, accogliendo la petizione 15 ottobre 2020 di __________ G__________ (rappresentata dalla madre), ha accertato l'inesistenza e l'estinzione di un debito di costei di fr. 86'358.50 più interessi e ha annullato la procedura esecutiva n. __________16 avviata nei suoi confronti da IS 1 per contributi alimentari non pagati (dovuti dal defunto padre dell'attrice nonché ex marito della convenuta). Le spese processuali di complessivi fr. 3'000.– sono state poste a carico di IS 1, tenuta a rifondere alla controparte fr. 3'000.– per ripetibili. IS 1 è inoltre stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
B. Un appello presentato il 22 giugno 2022 da IS 1 contro tale decisione è stato respinto nella misura in cui era ricevibile da questa Camera con sentenza del 28 luglio 2022. Le spese di appello di fr. 3'000.– sono state poste a carico dell'appellante cui è stato inoltre rifiutato il beneficio del gratuito patrocinio (inc. 12.2022.86/87).
C. Il 22 e il 24 ottobre 2022 IS 1 si è rivolta all'Ufficio cantonale dell'incasso e delle pene alternative, postulando il condono delle spese processuali fissate da questa Camera. L'Ufficio ha trasmesso la richiesta a questa Camera per competenza.
Considerando
in diritto:
Secondo l'art. 112 cpv. 1 CPC per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono. Per “giudice” si intende, ove il diritto cantonale non disponga altrimenti, il tribunale che ha emanato la decisione sulle spese delle quali si chiede la dilazione o il condono (RtiD I-2016 pag. 688 in alto con rinvii). Tale giudice fa capo per analogia, statuendo sulla domanda di dilazione o di condono, alle norme sulla procedura sommaria (da ultimo: I CCA, inc. 11.2021.146 del 16 dicembre 2021 consid. 1 con richiamo).
Per ottenere un condono di spese processuali il richiedente deve di per sé rendere verosimile che il pagamento di tali oneri rischia di esporlo durevolmente a gravi ristrettezze e che nessun miglioramento della sua situazione economica – inclusi redditi e beni di cui potrebbe disporre in futuro – sia prevedibile sull'arco di dieci anni (RtiD I-2016 pag. 688 consid. 4.1 con rinvii; v. anche Jenny in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 5 ad art. 112). Tali presupposti vanno esaminati con rigore (sentenza del Tribunale federale 5D_191/2015 del 22 gennaio 2016, consid. 4.1.1 in fine), il richiedente non dovendo trovarsi privilegiato rispetto a chi ottiene il beneficio del gratuito patrocinio, il quale è soggetto all'obbligo decennale di rimborso nei confronti dello Stato (art. 123 cpv. 2 CPC; RtiD I-2016 pag. 688 consid. 4.1 con rinvii).
IS 1 motiva la domanda di condono con l'impossibilità di fare fronte al pagamento delle spese processuali, sottolineando di vivere con il minimo esistenziale e di beneficiare delle prestazioni complementari dell'AVS. Effettivamente l'istante ha documentato di avere riscosso nel 2021 una rendita per vedova di fr. 17'220.- annui e prestazioni complementari di fr. 15'600.- a fronte di un fabbisogno minimo calcolato dall'Istituto delle assicurazioni sociali in fr. 38'706.- annui (premio della cassa malati fr. 3'942.-, contributi AVS fr. 514.-, locazione fr. 14'640.-, fabbisogno vitale fr. 19'610.-). Ciò posto, l'esistenza di uno stato attuale d'indigenza non può essere revocato in dubbio. Vi sarebbe invero ancora da interrogarsi se tale stato possa anche ritenersi permanente e duraturo nel senso della giurisprudenza testé illustrata. L'istante non si esprime al riguardo. La questione può tuttavia rimanere irrisolta perché, per quanto si dirà in appresso, è senza rilievo.
È ampiamente riconosciuto, dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia, che il condono va escluso se il gratuito patrocinio è stato precedentemente negato al richiedente per il fatto che la sua causa appariva fin dall'inizio sprovvista di possibilità di successo. In tale eventualità la decisione è definitiva, il condono non potendo servire a eludere i requisiti (più severi) per il conferimento del gratuito patrocinio (Stoudmann in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 6 ad art. 112; Jenny, op. cit., n. 2 ad art. 112; Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zurigo 2021, n. 3 ad art. 112; Urwyler/Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2ª edizione, n. 4 ad art. 112; nello stesso senso le sentenze dell'Appellationsgericht di Basilea-Città del 30 agosto 2018 [DG.2018.29] consid. 3.1 e dell'Obergericht del Canton Berna del 21 febbraio 2017 [ZK 17 71] consid. 5). Nella fattispecie è pacifico che questa Camera, nella sua decisione – passata in giudicato – del 28 luglio 2022, ha rifiutato il beneficio del gratuito patrocinio poiché l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte (loc. cit., consid. 8). Quand'anche l'istante versasse in uno stato di indigenza duraturo, pertanto, un condono delle spese processuali non entrerebbe comunque in linea di conto. Il condono non può infatti servire a finanziare processi senza speranza.
Se ne conclude che l'istanza vede la sua sorte segnata. Considerata la precaria situazione finanziaria della richedente, si rinuncia a riscuotere spese processuali per questa procedura.
Per quanto riguarda i rimedi esperibili contro l'attuale decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
La presente decisione viene presa dalla Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG.
Per questi motivi
decide: 1. L'istanza di condono 22/24 ottobre 2022 di IS 1 è respinta.
Non si prelevano spese processuali.
Notificazione:
Comunicazione allo Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice delegato La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90-93 LTF, se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro una decisione di stralcio ai sensi dell’art. 241 CPC è possibile presentare ricorso al Tribunale federale limitatamente al tema delle spese. Eventuali vizi della dichiarazione di ritiro possono essere impugnati unicamente mediante lo strumento della revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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