AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2021.61
Data decisione, Autorità: 01.03.2021, TRAM
Titolo: Designazione del nome e del cognome di una candidata all'elezione comunale sulla scheda e sul materiale di voto
Incarti n.
Lugano 1 marzo 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sui ricorsi di
RI 1 patrocinata da:
a.
del 12 febbraio 2021
contro
la pubblicazione del 9 febbraio 2021 delle proposte di lista per l'elezione del Consiglio comunale e del Municipio di e del 18 aprile 2021;
b.
del 19 febbraio 2021
contro
la decisione del 12 febbraio 2021 con cui il Sindaco del Comune di e le comunica che sulle schede elettorali delle elezioni comunali del 18 aprile 2021 figurerà come RI 1;
ritenuto, in fatto
A. L'11 gennaio 2021 il Municipio del Comune di e ha convocato l'Assemblea comunale per domenica 18 aprile 2021 per l'elezione del Consiglio comunale e del Municipio per il periodo 2021-2024. Per quanto qui interessi, l'avviso di convocazione indicava che le proposte di candidatura, che dovevano pervenire entro le ore 18:00 di lunedì 8 febbraio 2021, dovevano designare i candidati unicamente con cognome, nome, data completa di nascita e Comune di domicilio.
B. Entro il citato termine, sono state depositate due proposte denominate d, una per il Consiglio comunale e una per il Municipio, sulle quali figura quale candidata RI 1.
C. Il 9 febbraio 2021 le proposte di candidatura pervenute tempestivamente sono state pubblicate all'albo comunale (www.e.ch). La candidatura sulla citata proposta di RI 1 figura come segue:
D. a. Con ricorso del 12 febbraio 2021, assistito da una replica, RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di correggere il nome sulle schede di voto in modo da poter figurare come RI 1, subordinatamente RI 1. In via ancora subordinata, chiede che sia trovata una soluzione maggiormente dignitosa rispetto alle virgolette per indicare il secondo cognome.
L'insorgente spiega che RI 1 è il nome con il quale è pubblicamente e politicamente conosciuta e che figura anche sulla documentazione ufficiale che la riguarda (casellario giudiziale, carta d'identità, credenziali da deputata in Gran Consiglio, schede di voto di precedenti elezioni ecc.). Ritiene poi inaccettabile figurare (peraltro, sul solo materiale accompagnatorio) come RI 1, "i". Ciò sarebbe indecoroso e lesivo della dignità delle persone, poiché dà l'impressione di essere un soprannome o suscita dubbi quanto alla legittimità del suo uso. Non tener conto del cognome con cui si è pubblicamente conosciuti sarebbe pure discriminatorio nei confronti delle donne costrette a candidarsi con un cognome recentemente adottato a seguito di divorzio e con il quale non sono conosciute. Lo stesso vale anche per coloro, in maggioranza donne, che usano il cognome di affinità. Secondo la ricorrente, con la recente revisione della legge elettorale il legislatore non avrebbe mai inteso impedire ai candidati di presentarsi con il nome con cui sono conosciuti socialmente e politicamente, ma unicamente evitare il proliferare di nomignoli affettuosi utilizzati nella cerchia di amici; l'intento non era sicuramente quello di rendere irriconoscibile o creare dubbi quanto all'identità dei candidati. Una simile volontà non sarebbe deducibile né dal messaggio del Governo né dal relativo rapporto. Le direttive impartite dalla Cancelleria dello Stato, cui si è attenuta l'Autorità comunale, sarebbero dunque errate.
b. Il Sindaco domanda che il ricorso, per quanto ricevibile, sia respinto, mentre la Cancelleria dello Stato ritiene corretta la decisione del Sindaco. I loro argomenti saranno ripresi, in quanto necessario, in diritto.
E. a. Con decisione del 12 febbraio 2021, intimata anche alla ricorrente, il Sindaco ha stabilito che nelle liste d per il Municipio e il Consiglio comunale RI 1 figurerà con la denominazione di RI 1. Il Sindaco, evocate in particolare le indicazioni stabilite nella direttiva dell'8 febbraio 2021 e il messaggio concernente la nuova legge elettorale, ha ritenuto determinante l'iscrizione nel registro comunale della candidata, sottolineando che la stessa ha mantenuto dopo il divorzio il cognome unico RI 1, acquisito al momento del matrimonio.
b. Anche questo secondo atto è stato avversato da RI 1, con ricorso del 19 febbraio 2021 che pone le medesime domande e che riprende, completandone la motivazione, il contenuto di quello trasmesso in precedenza.
c. Il giudice delegato ha dunque fissato un termine al Sindaco e al Servizio dei diritti politici per prendere posizione sia sul secondo gravame sia sulla replica inoltrati dall'insorgente. Solo il Servizio si è espresso, ribadendo la correttezza sia delle indicazioni fornite dalla Cancelleria dello Stato sia della decisione del Sindaco.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 133 cpv. 2 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP; RL 150.100). Certa è la legittimazione attiva di RI 1, cittadina attiva di e. A torto con la risposta il Sindaco ritiene tardiva l'impugnativa, poiché la ricorrente sarebbe semmai dovuta insorgere contro la pubblicazione del catalogo elettorale: le impugnative non vertono sul contenuto dei registri comunali, ma su come la candidata debba figurare nel materiale di voto. Ferma questa premessa, i ricorsi, tempestivi, possono essere decisi sulla base degli atti prodotti dalle parti, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). In particolare, non è necessario escutere testi né acquisire i verbali delle sottocommissioni che si sono occupate della revisione della LEDP. La volontà del legislatore emerge infatti con sufficiente chiarezza dai materiali pubblicati nella Raccolta dei verbali del Gran Consiglio (RVGC).
2.1. Originariamente il Consiglio di Stato aveva proposto una versione meno rigida della norma, laddove non figurava l'avverbio unicamente. Ciononostante, il Governo aveva preannunciato la sua intenzione di inasprire la prassi su ciò che può apparire sul materiale di voto (Messaggio del Consiglio di Stato del 20 aprile 2016 [n.7185] concernente la revisione della legge sull'esercizio dei diritti politici, in: RVGC 2018-2019, vol. 5, pag. 2577 segg., 2614 seg.):
L'articolo 48 è stato in parte riformulato, senza modificare le regole vigenti.
Le candidature devono essere notificate indicando il nome, il cognome, la data di nascita e il domicilio. La prassi ammette nell'elenco dei candidati (ma non sulla scheda) l'aggiunta che il candidato figura sulla lista quale indipendente o quale rappresentante di un gruppo specifico, per esempio, del movimento giovanile del partito principale. In analogia a quanto vale a livello federale, proponiamo di abbandonare questa prassi. Spetta semmai ai partiti e ai candidati nella campagna elettorale presentarsi e promuovere la candidatura.
Il candidato deve essere indicato con il nome che figura nei registri comunali. Qualora il candidato sia conosciuto con una forma contratta del nome, è possibile usare questa. Nel caso di doppio cognome è inoltre tollerabile indicarne uno solo, purché la persona sia effettivamente conosciuta pubblicamente perlopiù con quel cognome.
Sulla scheda si tollerava anche l'indicazione di un soprannome. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento di tali aggiunte, che talvolta non sono necessarie per consentire all'elettore di identificare il candidato. Pertanto, intendiamo diventare un po' più restrittivi e ammettere di principio l'indicazione di un soprannome solo nei casi di omonimia o qualora il candidato sia manifestamente più conosciuto tra i cittadini con il soprannome anziché con il nome.
2.2. La norma è stata discussa anche in sede commissionale, che ha confermato, inasprendola, la posizione del Governo, individuando nelle istruzioni di voto il luogo dove potevano essere apportate ulteriori precisazioni (RVGC cit., pag. 2741 seg.):
art. 48 "Candidature": notifica delle candidature
modifiche della maggioranza rispetto alla versione governativa (con indicazioni all'indirizzo del Consiglio di Stato circa l'applicazione della norma)
ipotesi di emendamento della minoranza 1 e della minoranza 2 rispetto alla versione della maggioranza si vedano anche, per l'art. 48 cpv. 3, le considerazioni all'art. 11 "Ineleggibilità" concernenti la questione del casellario giudiziale in relazione al principio dell'ineleggibilità/destituzione [ipotesi di emendamento n. 2a e n. 2b, pagine 15-18 del rapporto]
Visto l'aumento dei casi di utilizzo di un soprannome, è intenzione del Consiglio di Stato intervenire in modo più restrittivo, ammettendo di principio l'indicazione di un soprannome unicamente nei casi di omonimia o qualora il candidato sia manifestamente più conosciuto tra i cittadini con il soprannome anziché con il nome.
Circa la prassi, attualmente ammessa, di aggiungere indicazioni come "indipendente" o "rappresentante del movimento giovanile" di un partito, il Consiglio di Stato propone di abbandonarla, in analogia con quanto avviene a livello federale, poiché spetta semmai ai partiti e ai candidati presentarsi e promuoversi nell'ambito della campagna elettorale.
La maggioranza della Commissione
In merito all'uso dei soprannomi nelle schede, la maggioranza della Commissione (7 membri) si è dimostrata più severa del Governo, abolendo tout court questa possibilità. Sulla scheda di voto potranno quindi figurare unicamente il nome, il cognome, la data di nascita e il domicilio del candidato. Per compensare questa rigidità, si invita il Consiglio di Stato a far sì che sull'opuscolo "Istruzioni di voto" (che riporta le informazioni pubblicate sul Foglio ufficiale) - distribuito con il materiale di voto e contenente l'elenco delle liste e dei candidati - figurino, oltre ai dati anagrafici dei candidati (nome, cognome, data di nascita e Comune di domicilio), anche le seguenti indicazioni:
il soprannome (se il candidato è manifestamente più conosciuto tra i cittadini con il soprannome anziché con il nome);
nelle liste raggruppanti più partiti, l'inserimento dell'appartenenza partitica accanto ai nominativi dei candidati, a condizione che l'intestazione di tali liste contenga le denominazioni dei partiti interessati;
l'inserimento della qualifica "indipendente" o dell'appartenenza al movimento giovanile di un partito, a condizione che l'intestazione della lista preveda, oltre alla denominazione del partito, anche la dicitura "indipendente" rispettivamente l'indicazione del movimento giovanile interessato;
la località (ex Comune) di residenza dei candidati (tra parentesi, accanto al Comune di domicilio);
la professione dei candidati.
La minoranza 1 della Commissione
ipotesi di emendamento [n. 16a]: art. 48 cpv. 2 nuova LEDP
Art. 48 cpv. 2
Candidature 2I candidati devono essere designati con cognome, nome, data di nascita e domicilio.
La minoranza 1 della Commissione (3 membri) non esclude la possibilità di inserire i soprannomi nelle schede ma, confermando la proposta del Consiglio di Stato, di essere d'ora innanzi restrittivi in materia, unicamente nei casi di omonimia o qualora il candidato sia manifestamente più conosciuto tra i cittadini con il soprannome anziché con il nome. La minoranza 1 condivide per contro le indicazioni della maggioranza circa le informazioni che possono figurare sull'opuscolo "Istruzioni di voto".
La minoranza 2 della Commissione
ipotesi di emendamento [n. 16b]: art. 48 cpv. 2 nuova LEDP
Art. 48 cpv. 2
Candidature 2I candidati devono essere designati con cognome, nome, data di nascita e domicilio. Per consentire all'elettore di identificare il candidato, sulla lista è utile permettere l'aggiunta di altre caratteristiche (località di residenza, paternità, professione ecc.).
La minoranza 2 della Commissione (1 membro) propone che, per consentire all'elettore di identificare il candidato, sulla lista sia possibile permettere l'aggiunta di altre caratteristiche (ad esempio la località di residenza, la paternità, la professione ecc.), ossia dati "non sensibili" che anzi fino a qualche anno fa erano usuali. Viceversa, si condivide che sulla scheda figurino solo il nome e il cognome e nessun'altra indicazione.
Non essendo state concretizzate ipotesi di emendamento al plenum (cfr. spiegazioni in RVGC cit., pag. 2707) la proposta formulata nel messaggio e sostenuta dalla maggioranza della commissione è stata accolta, senza discussione (cfr. RVGC cit., pag. 2478: Gli articoli tacitamente accolti perché non oggetto di discussione o di proposte di modifica non figurano nel presente verbale).
2.3. Da quanto precede emerge, dunque, la volontà del legislatore di far sì che sulle schede di voto appaiano unicamente il nome e il cognome così come risultano dai registri comunali. Nella misura in cui il rapporto non si è espresso in modo contrario rispetto al messaggio, vi è da ritenere che abbia implicitamente avallato la proposta governativa. Tanto più che nella versione della maggioranza che si è imposta emerge la volontà di maggior rigore per quanto riguarda l'allestimento della scheda, contemperata dalla possibilità di meglio dettagliare il profilo del candidato nell'elenco ricompreso nel materiale di voto. Invano la ricorrente ritiene che il messaggio stesso privilegi la possibilità di utilizzare il cognome conosciuto pubblicamente. Infatti, le modifiche indicate si dipartono sempre da quanto indicato nei registri comunali, consentendo al massimo una contrazione del nome, rispettivamente di tralasciare il secondo cognome a determinate condizioni. In nessun caso è possibile dedurre l'intenzione di permettere di completare le indicazioni che già non emergono dal registro.
Coerentemente con la volontà del Gran Consiglio espressa nelle indicazioni fornite alla sua attenzione e contenute nel rapporto l'art. 8 cpv. 2 del regolamento sull'esercizio dei diritti politici del 5 giugno 2019 (REDP; RL 150.110) prevede che
2Nelle elezioni con il sistema proporzionale, sulla scheda ufficiale figurano la data dell'elezione, l'autorità o la carica da eleggere, il numero e la denominazione delle liste e il numero, il cognome e il nome dei candidati; qualora non sia possibile riportare tutte le liste sul recto della scheda, il numero di liste sulle due facce della scheda deve essere equilibrato. Nel caso di elezione comunale con spoglio cantonale, il Municipio confeziona la scheda attenendosi alle indicazioni della Cancelleria dello Stato.
2.4. La decisione del legislatore di far capo ai registri comunali per determinare quanto deve apparire sulla scheda di voto va esente da critiche. Essa permette, oltre che a garantire uniformità a livello cantonale, di tener conto dei termini molto ristretti entro i quali si muovono le fasi preliminari delle elezioni. Risponde, infatti, a una logica di sicurezza e semplicità che permette inoltre di considerare la parità di trattamento, tra tutti i candidati, siano essi donne o uomini. Il fatto che a seguito di matrimonio o divorzio una candidata (o un candidato) abbia mutato il proprio cognome è il frutto di una scelta personale. Altrettanto quella di voler far seguire al cognome di famiglia il cosiddetto cognome di affinità, separato da un trattino, che non ha qualità di nome legale utilizzabile a fini ufficiali (Heinz Hausheer/Regina E. Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Berna 2020, n. 1020; Paul-Henri Steinauer/ Christiana Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, n. 402). Infine è vero che il Servizio dei diritti politici nella direttiva dell'8 febbraio 2021 si riferisce (in modo incompleto) genericamente ai cognomi da nubile, mentre l'indicazione deve trovare evidentemente applicazione anche ai cognomi da celibe. Non vi è comunque motivo di ritenere che ciò non sia il frutto di una svista, che verrà senz'altro corretta.
2.5. In concreto, è pacifico che la ricorrente figura nei registri comunali come RI 1. Con la risposta il Sindaco ha, inoltre, trasmesso la verifica esperita presso il Servizio circondariale di stato civile che conferma che la ricorrente è iscritta come RI 1 spiegando inoltre che l'iscrizione RI 1 (cognome dell'ex coniuge) i (cognome da nubile) non è mai stata un'opzione possibile, sia in applicazione dell'attuale sia del precedente diritto. Ora, a prescindere dalle ulteriori indicazioni fornite dal Servizio sulla possibilità o no di modificare il cognome in RI 1, resta che attualmente il cognome iscritto nei registri comunali è RI 1, ciò che è determinante ai fini della LEDP. A ragione, pertanto, il Sindaco ha disposto la correzione della denominazione della candidata sulla scheda di voto.
Ininfluente è il fatto che, per l'effetto di altre normative applicabili (per un esempio: art. 2 cpv. 4 della legge federale sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri del 22 giugno 2001; LDI; RS 143.1), l'insorgente abbia potuto far figurare su documenti ufficiali anche il cognome di affinità, giacché questa possibilità non è data in applicazione della (nuova) LEDP. In definitiva, nella sua formulazione principale tendente a ottenere la possibilità di figurare come RI 1, in subordine RI 1 sulle schede di voto i ricorsi non possono trovare accoglimento.
In subordine la ricorrente chiede che sia trovata una soluzione maggiormente dignitosa (rispetto alle virgolette) per indicare il secondo Cognome. Tale domanda si riferisce alla possibilità di figurare nell'elenco delle liste e dei candidati comprese nel materiale di voto come RI 1 "i".
3.1. Il legislatore, come visto, si è mostrato più flessibile su quanto può apparire sulle istruzioni di voto, formulando all'indirizzo del Governo precise istruzioni per l'applicazione della norma, da questo concretizzate nell'art. 9 cpv. 2 REDP. Ora, è vero che nelle istruzioni date dal Gran Consiglio all'Esecutivo non risulta esplicitamente la possibilità di aggiungere il nome da celibe/nubile del candidato. Tuttavia, nella misura in cui il legislatore ammette i soprannomi non è dato di vedere perché nell'elenco delle liste e dei candidati incluso nel materiale di voto non possa figurare (anche) il nome da nubile, rispettivamente un doppio cognome non ufficiale, qualora la persona sia manifestamente più conosciuta con questo nome. Scopo di queste informazioni è di permettere di identificare maggiormente il candidato raffigurato con i dati dei registri ufficiali sulla scheda.
3.2. Nel caso concreto, per quanto opinabile, la scelta di ricomprendere tra virgolette le ulteriori indicazioni permesse non appare ancora integrare gli estremi di una violazione del diritto, nemmeno di quello costituzionale. In particolare, non si vede per quale motivo il fatto di racchiudere tra virgolette le indicazioni relative ai nomi con i quali si è maggiormente conosciuti possa essere in qualche modo lesivo della personalità del candidato: si limita a indicare che non si tratta del nome ufficiale. Tutto ciò premesso, risulta sufficientemente dimostrato che la ricorrente è conosciuta come RI 1 (cfr., per esempio, credenziali di deputata). Entro questi limiti può pretendere che questo doppio cognome - ancorché non conforme al diritto in vigore né alla prassi relativa all'utilizzo dei cognomi di affinità che imporrebbero l'utilizzo del trattino - di figurare nelle sole liste accluse al materiale di voto come segue: RI 1 "s i". Ciò permette di tenere sufficientemente conto anche della necessità per gli elettori di correttamente individuarla.
Visto quanto precede, i ricorsi devono dunque essere parzialmente accolti nella loro via subordinata. Di conseguenza la ricorrente deve figurare nella scheda unicamente come RI 1, mentre nell'elenco delle liste e dei candidati potrà figurare come RI 1 "s i". Entro questi limiti gli atti impugnati sono riformati. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di adozione di misure cautelari.
Non si preleva la tassa di giustizia, come da prassi (art. 47 LPAmm; RtiD I-2019 n. 3). Stante che gli atti processuali sono stati compiuti direttamente dall'insorgente, non si giustifica l'assegnazione di ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
I ricorsi sono parzialmente accolti e gli impugnati riformati come indicato al considerando n. 4 della presente decisione.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.
3 Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribu- nale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il vicecancelliere
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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