AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2022.112
Data decisione, Autorità: 16.01.2023, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Tentativo di conciliazione infruttuoso. Interruzione del pagamento delle rate convenuto a voce. Mancata indicazione dei membri della comunione ereditaria escutente
Incarto n. 14.2022.112
Lugano 16 gennaio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO 41/2022 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale promossa con istanza 1° giugno 2022 dai membri della
Comunione ereditaria fu __________ († 2010) (rappresentati da RA 1 )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 9 settembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 agosto 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 marzo 2021 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, RA 1, in rappresentanza dei membri (non indicati individualmente) della comunione ereditaria fu __________, ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2021, indicando quale causa del credito l’“Affitto arretrato Novembre – dicembre 2020”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° giugno 2022 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 21 giugno 2022. Con replica spontanea dell’11 luglio 2022 l’istante ha confermato la sua domanda.
C. Statuendo con decisione 25 agosto 2022, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via definitiva per fr. 2'000.–, dedotti gli acconti versati sino all’11 luglio 2022 e aggiunti gl’interessi del 5% e la “tassa di diffida” di fr. 73.30, ponendo le spese processuali di fr. 120.– a carico della convenuta.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 settembre 2022 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 6 ottobre 2022 l’istante ha concluso per la reiezione del reclamo. Mediante replica spontanea del 19 ottobre 2022 la reclamante ha confermato le proprie conclusioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 30 agosto 2022, il termine d’impugnazione è scaduto il 9 settembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto defini-tivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha ricordato che nella procedura di conciliazione avviata dalla comunione ereditaria per ottenere la condanna di RE 1 al pagamento delle pigioni arretrate di fr. 2'000.–, le parti non sono riuscite a trovare un accordo all’udienza del 27 aprile 2021, ma il giorno successivo la convenuta aveva proposto di pagare la somma a rate, salvo poi non più rispettare l’impegno dopo il pagamento di alcune rate, motivo per cui il primo giudice ha accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via definitiva per fr. 2'000.– “dedotto gli acconti sino al 11.07.2022”.
Nel reclamo RE 1 fa valere di aver pagato di tasca propria alcune fatture relative a lavori commissionati dal (defunto) locatore ma da lui non onorate e si duole che all’udienza la controparte abbia rifiutato uno sconto per quanto da lei finanziato. Rileva inoltre di non aver ricevuto gl’interessi sulla cauzione incassata dalla parte locatrice in occasione della disdetta in compenso dell’affitto e di aver anche versato ulteriori fr. 400.–.
Orbene, né il Giudice di pace né le parti hanno discusso dell’oggetto principale della causa, ovvero l’esistenza di un titolo di rigetto definitivo. Spetta però al giudice del rigetto esaminare d’ufficio se la documentazione prodotta dall’istante costituisce un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, ovvero una decisione esecutiva (art. 80 cpv. 1 LEF) o un atto parificato, in particolare una transazione giudiziale (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF). Si tratta infatti di una questione giuridica, che va esaminata d’ufficio (art. 57 CPC; DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).
5.1 Nella fattispecie, lo stesso primo giudice ha rilevato che le parti non hanno trovato alcun accordo durante l’udienza di conciliazione, sicché è escluso considerare il verbale d’udienza come una transazione giudiziaria suscettibile di rappresentare un titolo di rigetto definitivo. A parte il fatto che il Giudice di pace non era competente per trattare l’istanza di conciliazione, siccome verteva su una controversia in materia di locazione di competenza della specifica autorità di conciliazione in materia di locali d’abitazione e commerciali e di affitto (art. 200 cpv. 2 CPC), è in ogni caso curioso ch’egli abbia emesso un’autorizzazione ad agire il 10 maggio 2022 e ciò nonostante abbia concesso il rigetto definitivo dell’opposizione, mentre non risulta che l’istante abbia inoltrato l’azione di merito entro il termine di tre mesi impartito e soprattutto non abbia prodotto una decisione esecutiva di condanna della convenuta a pagare la somma posta in esecuzione nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF.
5.2 Che la reclamante abbia pagato alcune rate per poi smettere di rispettare l’impegno non è rilevante nella causa in esame, poiché l’interruzione del pagamento di rate non può sostituire il titolo previsto dalla legge, ovvero una decisione o un atto parificato giusta l’art. 80 cpv. 2 LEF. In assenza di un riconoscimento scritto e firmato di RE 1, tale omissione non può nemmeno considerarsi un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF (sentenza della CEF 14.2017.83/84 del 18 settembre 2017 consid. 6.3/b). D’altronde, non può essere tenuto conto del contratto di locazione quale titolo di rigetto provvisorio perché l’istante non l’ha prodotto in prima sede, mentre la copia acclusa alla replica spontanea della reclamante è inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC).
5.3 Ciò posto, in mancanza di un titolo di rigetto il Giudice di pace non poteva validamente accogliere l’istanza. Trattandosi di una carenza manifesta, la Camera può rilevarla d’ufficio (sopra consid. 1.2) e di conseguenza accogliere il reclamo e riformare la sentenza impugnata nel senso della reiezione dell’istanza.
5.4 L’intervento d’ufficio della Camera si giustifica anche per un altro motivo. L’esecuzione è infatti stata promossa a nome della “Comunione ereditaria CO 1” senza l’indicazione dei nomi dei singoli membri, ciò che ne determina la nullità (Circolare n. 16 del 3 aprile 1925 concernente la designazione del creditore, nelle esecuzioni promosse da una comunione ereditaria o una indivisione, e del debitore, nelle esecuzioni dirette contro una successione in: DTF 51 III 98, mantenuta in vigore dalla Circolare n. 37 del 7 novembre 1996 in: DTF 122 III 334; sentenza della CEF 14.2020. 184 del 2 giugno 2021 consid. 5), nullità che va rilevata d’ufficio (Cometta/Möckli in Basler Kommentar SchKG I, n. 18 ad art. 22 LEF).
In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità d’inconvenienza, non avendone RE 1 fatto domanda motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c) né in prima, né in seconda sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è respinta.
Le spese processuali di complessivi fr. 120.– sono poste a carico dell’istante.”
Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste in solido a carico dei membri della comunione ereditaria fu CO 1.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster