AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 9.2022.116
Data decisione, Autorità: 19.10.2022, CDP
Titolo: Limitazione delle relazioni personali con il genitore non affidatario: misure provvisionali e principi procedurali
Incarto n. 9.2022.116
Lugano 19 ottobre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Mecca
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
PI 1 patr. da: PR 2
per quanto riguarda le relazioni personali tra padre e figlio
giudicando sul reclamo del 4 luglio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 giugno 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 2, nato il 2019, è figlio di PI 1 e RE 1, genitori divorziati.
B. Giusta la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, omologata mediante la sentenza di divorzio del 30 luglio 2021, i genitori esercitano congiuntamente l’autorità parentale sul figlio, il quale è stato affidato alle cure della madre, mentre al padre sono state riservate relazioni personali nella misura seguente: “Dalle firme della convenzione, una visita settimanale al martedì dalle 10.00 alle 18.00 e una visita quindicinale alla domenica dalle 10.00 alle 18.00. I sabati precedenti il 29.8.2021, 26.9.2021, 31.10.2021 e 28.11.2021 il padre potrà avere con sé il figlio già da sabato alle ore 18.00 con la riconsegna alla domenica alle 18.00.”; “A partire dal week-end del 4/5 dicembre 2021, inserimento del pernottamento come da assetto standard: un fine settimana ogni 15 giorni da venerdì ore 18.00 a domenica ore 18.00, ritenuto che a questo punto la visita settimanale del martedì diventerà un fine pomeriggio, di regola al martedì, dalle 16.00 con cena sino alle 19.45. Inoltre il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane, non consecutive, di vacanza a partire dal mese di giugno 2022.”; “A partire dal 4. anno di età, inserimento delle vacanze, come da giurisprudenza ticinese, che verrà meglio precisata in sentenza”.
In particolare, con la stessa convenzione i genitori hanno concordato che “La consegna e la riconsegna del figlio fino a nuovo accordo avverrà come stabilito nella procedura di cui all’inc. SO.2020.228”, e meglio davanti al Palazzo __________.
C. In seguito ad un asserito conflitto genitoriale avveratosi in data 3 dicembre 2021 in occasione della consegna del figlio al padre per il diritto di visita, con istanza 9 dicembre 2021 la madre si è rivolta all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), chiedendo la sospensione provvisoria dei diritti di visita tra padre e figlio, affinché i passaggi del minore potessero avvenire in modalità sorvegliata presso il Punto d’Incontro.
D. Con decisione supercautelare del 10 dicembre 2021 l’Autorità di protezione ha provvisoriamente sospeso i diritti di visita tra padre e figlio (dispositivo n. 1), invitando il Punto d’Incontro, __________, ad indicare eventuali disponibilità per il passaggio o per la sorveglianza delle relazioni personali, rispettivamente di inserire in lista d’attesa il minore (dispositivo n. 2), e convocando i genitori ad un’udienza prevista per il 17 dicembre 2021 (dispositivo n. 4). La decisione è stata resa immediatamente esecutiva (dispositivo n. 5).
E. I genitori sono stati sentiti dall’Autorità di protezione in data 17 dicembre 2022. In data 21 gennaio 2022 l’Autorità di protezione ha sentito la testimone (rimasta anonima), che ha dichiarato di aver assistito al sopramenzionato scontro famigliare del 3 dicembre 2022.
F. Dal 25 gennaio 2022 sono stati autorizzati incontri sorvegliati padre-figlio presso il Punto d’Incontro, __________, per la durata di un’ora.
G. Con scritto 5 aprile 2022 il padre ha presentato all’Autorità di protezione un certificato medico del Dr. med. __________, sulla base del quale ha chiesto il ripristino dei diritti di visita come previsti dalla sentenza di divorzio, postulando inoltre “una genitorialità condivisa”, richiesta alla quale la madre si è opposta, pretendendo che gli stessi avvenissero in modalità sorvegliata.
H. In data 16 maggio 2022 l’Autorità di protezione ha avallato l’estensione della durata dei diritti di visita sorvegliati presso il Punto d’Incontro a due ore.
I. Con rapporto 1° giugno 2022, il Punto d’Incontro ha informato l’Autorità di protezione su quanto accaduto durante i più recenti diritti di visita e in particolare sui disagi e timori esternati dal bambino nei confronti del padre, così come sugli atteggiamenti ritenuti poco consoni dimostrati dal padre nei confronti degli operatori della struttura.
J. In data 10 giugno 2022 l’Autorità di protezione ha intimato il predetto rapporto ai genitori chiedendo una loro presa di posizione, invito al quale la madre ha dato seguito in data 14 giugno 2022, mentre il padre ha comunicato di non presentare osservazioni in considerazione dell’effetto devolutivo del reclamo, ragione per la quale in data 17 giugno 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto al padre di prendere posizione.
K. In precedenza, in data 31 maggio 2022, il padre aveva presentato alla scrivente Camera di protezione un reclamo per denegata giustizia, chiedendo la revoca delle misure supercautelari decretate dall’Autorità di protezione e il ripristino dei diritti di visita come da sentenza di divorzio. Essendo il reclamo divenuto privo d’oggetto, la scrivente Camera di protezione ha stralciato dai ruoli la relativa procedura mediante sentenza del 13 settembre 2022 (inc. CDP 9.2022.88).
L. Inoltre, in data 14 giugno 2022, il padre aveva pure presentato alla scrivente Camera di protezione un’istanza di ricusazione dell’Autorità di protezione, la quale è stata dichiarata irricevibile mediante sentenza 13 settembre 2022 della scrivente Camera di protezione (inc. CDP 9.2022.103).
M. Pure il reclamo presentato dal padre in data 27 giugno 2022 avverso la prospettata compensazione di eventuali ripetibili intrapresa dall’Autorità di protezione mediante la decisione 22 giugno 2022 è stato respinto dalla Camera di protezione con sentenza 13 settembre 2022 (inc. CDP 9.2022.113).
N. Con decisione cautelare 22 giugno 2022 l’Autorità di protezione ha disposto che “Le relazioni personali tra PI 2, nato il __________ 2019, domiciliato a __________, e il padre RE 1 sono provvisoriamente così regolamentate: a) Due ore sorvegliate settimanali presso il Punto d’incontro di __________.” (dispositivo n. 1). Al padre è stato assegnato un termine fino al 12 luglio 2022 per prendere posizione in merito al rapporto del 10 giugno 2022 del Punto d’incontro e alla richiesta della madre di ridurre ad un’ora gli incontri (dispositivo n. 2). L’Autorità di protezione ha incaricato il Servizio medico-psicologico di __________ di allestire una perizia sulle capacità genitoriali di RE 1 e PI 1 nei confronti del figlio, entro il 19 ottobre 2022 (dispositivo n. 4), mentre il Servizio medico-psicologico è stato inoltre incaricato di allestire un rapporto sullo stato psico-emotivo del figlio. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo è stato tolto l’effetto sospensivo (dispositivo n. 16).
O. Contro quest’ultima decisione è insorto il padre con reclamo 4 luglio 2022 chiedendo che la decisione impugnata venga annullata e riformata nel modo seguente: “Le relazioni personali tra PI 2, 2019, __________, e il padre RE 1 sono ripristinate, con effetto immediato, in forma libera, secondo le tempistiche e le modalità di cui al punto 2.2. della convenzione di divorzio omologata dal Pretore di __________ con sentenza del 30 luglio 2021 (inc. N. DM.2021.49), proponendo quale luogo di consegna e riconsegna del minore PI 2 il Centro __________”. Il reclamante ha altresì chiesto il ripristino dell’effetto sospensivo.
A dire del reclamante, la madre tenterebbe già sin dalla separazione della coppia di ostacolare i diritti di visita tra padre e figlio. Il padre ha contestato la versione dei fatti esposti dalla madre relativamente a quanto accaduto al momento della consegna del figlio per il diritto di visita in data 3 dicembre 2021. Il reclamante ha contestato il contenuto della testimonianza e censurato l’assunzione agli atti della testimonianza rilasciata in forma anonima, ciò che a suo avviso violerebbe il suo diritto di essere sentito e al contraddittorio. Il reclamante ha poi criticato la tempistica con cui l’Autorità di protezione ha proceduto nel regolamentare le relazioni personali, ritenendo che tutti i diritti di visita si sarebbero svolti in maniera positiva e contestando il fatto che il minore non era ancora stato sentito. Secondo il padre mancherebbe ogni sostegno peritale a sostegno delle contestate misure intraprese. Per finire, il padre si è opposto anche alla limitazione a due ore della durata dei diritti di visita, reputando che fosse troppo poco.
P. Con decreto 29 luglio 2022 la scrivente Camera di protezione ha respinto la sopramenzionata istanza di restituzione dell’effetto sospensivo.
Q. Con osservazioni 18 luglio 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del gravame, criticando la mancata presa di posizione del padre in merito ai rapporti del Punto d’Incontro e sottolineando che saranno le valutazioni peritali a chiarire le necessità del minore. L’Autorità di protezione ha indicato che “si sottolinea la veridicità delle affermazioni materne e della testimone al riguardo e la necessità di proteggere il minore da ulteriori reazioni simili del padre (…)”. È stato inoltre evidenziato che il minore, a soli 3 anni, non andrebbe sentito dall’Autorità di protezione, ma verrebbe semmai ascoltato dagli specialisti del Servizio medico-psicologico.
R. Con osservazioni 29 luglio 2022 la madre ha chiesto la reiezione del reclamo, rilevando che il già vigente assetto per il passaggio del minore in occasione dei diritti di visita in un luogo neutro sarebbe stato reso necessario, ritenuti “i timori più che giustificati, stante le violenze che la madre ha subito in costanza di convivenza, documentate nelle tavole processuali qui richiamate (…)”. A dire della madre, ella si sarebbe sempre dimostrata capace di favorire le relazioni personali tra padre e figlio, ciò che avrebbe anche dimostrato in data 3 dicembre 2021 quando ha lasciare il bambino al padre nonostante gli accaduti al momento della consegna. Per quanto attiene al rapporto 1° giugno 2022 del Punto d’Incontro, secondo la madre il padre banalizzerebbe quanto riportato, ritenendo che sussisterebbero troppi elementi per temere dei comportamenti del padre all’interno delle mura domestiche. Il fatto che il padre dubita anche del contenuto dei rapporti del Punto d’Incontro comproverebbe la sua mancanza di autocritica. Secondo la madre, l’Autorità di protezione non aveva altra scelta che adottare le misure contestate una volta messa di fronte al rapporto 1° giugno 2022 del Punto d’Incontro.
S. Con replica 25 agosto 2022 il reclamante ha preso posizione sulle osservazioni dell’Autorità di protezione e della madre e ha riformulato quanto chiesto mediante il reclamo. Egli ha ribadito le sue contrarietà avverso l’ammissione della testimonianza anonima e ha sostenuto che non vi fossero degli elementi sufficienti ai fini della limitazione dei diritti di visita con il figlio. Il reclamante ha asserito che l’Autorità di protezione avesse un pregiudizio nei suoi confronti, favorendo le tesi della madre, la quale avrebbe, a suo dire, da sempre ostacolato i diritti di visita tra padre e figlio. Il reclamante ha altresì contestato il contenuto del rapporto 1° giugno 2022 del Punto d’Incontro sottolineando nuovamente le sue critiche avverso la tempistica con la quale l’Autorità di protezione avrebbe trattato la pratica.
T. Con duplica 13 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha invitato il padre a fare prova di autocritica, ciò che “aiuterebbe a progredire con maggiore rapidità per il bene primario del minore”. L’Autorità di protezione ha ribadito integralmente le considerazioni già espresse nelle procedure intentate dal padre e quelle indicate nelle osservazioni.
U. Con duplica 13 settembre 2022 la madre ha contestato quanto esposto dal padre in sede di replica, evidenziando che vi sarebbero comunque dei noti precedenti di violenza, ciò che emergerebbe dagli atti (sia quelli della procedura in corso dinnanzi all’Autorità di protezione, sia quelli delle procedure separate avviate davanti al giudice civile). La madre ha sottolineato un relativo passaggio della contestata testimonianza anonima ai fini di dimostrare la gravità dei fatti in questione. Il più recente rapporto del Punto d’incontro sarebbe invece una prova ulteriore dell’aggressività del padre e del recente peggioramento della situazione, ragione per la quale la misura di protezione adottata a favore del minore, in attesa degli accertamenti peritali, sarebbe necessaria.
V. In data 15 settembre 2022 il Servizio medico-psicologico ha informato l’Autorità di protezione della lista d’attesa esistente per i mandati di valutazione conferiti e che essi potranno venir eseguiti soltanto a partire del mese di novembre 2022.
W. Con rapporto 22 settembre 2022 il Punto d’incontro ha informato l’Autorità di protezione del fatto che in occasione del diritto di visita del 20 settembre 2022 il padre aveva coinvolto anche i nonni paterni del bambino (essendosi quest’ultimi aggregati a padre e figlio presso il ristorante della struttura) senza aver preavvisato la struttura d’accoglienza. Con scritto 26 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha invitato il padre di “attenersi al proprio diritto di visita, senza organizzare la presenza di terzi ad insaputa degli attori coinvolti”.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Giusta l’art. 445 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314 cpv. 1 CC – l’Autorità di protezione può prendere d’ufficio tutti i provvedimenti necessari per la durata del procedimento.
L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
2.1. Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possano essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale e sollecitare rapporti di propria iniziativa (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
2.2. Nel suo esame (sempre ed unicamente volto al bene del minore interessato), trattandosi di una procedura sfociante in una misura provvisionale, l’autorità può limitarsi ad un esame sommario dei fatti. Un esame approfondito delle circostanze non è possibile proprio a causa dell’urgenza con la quale l’autorità è chiamata ad intervenire in pendenza della causa. Per l’adozione di un provvedimento cautelare è sufficiente che la situazione di pericolo venga resa verosimile, senza che quest’ultima debba essere comprovata (BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, ad art. 445 CC n. 27 e segg). I presupposti per l’emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e idonea; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2). ll reclamante può pertanto invocare unicamente il fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa sarebbe illecita o sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de d’adulte, N1.187 pag. 75).
3.1. In virtù dell’art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.
La norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi”. La messa in pericolo del bene del figlio è altrettanto necessaria al fine di giustificare l’imposizione di condizioni particolari per l’esercizio delle relazioni personali come i diritti di visita sorvegliati (Meier/Stettler, op. cit., n. 1003 e 1102 segg.; CR CC I, Leuba, art. 274 ch. 1 segg. 1720).
4.1. La biasimata regolamentazione dei diritti di visita tra padre e figlio è stata statuita quale misura cautelare a favore del minore, essendo stata decretata provvisoriamente pendente causa, ed in particolare in attesa della valutazione sulle capacità genitoriali di RE 1 e PI 1 (dispositivo n. 4) e dell’esame dello stato psico-emotivo del minore (dispositivo n. 5). La decisione impugnata
è stata quindi emanata con lo scopo di concedere – già durante la procedura (tutt’ora) in corso – a padre e figlio delle relazioni personali, le quali erano state, in un primo tempo del tutto sospese in via supercautelare il 10 dicembre 2021 e poi, in un secondo tempo, riconcesse a partire del 25 gennaio 2022 in forma sorvegliata per la durata di una sola ora. Infine, mediante la decisione cautelare impugnata, i diritti di visita sono invece stati estesi ad una durata di due ore.
4.2. Sulla base degli elementi di cui l’Autorità di protezione disponeva al momento dell’emanazione della decisione impugnata (tra cui l’istanza 9 dicembre 2021 con i relativi documenti allegati; il verbale d’udienza 17 dicembre 2021; i rapporti del Punto d’incontro 30 aprile 2022 e 1°giugno 2022), risulta che erano effettivamente dati gli estremi per procedere a una limitazione (provvisoria) dei diritti di visita, sempre in quanto quest’ultima è avvenuta contestualmente all’imposizione degli ulteriori passi istruttori, quali i mandati conferiti al Servizio medico-psicologico. Infatti, dagli atti si evince un rapporto altamente conflittuale tra i genitori, per il quale già in passato si è dovuto stabilire un luogo neutro per lo svolgimento delle consegne del figlio per i diritti di visita con il padre (cfr. convenzione di divorzio). Inoltre, il comportamento del padre, che la madre definisce “violento”, è già stato tematizzato anche nell’ambito di procedure civili separate. È quindi alla luce di quest’ultime circostanze, oltre all’ulteriore atteggiamento scontroso osservato nel padre verso gli operatori del Punto d’incontro, che l’asserito episodio litigioso del 3 dicembre 2021 (evento scatenante la presente procedura di protezione) ha acquisito una portata più gravosa, che ha indotto l’Autorità di protezione ad adottare delle misure di protezione a favore del minore. A giusto titolo. La limitazione dei diritti di visita – nella sua natura provvisionale in attesa degli esiti delle valutazioni specialistiche ordinate – appare sia necessaria che adeguata.
4.3. Con quali dinamiche concrete si è svolto il passaggio del figlio in data 3 dicembre 2021 è oggetto di versioni contrastanti tra i genitori, avendo il padre contestato la descrizione dei fatti fornita dalla madre. Tuttavia, sia alla luce di quanto dichiarato dal padre in occasione dell’udienza 17 dicembre 2021, in particolare della sua versione dell’accaduto, sia di quanto riferito dal minore all’operatrice del Punto d’incontro (cfr. rapporto 30 aprile 2022, nel quale è indicato: “PI 2 ha risposto di avere paura “quando il papà lo strappa”), si deve dedurre che il minore, in un momento o nell’altro, sia già stato esposto a situazioni conflittuali tra i genitori al momento del distacco dalla madre (un momento già di per sé delicato per il bambino). Benché l’Autorità di protezione abbia assunto alle prove la contestata testimonianza anonimia e l’abbia anche citata nella decisione impugnata, la stessa non risulta determinate ai fini dell’adozione della misura di protezione. Infatti, l’Autorità di protezione disponeva già di atti ed elementi sufficienti a giustificare la necessità del provvedimento tutelare a favore del minore, trattandosi peraltro di una decisione di natura cautelare, presa d’urgenza e in modo provvisorio in attesa degli esiti dell’ulteriore istruttoria definita mediante la decisione impugnata. Comunque sia, la testimonianza anonima non costituisce elemento probatorio determinante a sostegno della decisione impugnata. La domanda inerente la validità della testimonianza anonima può quindi essere lasciata aperta ai fini del presente giudizio.
4.4. Di conseguenza, alla luce delle sussistenti circostanze famigliari e dell’episodio del 3 dicembre 2021 segnalato all’Autorità di protezione, quest’ultima non poteva prescindere da un esame della situazione, essendo obbligata, ai sensi dell’art. 446 CC, ad accertare i fatti portati a sua conoscenza. L’adozione di una misura di protezione cautelare a favore del minore è pertanto avvenuta a giusto titolo. La decisione impugnata merita conferma e il reclamo va respinto.
Ad ogni modo, sebbene non fossero dati i presupposti per l’accoglimento del reclamo per denegata/ritardata giustizia presentato dal padre (inc. CDP 9.2022.88), non ci si può astenere dal rilevare la tempistica inadeguata con la quale la presente fattispecie viene trattata sia dall’Autorità di protezione, ma anche da parte dal Servizio medico-psicologico, __________. Le valutazioni peritali ordinate mediante la decisione impugnata costituiscono un elemento fondamentale ai fini di regolamentare definitivamente le modalità di esercizio delle relazioni personali tra padre e figlio. Vista soprattutto la giovane età del minore, di soli 3 anni, i lunghi tempi procedurali impiegati dall’Autorità di protezione, così come i ritardi operativi del servizio mandatario responsabile (cfr. lettera del 15 settembre 2022 del Servizio medico-psicologico) rischiano indubbiamente di incidere negativamente sui rapporti famigliari e la qualità della relazione padre-figlio. Per questa ragione si invita l’Autorità di protezione a intervenire ulteriormente ancora causa pendente, verificando la necessità di un’eventuale estensione dei diritti di visita ad una cadenza settimanale. Sempre alla luce del principio inquisitorio illimitato, va ricordato che, una volta informata sui tempi d’attesa previsti per l’esecuzione dei mandati conferiti al Servizio medico-psicologico, l’Autorità di protezione avrebbe potuto far capo ad altri servizi o mandatari privati (cfr. anche il dispositivo n. 6 della decisione impugnata) ai fini di accertarsi tempestivamente della situazione famigliare, e ciò per eventualmente adeguare, sempre causa pendente, i diritti di visita da tanto tempo limitati ad una cadenza e durata minima.
Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di RE 1, il quale rifonderà a PI 1 fr. 900.– a titolo di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico di RE 1, che rifonderà a PI 1 fr. 900.– a titolo di ripetibili.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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