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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2022.42
Data decisione, Autorità: 30.11.2022, CCR
Titolo: Prestazione di servizi doganali, competenza territoriale
Incarto n. 16.2022.42
Lugano 30 novembre 2022/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire sul reclamo 3 ottobre 2022 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 26 settembre 2022 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa CM.2022.25 promossa con istanza 11 agosto 2022 dalla
CO 1 (rappresentata dalla RA 1 ),
Ritenuto
in fatto: A. L'11 agosto 2022 la ditta CO 1, __________, si è rivolta al Giudice di pace del Circolo di Balerna chiedendo di convocare RE 1, __________, a un tentativo di conciliazione, e in caso di mancata intesa di emanare una decisione in applicazione dell'art. 212 CPC, volto a ottenere il pagamento di fr. 1284.55 oltre interessi del 5% dal 27 settembre 2021 quale remunerazione delle prestazioni da lei svolte. All'udienza di conciliazione del 23 settembre 2022 l’istante, unica comparente, ha precisato che la pretesa riguardava la remunerazione per i servizi doganali offerti alla convenuta.
B. Statuendo con decisione 26 settembre 2022 il Giudice di pace ha accolto la petizione obbligando la RE 1 a versare alla CO 1 fr. 1284.55 oltre interessi del 5% dal 27 settembre 2021 e ha posto le spese processuali di fr. 150.– a carico della convenuta.
C. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo 3 ottobre 2022 contestando, in estrema sintesi, la competenza territoriale del giudice adito. L'atto non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 27 settembre 2022. Introdotto il 3 ottobre 2022, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
Il Giudice di pace, dopo avere rilevato che la fattura del 24 settembre 2019 con la relativa documentazione, così come l'estratto conto del 7 febbraio 2022, non erano stati contestati dalla convenuta, ha accertato che “non vi è dubbio che la convenuta ha fatto capo ai servizi doganali offerti dall'attrice”.
La RE 1 contesta, in estrema sintesi, la competenza territoriale del giudice adito, ritenendo che essa avrebbe dovuto essere convenuta al foro del proprio domicilio di Sierre. Se non che, così argomentando, essa disconosce che per le azioni derivanti da contratto il giudice competente è alternativamente quello del domicilio o della sede della parte convenuta, oppure quello del luogo in cui dev'essere eseguita la prestazione caratteristica (art. 31 CPC). Premesso ciò la reclamante non si confronta, ovvero non contesta, l'accertamento del primo giudice secondo cui le prestazioni contrattuali eseguite dall'attrice sono consistite in prestazioni doganali svoltesi prevalentemente a __________. Nelle circostanze descritte, trattandosi di un foro dispositivo il Giudice di pace del circolo di Balerna aveva la competenza territoriale per statuire sull'istanza della CO 1 (cfr. la Legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti: RL 188.100). Ne segue che il giudizio impugnato resiste alla critica e il reclamo, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso da questa dalla Camera nella composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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