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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2022.194
Data decisione, Autorità: 03.01.2023, ICCA
Titolo: Irricevibilità di un appello non motivato
Incarto n. 11.2022.194
Lugano 3 gennaio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa CA.2022.25 (filiazione: modifica di contributi di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 29 novembre 2021 da
AP 1
contro
AO 1 ,
giudicando sull'atto presentato il 12 dicembre 2022 da AP 1 alla Pretura contro il decreto cautelare emesso il 6 dicembre 2022;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1981) ha dato alla luce il 14 agosto 2012 una figlia, G__________, che è stata riconosciuta da AP 1 (1981). Il 13 dicembre 2012 l'allora Commissione tutoria regionale 1 ha approvato una convenzione in cui, in particolare, AP 1 si impegnava a versare, in favore di G__________, un contributo alimentare di fr. 250.– mensili fino alla maggiore età o fino al termine di una formazione adeguata (assegni familiari non compresi)
B. Il 29 novembre 2021 AO 1 si è rivolta Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere da AO 1 un adeguamento del contributo di mantenimento in favore della figlia. All'udienza del 28 gennaio 2022, indetta per la conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo cautelare, omologato seduta stante dal Pretore, in virtù del quale il contributo alimentare è stato fissato in fr. 480.– mensili dal 1° gennaio 2022. Con decreto cautelare del 4 agosto 2022 il Pretore, dopo avere preso atto dei conteggi delle indennità di disoccupazione percepite da AP 1, ha condannato quest'ultimo a erogare dal 1° aprile 2022 un contributo di fr. 500.– mensili (assegni familiari non compresi). Un appello di AP 1 contro tale decreto cautelare è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con decisione del 1° settembre 2022 (inc. 11.2022.124).
C. Sentite nuovamente le parti all'udienza del 2 dicembre 2022, in occasione della quale il convenuto ha comunicato di avere esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione e di essere al beneficio di prestazioni assistenziali, con decreto cautelare del 6 dicembre 2022 il Pretore ha aumentato il contributo alimentare a fr. 480.– mensili dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 e a fr. 500.– mensili dal 1° aprile al 30 settembre 2022, per poi respingere l'istanza per il contributo dovuto dal 1°ottobre 2022, confermando l'importo di fr. 250.– mensili come “previsto nel contratto di mantenimento del 13 dicembre 2012”.
D. Il 12 dicembre 2022 AP 1 ha scritto al Pretore di non comprendere perché il contributo alimentare per la figlia è stato fissato in fr. 250.– mensili allorquando AO 1 non è in grado di farvi fronte poiché in assistenza, informandolo altresì di avere difficoltà con l'incasso dell'assegno di prima infanzia e di quello familiare integrativo. Così invitata dal Pretore, il 23 dicembre 2022 AP 1 ha confermato che tale scritto va considerato come appello contro il decreto cautelare. L'atto è stato trasmesso così per competenza a questa Camera, che non ha chiesto osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Un decreto cautelare, anche in materia di contributi alimentari, è emanato con la procedura sommaria (art. 276 CPC) ed è di per sé impugnabile con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado sia contestata. Spetta all'appellante confrontarsi con quanto figura nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice. Solo a tali condizioni la giurisdizione di appello può entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica.
Nella fattispecie, AP 1 non critica di per sé la decisione del Pretore, ma dichiara di non comprenderla, ovvero di non capire perché il contributo alimentare per la figlia è stato fissato in fr. 250.– mensili allorquando AO 1 non è in grado di farvi fronte poiché in assistenza. Oltre ad apparire dubbia la volontà di appellare, nel memoriale l'interessata non formula però alcuna domanda di giudizio né spiega in che modo tale sentenza andrebbe riformata. L'atto è perciò lungi dall'adempiere i requisiti formali per essere trattato come appello, onde la sua irricevibilità
Ad ogni modo, il Pretore, dando seguito a una richiesta di AP 1 di adeguare il contributo di mantenimento per la figlia G__________, ha esaminato se sussistessero le condizioni per una modifica degli importi stabiliti nel contratto di mantenimento approvato il 13 dicembre 2012 dall'allora Commissione tutoria regionale
Premesso ciò, il primo giudice ha accertato, da un lato, mutamenti nella situazione economica di AO 1 tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 aumentando di conseguenza in quel lasso di tempo il contributo per G__________. Per il seguito, egli ha sì constatato che il padre era al beneficio di prestazioni assistenziali, donde di per sé l'impossibilità di onorare l'obbligo alimentare, ma ha ritenuto impensabile che AO 1 non fosse in grado di guadagnare almeno fr. 3000.– mensili di modo che “il contributo che si era impegnato a versare con il contratto di mantenimento del 2012 non può essere diminuito”. In tali circostanze, difettando le condizioni per una modifica del contributo alimentare, l'istanza è stata respinta sicché il contributo di mantenimento per G__________ è rimasto quello originario.
Quanto alle difficoltà lamentate da AP 1 con la Cassa cantonale per gli assegni familiari in relazione all'incasso dell'assegno di prima infanzia e di quello familiare integrativo, la questione esula dai limiti del giudizio. Ad ogni modo, la situazione dovrebbe essersi risolta con l'invio da parte del Pretore degli allegati alla lettera del 13 dicembre 2022. Ne segue che l'atto trasmesso dal Pretore all'autorità superiore non può essere considerato alla stregua di un appello e sfugge a qualsiasi disamina.
Data la particolarità del caso, non si prelevano spese in esito all'attuale decisione. Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato chiamato a presentare osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato come appello, l'atto è irricevibile.
Non si riscuotono spese.
Notificazione a:
;
.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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